IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto sanitario della Guardia di finanza, nonche' le competenze degli ufficiali medici della Guardia di finanza; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, che ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro; Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le disposizioni vigenti. 2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si puo' ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.