Art. 3.
  1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2
del  presente  decreto  e dei restanti ambienti ordinari di lavoro e'
portata  a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite
comunicazioni dei datori di lavoro.
    Roma, 14 febbraio 2002
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia