(parte 1)
                             AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Tale  pubblicazione  si  rende opportuno effettuare nell'interesse
dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale,
nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto
dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997,
come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2002.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il  comune  di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  confermare,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2)  di  confermare  in  Euro  103,29  la  detrazione per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02A031

    Il  comune  di  ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
2.  di  fissare  in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  all'art. 8  del decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02A032

    Il  comune  di  AIETA  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2002,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili sul territorio si questo comune, per come di seguito:
    a)  nella  misura  unica  del  4 ‰  per le abitazioni principali,
pertinenze  ed  aree  fabbricabili,  con detrazione prima casa pari a
L. 250.000;
    b)  nella misura del 6 ‰, per le seconde case, garage e magazzini
(art. 8   regolamento  I.C.I.);      c)  gli  immobili  destinati  ad
attivita' produttive sono esenti dal tributo;
    d)  le  coppie di nuova costituzione, con riferimento all'art. 10
del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo;
    e)  per le famiglie con portatori di handicap, di cui all'art. 11
del regolamento I.C.I., sono esenti dal tributo;
    f) per gli anziani ed invalidi di cui all'art. 12 del regolamento
I.C.I., sono esenti per il 50% del tributo;
    g)  valore  dei  terreni  ed  aree  fabbricabili,  ai  sensi  del
regolamento  I.C.I.  e  per il calcolo del tributo, e' determinato il
L. 6.000 al metro quadrato.
    (Omissis).
02A033

    Il  comune  di  ALA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il 17
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  da applicare nell'ambito di questo comune,
nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  in Euro 124,00 la detrazione
d'imposta   di   cui  all'art. 8,  comma 2  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  rientranti  nelle
categorie  catastali  da  A/2  ad  A/6  e  relarive pertinenze, quali
definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.".
    (Omissis).
02A034

    Il  comune  di  ALATRI  (provincia  di Frosinone) ha adottato, il
10 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta
I.C.I. per l'anno 2002:
    a)  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per
l'anno di imposta 2002 e' stabilita nella misura del 6 per mille;
    b)  l'aliquota  I.C.I.  per  la  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita
nella  misura  del 5 per mille. E' considerata abitazione principale,
con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille ed
anche  per  le detrazioni per queste previste, quella concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
    c)  l'aliquota  dell'imposta  I.C.I.  sugli  immobili destinati a
negozi,  botteghe,  autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per
mille,  purche'  accatastati con il codice C1 i negozi, con il codice
C3  le  botteghe  e  con  il  codice  C6  le  autorimesse,  in cui il
proprietario  eserciti  direttamente  l'attivita'  anche  come legale
rappresentante  o  amministratore di Societa'. Tale aliquota vale per
un  solo  immobile  commerciale. Eventuali comproprietari diversi dai
parenti  fino  al  secondo  grado scontano l'aliquota del 6 (sei) per
mille;
    1)  e'  approvato, in relazione all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta, il quadro di
detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:
      la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' elevata ad
Euro 129,00;
      ulteriore   detrazione,   a   richiesta  del  soggetto  passivo
dell'Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per
il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 129,00 per:
        A. disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno
n. 2 (due) anni a far data dal 1o gennaio 2002;
        B.   inoccupati  che  abbiano  perso  l'indennita'  di  cassa
integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno 2001;
        C. lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi;
        D. lavoratori in cassa integrazione;
        E.  nuclei  familiari  che  abbiano  nel  proprio  interno un
soggetto potatore di Handicap (non inferiore al 75%);
        F. coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2001;
PER  POTER  FRUIRE  DELLA  ULTERIORE  DETRAZIONE  DI  CUI SOPRA (Euro
129,00) E' NECESSARIO CHE:
    nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita'
immobiliari sul territorio nazionale;
    Il  reddito  dell'intero  nucleo familiare non superi la somma di
L. 18.000.000   annue   (pari  ad  Euro  9.296,22),  incrementata  di
L. 2.000.000  (pari  ad  Euro  1.032,91)  per ogni componente in piu'
rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E)
il  cui  reddito  annuale  e'  elevato  a L. 28.000.000 (pari ad Euro
14.460,79);
viene - inoltre - riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa,
una  detrazione  base  di  Euro  129,00 a quei proprietari che, per i
motivi  di  anzianita'  o  di  infermita',  siano residenti presso un
Istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola
non  sia  stato  dato  in locazione, previa presentazione di apposita
domanda  entro il termine previsto per il pagamento della prima rata,
con alleagato certificato di degenza o di ricovero.     (Omissis).
02A035

    Il  comune  di  ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il
15 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, gia' in vigore
dell'anno 1994.
    (Omissis).
02A036

    Il  comune  di  ALICE  BEL  COLLE  (provincia  di Alessandria) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  nel  cinque  virgola  cinquanta per mille l'aliquota per
l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002;
dare  atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni
principali  rispetto  a  quella  per  le  altre  unita'  immobiliari.
    (Omissis).
02A037

    Il  comune  di  ALTOMONTE  (provincia di Cosenza) ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare in misura diversificata l'aliquota dell' I.C.I. da
applicare  in  questo  comune per l'anno 2002 e cioe' del 6 per mille
per  le abilitazioni occupate e del 7 per mille per le abitazioni non
occupate e/o tenute a disposizione;
3.  di  stabilire  nella  misura  unica  Euro  113,62 (L. 220.000) la
detrazione   dell'imposta   dovuta   per   l'abitazione   principale;
    (Omissis).
02A038

    Il  comune  di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il
19 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.
=====================================================================
N.D.|               Tipologia degli immobili                |Aliq.  ‰
=====================================================================
    |Persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare|
    |adibita direttamente ad abitazione principale e        |
 1  |relative pertinenze.                                   |  5 ‰
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliari non adibite direttamente a prima    |
 2  |abitazione (e relative pertinenze)                     | 6,50 ‰
---------------------------------------------------------------------
 3  |Tutti gli altri soggetti passivi                       |  6 ‰

Riduzioni e le detrazioni d'imposta:
=====================================================================
    |Tipologia degli immobili nonche' categorie di |
    |soggetti in situazioni di particolare disagio |
N.D.|              economico-sociale               |Riduzione Imposta
=====================================================================
    |Persone fisiche soggetti passivi per unita'   |
    |immobiliare adibita direttamente ad abitazione|
 1  |principale.                                   |   Euro 103,29

