IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di
finanza;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto
sanitario della Guardia di finanza, nonche' le competenze degli
ufficiali medici della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325,
che ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al
Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e
quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di
effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari
e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai
sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia
di finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad
effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli
accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le
disposizioni vigenti.
2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche
avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei
requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente
incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a
titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso
dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161,
concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si
puo' ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti
per legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti
alla pubblica amministrazione.