IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di
finanza;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive   modificazioni,   riguardante   il   miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visti  gli  articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n.  69,  che  prevedono,  rispettivamente, l'istituzione del comparto
sanitario  della  Guardia  di  finanza,  nonche'  le competenze degli
ufficiali medici della Guardia di finanza;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325,
che  ha  approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al
Corpo  della  guardia  di  finanza  delle  disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
  Ritenuto  di  dover  individuare  le  aree  riservate e operative e
quelle  che  presentano  analoghe  esigenze,  nonche' le modalita' di
effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari
e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai
sensi  dell'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo  19  settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia
di  finanza  provvede  con  i  propri  servizi  sanitari e tecnici ad
effettuare  i  controlli  tecnici,  le  verifiche,  i  collaudi,  gli
accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in
materia  di  sicurezza  e  salute  sul  luogo  di  lavoro, secondo le
disposizioni vigenti.
  2.  I  servizi  sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche
avvalersi  della  collaborazione  di personale civile in possesso dei
requisiti   culturali   e   professionali  prescritti,  appositamente
incaricato  in  base  a  specifiche  convenzioni da stipulare anche a
titolo  oneroso.  Il  predetto  personale  deve  essere  in  possesso
dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161,
concessa  con  il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si
puo' ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti
per  legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti
alla pubblica amministrazione.