Art. 5.

                      Autorizzazioni in deroga

  Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al
divieto  di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno
avere  una  durata  non  superiore alle quarantotto ore di permanenza
sull'isola  e  copia  delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di
Ischia e alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.