    (Omissis).
02A039

    Il  comune  di  ANZOLA  dell'EMILIA  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  per l'anno 2002 nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili relativi all'abitazione principale e nel 5,5
per  mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili relativa a
tutti gli altri beni;
aumentare  la  detrazione  I.C.I.  da  Euro  103,29 a Euro 216,00 per
l'anno 2002 allorche' ricorrano le seguenti situazioni:
    nucleo  familiare  formato  da  almeno  due  persone  con reddito
imponibile  di  sola  pensione  non superiore a Euro 11.116,72 oppure
nucleo  familiare  formato da una sola persona con reddito imponibile
di  sola  pensione  non  superiore a Euro 7.411,16 - i cui componenti
abbiano  compiuto  i  60 anni di eta' alla data del 1o gennaio 2001 e
non  siano  in  condizione  lavorativa e inoltre siano in possesso di
un'unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale ed
eventualmente   una   ulteriore   unita'   immobiliare   adibita   ad
autorimessa;
    coppia  di  coniugi con almeno quattro figli di eta' inferiore ad
anni  18  e/o  risultanti  a  carico  (es.:  figli  studenti con eta'
inferiore  ad  anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia
superiore a Euro 31.762,09;
    coppia  di  coniugi  il cui reddito pro-capite imponibile non sia
eccedente  Euro  10.587,36  aventi un figlio con eta' inferiore ai 18
anni  al  1o gennaio  2001  che  presenta gravi forme di handicap, ai
sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero:
      invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e
con  impossibilita'  di  deambulare  senza l'ausilio permanente di un
accompagnatore;
      invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e
con  necessita'  di  assistenza  continua,  non  essendo  in grado di
compiere i normali atti quotidiani della vita;     (Omissis).
02A0310

    Il  comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
    abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;
    altri immobili: 6 per mille;
    abitazioni non locate: 6,5 per mille;
2.  di  applicare  la  sola  detrazione  di imposta di Euro 103,29 in
ragione  annua  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  o  equiparata  del  soggetto  passivo e comunque una sola
volta per ogni soggetto passivo.     (Omissis).
02A0311

    Il  comune  di  ARGENTA  (provincia  di  Ferrara) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) di cui al titolo I,
capo   IV,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e
successive  modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per
mille ad eccezione delle seguenti fattispecie:
    a)  aliquota  nella  misura  del 3 per mille per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti
nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449:
      - recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili.
    Rientrano  nella  fattispecie  gli  interventi di recupero di cui
alle  lettere  c)  e  d)  dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto
1978, n. 457.
L'inagibilita'   o   inabitabilita'   dell'unita'   immobiliare  deve
risultare  da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio
comunale;
      -  recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici.
    Rientrano  nella  fattispecie gli immobili ricadenti in zona A ai
sensi  dell'art.  29  delle  "norme  tecniche di attuazione del piano
regolatore  generale"º  per  cui  siano  ammessi i soli interventi di
restauro  scientifico  (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2
tipo  A  e tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere
c) e d) dell'art. 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
      - recupero di sottotetti.
    Rientrano   nella   fattispecie  gli  interventi  finalizzati  al
recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;
    b) aliquota   nella   misura  del  4  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in  locazione  a terzi, a titolo di abitazione
principale,  alle condizioni previste negli appositi accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni   dei   conduttori maggiormente   rappresentative  che
provvedono  alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge n. 431/1998;
    c) aliquota  nella  misura  del  4  per mille per i fabbricati di
nuova  costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I.
per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque,
potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.
    Tale  aliquota  agevolata si applica per tre anni a partire dalla
data  di  inizio dell'attivita' idustriale e/o artigianale al fine di
favorire  nuovi  insediamenti  produttivi  allo scopo di creare nuove
occupazioni;
    d)  aliquota  nella misura del 4 per mille per i fabbricati, gia'
esistenti,  posseduti  ed  utilizzati  da soggetti passivi I.C.I. per
l'esercizio  di  attivita'  industriali  e/o artigianali e, comunque,
accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per
la prima volta sul territorio comunale.
    Tale  aliquota  agevolata si applica per tre anni a partire dalla
data  di  avvio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata
da  specifica  dichiarazione  rilasciata dallo sportello unico per le
attivita' produttive del comune;
    e) aliquota  nella  misura  del  7  per mille per gli alloggi non
locati.
Si  precisa  che  per  "alloggio non locato" deve intendersi l'unita'
immobiliare,  classificata  o  classificabile  nel gruppo catastale A
(con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi,
vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti
dell'energia  elettrica,  acqua  e  gas), ad eccezione delle seguenti
fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria):
      1  - unita' immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o
usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate
le  relative  utenze,  compresa  la  tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani;
      2  -  unita'  immobiliari  date in comodato o in uso gratuito a
terzi;
      3  -  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
      4  - unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili.
    L'aliquota  del  7 per mille va applicata in relazione al periodo
dell'anno  (tenuto  conto  del  calcolo frazionato in mesi) nel quale
l'alloggio   e'  rimasto  non  locato  secondo  quanto  precisato  in
precedenza.
    Al  fine  di  poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i
soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono
tenuti  a  presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai
sensi  degli  articoli  21,  38 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni,
entro  il  termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
I.C.I. 2001;
    f) aliquota  nella  misura del 4 per mille per i terreni agricoli
nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da
coltivatori  diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro
attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti.
Tale  aliquota  agevolata  si  applica  per  3  anni  a  partire  dal
1o gennaio   dell'anno   successivo  all'avvenuto  nuovo  impianto  a
frutteto al fine di creare nuove occupazioni;
    g) aliquota  nella  misura del 4 per mille per i terreni agricoli
posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori agricoli che
esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
condotti,   elencati  nei  decreti  pubblicati  dal  Ministero  delle
politiche  agricole  che riconoscono l'eccezionalita' delle calamita'
atmosferiche  e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di
cui alla legge n. 185/1992;
2.  di  dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n.
662/1996,   viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3.  di  dare  atto,  altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge
11 marzo  1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, che la misura
della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui
all'art.  8,  commi  2  e  3,  del  decreto legislativo n. 504/1992 e
successive   modificazioni   ed   itegrazioni,   viene   elevata   da
Euro 103,291 a Euro 258,228 esclusivamente nelle seguenti fattispecie
ricalcanti  situazione di particolare disagio economico o sociale con
le modalita' sottoindicate:
    a)   pensionati   o   portatori   di   handicap  con  invalidita'
riconosciuta,  non  possessori  di  altri immobili ad eccezione delle
pertinenze  all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non
lavorativa,  con  reddito  annuo lordo da pensione, riferito all'anno
precedente  a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a
Euro 8.197,72;
    b)   pensionati   o   portatori   di   handicap  con  invalidita'
riconosciuta,  non  possessori  di  altri immobili ad eccezione delle
pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con
reddito  complessivo  annuo  lordo,  riferito  all'anno  precedente a
quello   cui   si   riferisce   l'agevolazione,   non   superiore   a
Euro 13.238,34,   aumentato   di   Euro 1.012,77   per  ogni  persona
considerata a carico agli effetti assistenziali;
    c)  disoccupati  non  possessori  di  altri immobili ad eccezione
delle   pertinenze   all'abitazione  principale,  inclusi  in  nuclei
familiari  con  reddito  complessivo  annuo  lordo, riferito all'anno
precedente  a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a
Euro 13.238,34,   aumentato   di   Euro 1.012,77   per  ogni  persona
considerata a carico agli effetti assistenziali.
I  contribuenti  interessati devono inoltrare, direttamente o tramite
raccomandata  al  servizio  tributi  del  comune, entro il termine di
presentazione    della    dichiarazione    I.C.I.    2001,   apposita
autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art. 465  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive
modificazioni,   in   ordine  al  possesso  dei  requisiti  utili  al
conseguimento del beneficio.
I  contribuenti  suddetti possono computare la maggiore detrazione in
occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno
2002,   fatta   salva   la   potesta'   del   comune,   in   caso  di
autocertificazioni  infedeli,  di  procedere  al recupero delle somme
indebitamente  detratte,  oltre  alla  comminatoria delle sanzioni di
legge.
    (Omissis).
02A0312

