Art. 4. Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a Euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.