Art. 2. 1. I servizi sanitari e tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti. 2. Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, non puo' fare parte del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 3. Costituiscono, in particolare, aree riservate ed operative, oltre alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e' gli organi di esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali: a) l'ufficio del generale addetto; b) il II reparto del Comando generale; c) la centrale operativa; d) il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del Comando generale; e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i centri trasmissione e telecomunicazioni; f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi, munizioni ed esplosivi; g) i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche e luoghi di rimessaggio; h) gli schedari ed archivi; i) il laboratorio scientifico; j) il centro tipografico; k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti. 4. Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalita', alla difesa militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi dell'art. 230 del codice penale militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e gestiti dal Corpo della guardia di finanza.