    Il  comune  di  AUSONIA  (provincia  di Frosinone) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del  4 ‰ per le abitazioni principali, 6 ‰ per gli altri fabbricati e
5 ‰ per le aree edificabili.
    (Omissis).
02A0313

    Il  comune  di  AVOLA  (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota  ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale 4,5 per mille.
    (Omissis).
di  elevare  la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale a Euro 258,23.
    (Omissis).
02A0314

    Il  comune  di  BADIA PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per il
pagamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I., secondo le
modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
    (Omissis).
02A0315

    Il  comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato,
l'11   febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno 2002 ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni:
    ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    abitazione principale nella misura del 5 per mille;
    misura   della  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale Euro 113,62;
2.  dare  atto  che  ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  le  unita' immobiliari concesse in uso,
con  atto  scritto  avente  data  certa,  rilevabile dalle risultanze
anagrafiche  o  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  di legge, da
persone  fisiche  a parenti in linea retta entro il primo grado, ed a
condizione   che   questi   ultimi   le  utilizzino  come  abitazione
principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse
agevolazioni.
3.  dare  atto  altresi'  che  la categoria catastale che deve godere
dell'agevolazione  per l'abitazione principale e' la categoria A e le
pertinenze  (cat. C/2  o  C/6)  facenti  parte  della  stessa  unita'
immobiliare.
    (Omissis).
02A0316

    Il  comune  di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  omissis,  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella
misura  unica  del  6,5  per  mille  e la detrazione per l'abitazione
principale pari ad Euro 154,94 (legge n. 622/1996, art. 3, comma 55).
    (Omissis).
02A0317

    Il  comune  di  BARICELLA  (provincia di Bologna) ha adottato, il
29 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 6 per mille.
2.  di  differenziare  l'aliquota  per  l'abitazione  principale come
segue:
    al 5,4 per mille per:
      abitazione    principale    e    una    pertinenza   accessoria
all'abitazione principale;
      abitazione  principale di persone fisiche e soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa;
    al  7  per  mille:  per  le  abitazioni  non  locate e/o tenute a
disposizione;
    al  3  per  mille:  per  le  abitazioni  principali  concesse  in
locazione  a  canone  concordato  secondo quanto disposto dall'art. 2
della legge n. 431/1998;
    al  4  per  mille:  per gli immobili posseduti dalle imprese e da
loro  direttamente  utilizzati  per lo svolgimento di nuove attivita'
imprenditoriali  purche'  si  tratti  di fabbricati costruiti dopo il
1o gennaio  2002  e  purche'  si  tratti  di immobili strumentali per
natura:  categorie  A10,  C  (compresi  C6  e  C7 purche' asseriti al
fabbricato strumentale) e D;
3.  di  determinare  in Euro 41,32 (pari a L. 80.000) l'aumento della
detrazione  I.C.I.  per l'abitazione principale, spettante per l'anno
2002,   esclusivamente   nei   casi  e  con  le  modalita'  stabilite
nell'allegato  A  al  presente  atto  che  ne  fa  parte integrante e
sostanziale;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono
la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari, se non risulta
locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge;
5. di dare atto che:
    per   abitazione  non  locata  si  intende  l'unita'  immobiliare
classificata  o  classificabile nel gruppo catastale A utilizzabile a
fini  abitativi  non  tenuta  a  disposizione  del possessore per uso
personale  diretto e, non locata ne' data in comodato a terzi per una
parte  o  per  l'intero  anno  di riferimento. L'eventuale periodo di
occupazione   deve   essere   comprovato  da  apposita  dichiarazione
sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
    i  contribuenti  che  intendono avvalersi dell'aliquota agevolata
del  3 per  mille  debbono  comprovare  il  diritto  all'agevolazione
presentando  apposita  dichiarazione sostitutiva o copia del contatto
di locazione a canone concordato;
    per  abitazione  tenuta a disposizione o seconda casa, si intende
l'unita'   immobiliare   classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale  A,  arredata  ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi
momento  e  che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto
reale  di  godimento  o  di  locazione  finanziaria,  tiene a propria
disposizione  per  uso  diretto,  stagionale o periodico o saltuario,
avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
    i  contribuenti  interessati  alla  riduzione  di aliquota per le
abitazioni  dichiarate  inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1
dell'art. 8  del decreto legiaslativo n. 504/1992 dovranno presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
art. 14;
    la   dichiarazione   di  cui  ai  commi  precedenti  deve  essere
presentata  entro  e  non oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;
    l'Amministrazione   si   riserva   di  richiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
    nel   caso  di  dichiarazione  infedele,  verranno  applicate  le
sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
                                                             ALLEGATO
                              A alla delibera n. 200 del 29. 12. 2001
                          SERVIZIO TRIBUTI
    L'Amministrazione  comunale  riconosce,  a  seguito  di specifica
richiesta-autocertificazione,   ai   cittadini  tenuti  al  pagamento
dell'I.C.I.  per  l'anno  2002, con riferimento a quanto previsto dal
comma  6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento
della detrazione di Euro 41,32 (pari a L. 80.000) da aggiungersi alla
detrazione  di  Euro  103,29  (pari a L. 200.000) gia' prevista dalla
legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di Euro
144,61  (pari  a  L.  280.000), sulla imposta comunale sugli immobili
(I.C.I),  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
la destinazione ad abitazione principale.
Per  il  riconoscimento  del diritto alla detrazione sopraindicata, i
contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti
al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:
    1. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta'
immobiliare  del  contribuente  al  1o gennaio  2002. Nel caso in cui
l'appartamento  e'  abitato  a  titolo di diritto di usufrutto, uso o
abitazione,   il  contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
    b) avere  compiuto  il  60o anno di eta' alla data del 1o gennaio
2002;
    c) essere  in  condizione  non  lavorativa  e  con  reddito medio
pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 7.230,40 (pari a
L. 14.000.000)  -  (reddito  di  riferimento  2001 con esclusione del
reddito prodotto dall'abitazione);
    2. a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta'
immobiliare  del  contribuente  al  1o gennaio  2002. Nel caso in cui
l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
    b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con
invalidita' superiore all'80%;
    c)  reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a
Euro 10.329,14  (pari  L.  20.000.000) - (reddito di riferimento anno
2001 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione).
                              PROCEDURA
    Il  contribuente  deve presentare dichiarazione sostitutiva nella
quale  deve  dichiarare  nome,  cognome,  indirizzo, data di nascita,
codice  fiscale  e  di essere in possesso di tutti i requisiti per il
riconoscimento  del diritto alla detrazione di Euro 144,61 (pari a L.
280.000).
    La  predetta dichiarazione dovra' essere inviata entro il termine
fissato  per  il  versamento  dell'imposta  per  il 2002, all'Ufficio
Tributi  del  Comune  di  Baricella, via Roma n. 76 - 40052 Baricella
(BO).
    I  contribuenti  che  hanno inviato la richiesta entro i termini,
potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
    L'Amministrazione   si   riserva   di  richiedere  documentazione
integrativa  comprovante  quanto dichiarato e di effettuare tutti gli
accertamenti  opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno
applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
02A0318

