Art. 4.

                              Sanzioni

  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00
a  Euro 1311,00  cosi'  come  previsto  dal  comma  2 dell'art. 8 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  come aggiornato con
decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.