Art. 3. 1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro e' portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro. Roma, 14 febbraio 2002 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro della salute Sirchia