    Il  comune  di  BAROLO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
30 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002  nella  misura  5,5 per mille,
l'imposta  comunale  sugli  immobili, e, nella misura minima prevista
dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A0319

    Il  comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
      aliquota I.C.I. anno 2002 "ordinaria" 7 per mille;
      aliquota   I.C.I.   anno  2002  "abitazione  principale  e  sue
pertinenze" 5,5 per mille;
      aliquota I.C.I anno 2002 "abitazione concessa in locazione alle
condizioni  della  legge n. 431/98 e dell'accordo territoriale del 24
febbraio 2000" 6 per mille;
      aliquota  I.C.I. anno 2002 "abitazione non locata, per la quale
non  risulta  essere  registrato  da  almeno  due  anni  contratto di
locazione" 9 per mille;
      aliquota  I.C.I. anno 2002 "abitazione non venduta o non locata
da imprese di costruzione" 7 per mille;
      detrazione abitazione principale Euro 103,29;
      riduzione d'imposta deI 50% "fabbricati dichiarati inagibili".
    (Omissis).
02A0320

    Il  comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il
30   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote l.C.I.:
    aliquota del 5 per mille per:
        a)   abitazione   principale   del  contribuente  e  relativa
pertinenza   (si   intende   per   pertinenza   l'unita'  immobiliare
classifcata  o  classificabile  nelle  categorie catastali C/6 o C/7,
durevolmente  asservita  all'abitazione  principale  ed ubicata nello
stesso  edificio  o  complesso  immobiliare,  per  non  piu'  di  una
pertinenza per abitazione principale);
        b)  abitazioni  date in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
    aliquota del 6 per mille per:
        a) fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D;
        b)  abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato,
ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
    aliquota del 7 per mille per:
        a) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10:
        b) abitazioni non locate;
        c) fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione;
        d) altri fabbricati;
        e) terreni agricoli;
        f) aree fabbricabili;
2. di stabilire che nei casi di:
    abitazioni  date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
    abitazioni  locate,  con contratto regolarmente registrato, ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
per  poter beneficiare delle relative aliquote agevolate, il soggetto
passivo  e'  tenuto  a  dimostrare il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione/autocertificazione  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre 2002.
La  suddetta  dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata
una  sola  volta  e  rimane valida fino al permanere delle condizioni
previste.
    Eventuali   variazioni   e/o  cessazioni  delle  condizioni  gia'
dichiarate  per  il  2001  dovranno essere comunicate sempre entro il
31 dicembre 2002;
3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
4.   di   stabilire  per  l'anno  2002  le  seguenti  detrazioni  per
l'abitazione principale:
    Euro  104,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992
per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;
    ulteriori  Euro 52, per una detrazione massima complessiva pari a
Euro 156,  per  la seguente categoria di contribuenti: pensionati con
un reddito familiare lordo complessivo, come risultante ai fini irpef
per l'anno 2001, inferiore a Euro 11.000;
stabilendo  che  il  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  compete a
domanda dell'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti
mediante  dichiarazione/autocertificazione  ai  sensi del decreto dle
Presidente della Repubblica 445/2000.
    (Omissis).
02A0321

    Il  comune  di  BASTIGLIA  (provincia  di Modena) ha adottato, il
5 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:
    1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
    2)  5,5  per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza
all'abitazione principale;
    3)  5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
    4)  5,5  per  mille  agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari;
    5)  5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziani disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risultino locate;
    6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in  uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che
nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
    7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo
di lucro;
    8)  2  per  mille  alle  unita'  adibite ad abitazione e relative
pertinenze,  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dagli  accordi  locali fra organizzazioni
della proprieta' e degli inquilini;
    9)  6  per  mille  per  i  terreni  agricoli, aree fabbricabili e
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
    10) 7 per mille per gli alloggi non locati;
di  determinare,  per  l'anno  2002,  in  Euro 104,00 l'importo della
detrazione per l'abitazione principale per:
    a) l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale;
    b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le case popolari;
    d) le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o
d'usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    e) le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea
retta  fino  al  secondo  grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza;
    (Omissis).
02A0322

    Il  comune  di  BELLOSGUARDO  (provincia di Salerno) ha adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. omissis;
2.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), omissis, nella misura unica del 6 per mille,
con  la  riduzione  del  50% per gli immobili inagibili o inabitabili
(prevista  dall'art. 8,  comma  1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504),  e  la  detrazione  di  Euro 103,29 per l'abitazione
principale   (prevista   dalIart. 8,   secondo   comma   del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
3. Omissis
    (omissis).
02A0323

    Il  comune  di  BERGEGGI  (provincia  di  Savona) ha adottato, il
29 gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  le motivazioni citate in premessa le aliquote
I.C.I. per l'anno 2002:
    5   per   mille   -  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale;
    6,5 per mille - aliquota ordinaria;
    6  per  mille  -  per  immobili destinati ad attivita' produttive
(cat. C1 - C3 e gruppo D);
    6 per mille - per i terreni ricadenti in aree edificabili;
    4  per  mille - per le abitazioni locate con contratto registrato
ad  un  soggetto  che le utilizzi come abitazione principale, e per i
casi    previsti    dall'art. 15   del   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'imposta I.C.I.;
2.  di  confermare  l'importo  della detrazione di cui all'art. 8 del
decreto   legislativo   n.   504/1992,  nella  misura  stabilita  con
deliberazione  di  G.C.  n. 3 del 20 gennaio 2000 e fatta propria con
delibera  C.C.  n.  4 del 24 febbraio 2000 di L. 300.000 (pari a Euro
154,94).
    (Omissis).
02A0324

    Il comune di BESANA in BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato,
il   23 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(l.C.l.) per l'anno 2002, nel seguente modo:
    nella  misura  del  6,2 per mille l'aliquota ordinaria valida per
tutti gli immobili non compresi nel punto successivo.
    nella  misura del 5,6 per mille per le unita' immobiliari adibite
a:
      a) abitazione principale di proprieta' del soggetto passivo;
      b) abitazione  utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      c) abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha acquisito la residenza in
istituto  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti
non locata;
2.  di  confermare  in Euro 103,29 ( pari a L. 200.000) la detrazione
per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale prevista
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
02A0325

