Art. 2,
          Modalita' di applicazione degli studi di settore)

   1.  In  via sperimentale, i compensi e i ricavi nonche' gli indici
di  coerenza  economica,  risultanti dall'applicazione degli studi di
settore  approvati  con  il  presente  decreto,  sono utilizzati come
criteri  selettivi  per  la  scelta  delle  posizioni da sottoporre a
controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano
compensi  o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai
predetti  studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in
base all'art. 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla
base  dei  maggiori  compensi  o  ricavi  determinati a seguito della
revisione degli studi stessi.