Art. 5. Autorizzazioni in deroga Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.