    Il  comune di BIELLA ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote dell'imposta sugli
immobili come segue:
    aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
    aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;
    aliquota per alloggi non locati; 7 per mille;
    aliquota  per  gli  immobili  locati  in conformita' ai contratti
stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto
ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille;
2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).
02A0326

    Il  comune  di  BINAGO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'Imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire  l'aliquota  ridotta  del 4 per mille per le unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale  e  le  relative
pertinenze;
3.  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della
legge  n.  662/1996,  considerando direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di  confermare,  la  detrazione  spettante per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, nella misura
di  Euro 103,29  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione.  Per  abitazione  principale  si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale, e i suoi famigliari
dimorano abitualmente;
5.  di  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della
legge  n.  449/1997,  fissando  al 2 per mille l'aliquota agevolata a
favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi  e  per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori.
L'inagibilita' o l'inabitabilita' sono accertate dall'ufficio tecnico
con   perizia  a  carico  del  proprietario  o  in  alternativa  sono
autocertificate  dal  contribuente  con  dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
    (Omissis).
02A0327

    Il  comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5
per mille.
    (Omissis).
02A0328

    Il  comune  di  BOISSANO  (provincia  di  Savona) ha adottato, il
7 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili,  determinate  con  deliberazione  di  C.C.  n. 9 del
3 marzo 1999, esecutiva, e vigenti nell'anno 2001 nelle sottoindicate
misure:
    immobili adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille;
    altri immobili: 6 per mille;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103,291 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    Hanno  lo  stesso  trattamento  dell'abitazione principale le sue
pertinenze  e  le  abitazioni  concesse  in uso gratuito a parenti in
linea  retta come meglio specificato nel vigente regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta.
    (Omissis).
02A0329

    Il  comune  di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato, il
5 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  stabilire,  per  l'anno  2002, le aliquote per l'Imposta comunale
sugli immobili nei termini che seguono:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
      a) persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
    A  norma  dell'art. 9,  comma  5,  del  regolamento  comunale per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili approvato con
deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate
parti  integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche
se  distintamente  iscritte  in  catasto; costituiscono pertinenze le
unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2,
C/6,  C/7,  destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio  delle  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
delle persone fisiche.
    L'assimilazione  ai  fini  delII.C.I. di cui al punto che precede
non  incide  sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna
unita'  immobiliare  ed  opera  a condizione che il proprietario o il
titolare  del  diritto  reale  di  godimento,  anche  in quota parte,
dell'abitazione   principale,  coincida  con  il  proprietario  o  il
titolare  del  diritto  di  godimento, anche se in quota parte, della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
    Le  disposizioni  di  cui al presente punto a) del dispositivo si
applicano   anche   alle   unita'   immobiliari,   appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
    A   norma  dell'art. 11  del  ridetto  Regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, si considerano
abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in
uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e
figli,  nonni  e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e
vi abbiano la residenza.
    Per  poter  usufruire  di  detto beneficio il contribuente dovra'
presentare   domanda  su  apposito  modulo  predisposto  dall'Ufficio
tributi  del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza
dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui
sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In
caso  di  dichiarazioni  infedeli  e di conseguente parziale o omesso
versamento  dell'imposta  dovuta,  verranno  applicate le sanzioni ed
interessi previste dalla normativa vigente.
      b) persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con
contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i
quali utilizzino dette unita' come abitazione principale.
    Il  beneficio  dell'aliquota  ridotta  del  4  per mille trovera'
applicazione  per  l'intero  arco dell'anno allorche' il contratto di
locazione  venga  registrato  entro  il 30 giugno dell'anno solare di
riferimento.  Qualora  il  contratto  di  locazione  venga registrato
successivamente  al  30 giugno  dell'anno  solare  di  riferimento, i
soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per
l'intero arco dell'anno;
2.  elevare  l'importo della detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) -
prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 - a Euro 258,23 (L. 500.000),
dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
    Il  beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste
dagli  articoli  9/5  e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili, descritte al precedente punto
1. lett. a).
    (Omissis).
02A0330

    Il  comune  di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) aliquota  ordinaria:  7  per  mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);
    b) aliquota  ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali,
pertinenze  ed  abitazioni  date  in  comodato  gratuito a parenti ed
affini entro il 2o grado, come da regolamento;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (art. 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662);
3.  di  confermare  le  agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per
l'anno   2002  per  i  possessori  della  abitazione  principale,  in
conformita' alla tabella sotto indicata:

=====================================================================
  componenti della famiglia  | limiti di reddito Euro  | detrazione
=====================================================================
              1              |         8.090,00        |   206,58
              2              |        10.113,00        |   206,58
              3              |        12.134,00        |   206,58
              4              |        14.156,00        |   206,58
              5              |        16.135,00        |   206,58
              6              |        18.200,00        |   206,58
              7              |        21.025,00        |   206,58

    (Omissis).
02A0331

    Il  comune  di  BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002:
    in  Euro 180,76 (L. 350.000) la detrazione spettante sull'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il
cui  valore  catastale  non  superi Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di
valore catastale;
    in  Euro 134,28 (L. 260.000) la detrazione spettante sull'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo oltre il limite di Euro 43.382,38 (L. 84.000.000) di
valore  catastale,  dando  contestualmente atto che tali agevolazioni
non compromettono l'equilibrio di bilancio.
2.  di confermare per l'anno 2002 quanto gia' previsto per il 2001 in
materia di agevolazioni;
3. di confermare per l'anno 2002:
    l'aliquota  del  5,5  per  mille  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel  comune  di  Bordighera,  per  le  unita'
immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione principale e per gli
immobili posseduti dalle I.P.A.B.;
    l'aliquota  del  7  per  mille  per  tutti gli altri casi, quali:
abitazioni   possedute   in   aggiunta  all'abitazione  principale  e
appartenenti   alla   categoria   catastale   "A";  ai  fabbricati  a
destinazione  diversa  da  abitazione,  appartenenti  alle  categorie
catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili;
4. di confermare per l'anno 2002:
    l'aliquota  al  5  per  mille per i terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro
attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti.
    (Omissis).
02A0332

    Il  comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato,
il   31  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 6,5 per mille;
2.  di  determinare  altresi',  per  l'anno  2002, l'aliquota ridotta
dell'I.C.I.  che  sara'  applicata  in  questo  comune sugli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  nella  misura  del  5 per mille,
precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
nonche'  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3.  di  stabilire  la  detrazione  annua  di Euro 103,29 dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da
rapportarsi  al  periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale
destinazione  e  dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.
    (Omissis).
02A0333

