Art. 3.
1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2
del presente decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro e'
portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite
comunicazioni dei datori di lavoro.
Roma, 14 febbraio 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute
Sirchia