Art. 2.

  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita'
triennale.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la
verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione,
disponendo appositi controlli.