    Il  comune  di  BOTTANUCO  (provincia  di Bergamo) ha adottato il
10 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come appresso:
    aliquota ordinaria del 7 per mille;
    aliquota  del 6 per mille per la prima casa. Si specifica inoltre
che  ai  sensi  dell'art. 5 del vigente regolamento di disciplina per
l'applicazione  dell'I.C.I.  le pertinenze dell'abitazione principale
si considerano parti integranti della stessa.
    detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,30;
    uteriore  detrazione  di Euro 62 per i nuclei famigliari aventi a
carico  una  persona  disabile con un grado di invalidita' del 75% ed
aventi  un  reddito  famigliare  non superiore a Euro 12.230,50. Tale
agevolazione   e'   subordinata   alla   presentazione   di  apposita
autocertificazione  attestante  sia  il  grado  di invalidita' che il
reddito.
    (Omissis).
02A0334

    Il  comune  di  BRIGNANO  GERA  D'ADDA  (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  omissis,  per  l'anno  2002 le seguenti aliquote
I.C.I.:
    a) 5   per  mille,  per  Iabitazione  principale  e  sue  dirette
pertinenze;
    b) 6,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari ai sensi e
per  gli  effetti  del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3,
cinquantatreesimo  comma  e  segg.  della  legge  n. 662/1997 nonche'
decreto legislativo n. 446/1997;
2. di  determinare  la detrazione per l'abitazione principale in Euro
129,11.
    (Omissis).
02A0335

    Il  comune  di  BRIOSCO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
degli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  4,75  per mille per le abitazioni da adibire a residenza
principale  ed  in  tutti  gli  altri  casi, e del 5 per mille per le
unita' immobiliari non locate;
2. di  darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire
ad  abitazione  principale  viene  mantenuta ai sensi di legge, nella
misura  di L. 200.000 (duecentomlla) pari ad Euro 103,29 tenuto conto
anche di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del regolamento comunale
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, approvato
con  deliberazione  del  codice civile n. 10 del 17 febbraio 2000 per
quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale.
    (Omissis).
02A0336

    Il  comune  di  BROGLIANO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002, omissis, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di  dare  atto  che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
pari a L. 200.000 (Euro 103,29);
3. di  aumentare  la  detrazione  da  L. 200.000  (Euro  103,29) a L.
500.000  (Euro  258,23)  in presenza di situazioni di disagio sociale
come individuate in premessa;
4. di  dare  atto  che  l'imposta e' determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota nella misura di cui al punto 1.
    (Omissis).
Per  l'anno  2002,  si individua, pertanto, la seguente situazione di
carattere sociale:
    abitazione  occupata  da  nucleo  familiare  con  handicappati  e
disabili  (con  invalidita'  superiore  al 66%) la cui condizione sia
certificata da parte degli organi competenti;
Le condizioni debbono sussistere alla data del 1o gennaio 2002.
In   presenza   di   tali  situazioni  la  detrazione  d'imposta  per
l'abitazione principale viene aumentata da L. 200.000 (Euro 103,29) a
L. 500.000 (Euro 258,23).
Valgono  i  principi  stabiliti  dal  decreto  legislativo n. 504 del
30 dicembre  1992  relativamente alle modalita' di applicazione della
detrazione per l'abitazione principale.
Tale  agevolazione  vale  per  quei nuclei familiari i cui componenti
siano  titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione
solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale
e  sue  pertinenze, e che non risultano nel contempo, essere titolari
dei suddetti diritti su altro immobile (fabbricati o terreni).
    (Omissis).
02A0337

    Il  comune  di  BROZOLO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02A0338

    Il  comune  di  BRUSASCO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   confermare   nel  rispetto  delle  esigenze  d'equilibrio  di
bilancio, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I., cosi' determinate:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota  ridotta  5,5  per  mille  per  abitazione  principale e
terreni (agricoli);
di  proporre  al  Consiglio di stabilire in Euro 104,00 la detrazione
per le abitazioni principali.
    (Omissis).
02A0339

    Il  comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato, il 2
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota  per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A0340

    Il  comune  di  BUTTRIO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
      persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad
abitazione   principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  cotratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
      abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale  e  affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle
stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
      abitazioni  possedute  da un soggetto anziano o disabile che ha
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente e quelle possedute da cittadini italiani non
residenti  nel  territorio dello Stato a condizione che le stesse non
risultino locate;
      pertinenze  delle  abitazioni  principali, classificabili nelle
categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto,
a  condizione  che  il  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte,  dell'abitazione nella quale
dimora,  sia  proprietario  o titolare di diritto reale di godimento,
anche  in  quota  parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata
direttamente dal soggetto passivo d'imposta.
    aliquota  del  7  per  mille  per  i  fabbricati  destinati  alla
locazione e non locati.
2.   di  fissare  in  Euro  103,29  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  da  applicarsi  ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992 e dell'articolo 10 del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3. di stabilire anche per il corrente anno l'aumento della detrazione
per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei
soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente
del fabbricato destinato ad abitazione principale e sue pertinenze.
4. di  stabilire  l'applicazione  della  detrazione  per l'abitazione
principale  di  Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il
secondo  grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito
la  propria  residenza  e  alle  unita'  immobiliari  possedute da un
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario  a seguito di ricovero permanente e quelle
possedute  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato a condizione che le stesse non risultino locate; in nessun caso
la  detrazione  d'imposta  per  ciascuna  unita'  immobiliare  potra'
superare l'importo massimo stabilito.
    (Omissis).
02A0341

    Il  comune  di  CADREZZATE  (provincia di Varese) ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  6  per  mille,  di  confermare  la detrazione di Euro 103,29 per
l'abitazione  principale  (come  da  art. 3  comma 55  della  manovra
finanziaria 1998).
    (Omissis).
02A0342

    Il  comune  di  CALTO  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato,  il
4 febbraio 2002,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., nella misura del
5,75  per  mille  e di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in lire 200.000.
    (Omissis).
02A0343

    Il  comune  di  CALVATONE  (provincia di Cremona) ha adottato, il
4 febbraio 2002,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale 5 per
mille;
Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
    c) terreni agricoli 5 per mille;
    d) aree edificabili 5 per mille;
    e) aliquota   agevolata   favore   di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili 4 per mille;
    f) aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico nel centro storico 4 per mille;
Le  aliquote  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  sono  da applicarsi
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
    g) aliquota  agevolata  per  un periodo massimo di tre anni per i
soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che   hanno   per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  di
costruzione e l'alienazione di immobili 4 per mille.
2. di  determinare  per  l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A0344

    Il  comune  di  CAMISANO  (provincia  di Cremona) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  ordinaria del 5 per mille e
nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
2.  di  fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
    (Omissis).
02A0345

    Il  comune  di  CAMPLI  (provincia  di  Teramo)  ha  adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   confermare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille;
2.  determinare  l'importo  della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale Euro 113,62 (art. 8 del D.Lgs. n.
504/92) come sostituito dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/96).
3. Comunare la predetta aliquota al concessionario per la riscossione
competente per la circoscrizione di questo comune.
    (Omissis).
02A0346

    Il  comune  di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per  unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02A0347

    Il  comune  di  CANELLI  (provincia  di  Asti)  ha  adottato,  il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   per   l'anno  2002,  la  seguente  struttura
dell'I.C.I.:
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille;
    detrazione per la prima abitazione Euro 150,00.
    (Omissis).
02A0348

    Il  comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola)
ha  adottato,  il  21 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote I.C.I. anno 2002:
    a) unita'   immobiliari   abitazione  principale  ed  adibite  ad
abitazione principale locate a residenti, 5,5 per mille;
    b) unita'   immobiliari   adibite  ad  abitazione  locate  a  non
residenti,  sfitte,  tenute  a  disposizione  ed  unita'  immobiliari
categoria A/10, 7 per mille;
    c) unita' immobiliari categoria B, C, C/1, D, 6,5 per mille;
detrazione spettante L. 200.000.

    (Omissis).
02A0349

    Il  comune  di  CANNETO  SULL'OGLIO  (provincia  di  Mantova)  ha
adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    abitazione principale: aliquota 6 per mille;
    terreni agricoli: aliquota 7 per mille;
    aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
    altri fabbricati: aliquota 7 per mille.
2.  di confermare in Euro 129,00 (L. 250.000 circa) la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A0350

    Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 24 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002 le agevolazioni deliberate per l'anno
2001  come risulta dalla deliberazione consiliare n. 5 del 29 gennaio
2001;
1.  di  stabilire  che le agevolazioni l.C.l. per l'anno 2002 sono le
seguenti:
    a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
    5,5  per  mille  per le pertinenze delle case locate con regolare
contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune
di  Canzo alla data del 01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da
almeno tre mesi;
    5,5  per  mille per le pertinenze delle case concesse in comodato
d'uso  gratuito  a  parenti entro il 1o grado residenti nel comune di
Canzo  alla  data  del  01/06 dell'anno in cui si paga l'imposta e da
almeno tre mesi;
    b) nei  casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  457/1978  art. 31  comma 1 lettera c), d), e),
d'immobili  ubicati  nel  centro  storico,  cosi'  com'e' individuato
secondo  la  disciplina  urbanistica  vigente, si applica un'aliquota
agevolata  a  partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31/12
del quinto anno solare successivo.
    Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2002:
      4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
      5,5  per  mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
secondaria.
    Si  demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le
aliquote  I.C.I.  fino  l'anno  2007,  la  definizione  dell'aliquota
agevolata da applicarsi anno per anno.
2.  di  dare  atto  che  ai  sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992
l'imposta  e'  ridotta  del  50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. di stabilire per l'anno 2002, com'e' definito con deliberazione di
C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai
sensi dell'art. 1 al 2o comma del vigente regolamento l.C.l.:

=====================================================================
        Zone Omogenee        |       Valore aree fabbricabili
=====================================================================
         Resideziali         |              Euro 103/mq
         Produttive          |              Euro 52/mq
         Commerciali         |              Euro 129/mq
         Turistiche          |              Euro 129/mq


4.  Di  fissare  in  Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare
alle  unita'  immobiliari  adibite  alla  prima  casa.  La detrazione
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e'  aumentata  a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano
in   situazione   di  disagio  economico-sociale,  determinato  dalla
presenza  nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita'
superiore al 70%.
    (Omissis).
02A0351

    Il  comune  di  CARBONERA  (provincia di Treviso) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   Sono   determinate,   per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote
dell'Imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), dando atto che sono
applicate nella stessa misura dell'anno 2001, e precisamente:
    a) del  5,5  per mille, aliquota ordinaria, per terreni agricoli,
aree fabbricabili e altri fabbricati;
    b) deI 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno
solare,  comprese  le  relative  pertinenze,  se  dotate  di autonoma
rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:
      abitazione  posseduta da cittadini italiani, residenti in altri
Comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;
      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o  l'alienazione  di  immobili (art. 8 del D.Lgs. n.
504/1992);
      abitazioni  in  corso di ristrutturazione a seguito di regolare
concessione  edilizia,  a  decorrere dalla data di inizio dei lavori,
debitamente  certificata,  e fino alla data di ultimazione dei lavori
medesimi.
    Per  la  decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista
per  le  suddette  fattispecie  di  fabbricati,  ove possibile, si fa
riferimento  ad  atti  esistenti  nel comune; su richiesta del comune
ciascuna  delle  predette  condizioni  dovra'  essere certificata con
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;
    c) del  4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di
autonoma  rendita  catastale,  limitatamente  ai  locali strettamente
funzionali  alla  stessa  abitazione  (ad  esempio:  garage, cantine,
soffitte, ripostigli, ecc.);
2.  e'  determinata,  per  l'anno  2002,  in  Euro.... 124,00, pari a
L. 240.097,  la  detrazione  da  applicare  all'imposta dovuta per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  cosi' come
individuate  al  comma  2, dell'art. 6 del vigente Regolamento per la
disciplina  dell'I.C.I.,  e precisamente per abitazione principale si
intende:
    a) l'unita'  immobiliare  nella  quale  il  contribuente,  che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
    b) l'unita'  immobiliare  posseduta a tale titolo di proprieta' o
di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani  non residenti nel
territorio  dello  Stato,  adibita ad abitazione a condizione che non
risulti locata;
    c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
    d) gli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti o aziende
per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
    e) le  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  ed  in  linea collaterale fino al 2o grado di parentela
adibite  a  loro abitazione principale, purche' la concessione in uso
gratuito  venga  attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta';
    f)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
    (Omissis).
02A0352

    Il  comune  di  CARESANA  (provincia di Vercelli) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  da applicarsi in questo comune, nella misura
del 5 per mille.
2.   di  dare  atto  che  non  e'  prevista  alcuna  diversificazione
d'aliquota  dell'imposta  di  cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs n.
504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3,
dell'art. 8 del medesimo decreto.
    (Omissis).
02A0353

    Il  comune  di  CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del 6 per mille confermando
quella gia' determinata per l'anno 2001;
di  determinare,  inoltre,  per  l'anno  2002  quale  detrazione  per
l'abitazione  principale,  nella misura unica, la somma di L. 200.000
anch'essa gia' determinata per l'anno 2001.
    (Omissis).
02A0354

    Il  comune  di  CARUGATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I. nelle seguenti
misure:
    4,5 per mille Abitazione principale;
    6,5 per mille Altri immobili;
di  estendere  l'aliquota  ridotta  per  l'abitazione principale alle
pertinenze  intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie
catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 autorimesse);
di  applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza
per ciascuna abitazione principale;
di  confermare  la  detrazione  di Euro 103,29 (L. 200.000) annua per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02A0355

    Il  comune  di  CASALBUTTANO  ed  UNITI (provincia di Cremona) ha
adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'l.C.l. -
imposta  comunale  sugli immobili - in questo Comune, con effetto dal
1o gennaio 2002:
    1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 6 per mille;
    2)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari che eseguono
interventi volti:
      a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:
3,5 per mille;
      b)   al   recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille;
      c)  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: 3,5 per mille;
      d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la  durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
    3)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto dall'art. 19 del
regolamento comunale di applicazione dell'imposta;
4.   di   rinviare   al   regolamento   comunale  per  l'applicazione
dell'imposta   in  parola  ivi  comprese  le  detrazioni,  riduzioni,
agevolazioni ed esenzioni di cui al titolo IV del citato regolamento;
5. (omissis).
6.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali   di   cui  all'art. 11  della  legge  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
7. (omissis).
    (Omissis).
02A0356

    Il  comune  di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  determinare  e  confermare  per  l'anno 2002, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille;
2)  di stabilire e di confermare, per l'anno 2002, le seguenti misure
di riduzione e detrazione d'imposta:
    tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
    riduzione d'imposta: - ;
    detrazione d'imposta: Euro 104,00.
    (Omissis).
02A0357

    Il comune di CASALPUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il
21   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    A) 5 per mille per l'abitazione principale;
    B)  5  per  mille  per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 4
lettera  d)  del  decreto legislativo n. 114/98, purche' direttamente
condotti;
    C)  4  per  mille  per gli immobili oggetto di interventi volti a
(art. 1, comma 5, legge n. 449/97):
      recupero unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
      recupero  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
situati nei centri storici (ai sensi del D.L. n. 490/01 e dell'elenco
norme tecniche di attuazione del PRG);
      realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    D)  6 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nelle
lettere A, B, C;
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.:
    Euro  104,00  annue,  pari  a  L. 201.372 annue, per l'abitazione
principale del contribuente I.C.I.;
    Euro  154,00  annue,  pari  a  L. 298,185 annue, per l'abitazione
principale posseduta da persone appartenenti alle seguenti categorie,
ed in possesso della sola abitazione ed eventuale box:
      pensionati,  di  eta'  superiore  a 65 anni con solo reddito da
pensione  non  superiore  a  Euro  7.230,40 (una persona) oppure Euro
10.845,59 (due o, piu' persone);
      famiglie  di  sei  o  piu'  persone,  in  possesso  della  sola
abitazione  e  box  con  imponibile IRPEF di Euro 30.987,41 piu' Euro
5.164,57 per ogni ulteriore componente.
    (Omissis).
02A0358

    Il  comune  di  CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille - immobili adibiti ad abitazione principale e sue
pertinenze;
    7  per  mille  -  immobili  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale;
    7 per mille - immobili non locati;
    7 per mille - aree edificabili;
di  fissare  a  Euro  103,29  l'importo della detrazione per tutte le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente.
    (Omissis).
02A0359

    Il  comune  di  CASSANO  allo  IONIO  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  fissare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita con decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, nella misura unica del 6 per
mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  e  le  loro pertinenze nella misura minima di
Euro  103,29  (pari  a  lire  duecentomila) nei modi e nei termini di
legge;
2) di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguono  interventi volti al
recupero   di   immobili   di   interesse  storico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali, limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori per come e' previsto dall'art. 1, comma
5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    (Omissis).
02A0360

    Il comune di CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il
28   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in
questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille;
2.  la  suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni
principali  e  le  loro  pertinenze, in conformita' al regolamento in
vigore;
3.  di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro
pertinenze e' di Euro 129,114.
    (Omissis).
02A0361

    Il  comune  di  CASTAGNARO  (provincia di Verona) ha adottato, il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinazione  delle  aliquote  e  detrazioni  dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002:
    aliquota ordinaria 6,25 per mille;
    aliquota  abitazione  principale  e  relativa  pertinenza 5,5 per
mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29);
    aumento  della  detrazione per abitazione principale a L. 280.000
(Euro  144,61)  a  favore  dei  nuovi  nuclei  familiari costituiti a
partire dal 1o gennaio 1997"
    (Omissis).
02A0362

    Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    5 per mille abitazione principale;
    6  per  mille  tutti  gli  altri immobili diversi dall'abitazione
principale e dalle aree fabbricabili;
    7 per mille aree fabbricabili;
2)  di  confermare  una detrazione di Euro 103,30 dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dei
seguenti soggetti passivi:
    soggetto passivo ove dimora abitualmente nella sua abitazione;
    soggetto  anziano  o  disabile,  con  la  sola  pensione sociale,
residente  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente,  purche'  l'abitazione,  non  locata, sia posseduta dallo
stesso  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto e che il soggetto vi
dimorasse  prima  del  suo  trasferimento  in  istituto di ricovero o
sanitario;
    soggetto passivo che dimora in abitazione a riscatto a condizione
che  l'assegnatario  vi risieda stabilmente e non sia proprietario di
altre abitazioni nel territorio comunale.
    (Omissis).
02A0363

    Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il
27   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)   di   stabilire   nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002,  ai sensi
dell'art.   6   del   decreto  legislativo  n.  504/92  e  successive
modificazioni;
2) di stabilire altresi' nell'importo di Euro 186,00 la detrazione da
applicare  all'imposta  dovuta  per l'abitazione principale, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3  del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/96.
    (Omissis).
02A0364

    Il  comune  di CASTEL d'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato,
il   24  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  2002,  omissis,  l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  del  5  per mille per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale,   comprese  le  pertinenze  e
autorimesse  destinate a servizio dell'abitazione principale medesima
e  l'aliquota  del  6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  stabilire,  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale,  la  detrazione nella misura base prevista dalla legge di
Euro 103,29 (L. 200.000);
    (Omissis).
02A0365

    Il  comune  di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantenere,  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5,5  per mille per gli
immobili adibiti ad abitazione principale;
2.  di  aumentare,  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille, per le altre
tipologie di immobili;
3.  di  confermare  in  Euro  103,29 (L. 200.000) annue la detrazione
dell'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  a  prima
abitazione.
    (Omissis).
02A0366

    Il  comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il
3 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a)  aliquota  ordinaria  6,8  per mille, da applicare a tutti gli
immobili  diversi  dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto
con  contratti  registrati  ad  inquilini  residenti;     b) aliquota
ridotta  4,4  per  mille,  da  applicare  agli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale  del  proprietario o equiparati all'abitazione
principale  ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con
delibera  consiliare  n.  46  del  21 dicembre  1998, successivamente
modificate  con  delibere consiliari n. 5 del 9 febbraio 1999, e n. 2
del 27 febbraio 2000, che per chiarezza si elencano di seguito:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      l'abitazione  concessa  dal  proprietario  o  titolare di altro
diritto  reale in uso gratuito a parenti o affini fino al primo grado
residenti   nel   comune,  che  la  occupano  quale  loro  abitazione
principale,  purche'  il  proprietario  o  possessore siano anch'essi
residenti nel comune;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
      l'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
    c) aliquota  ridotta  6  per  mille, da applicare alle abitazioni
locate  a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431;
    d) aliquota  maggiorata 9 per mille, in applicazione dell'art. 2,
comma  4,  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431, da applicare agli
alloggi non locati;
2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta:
    Euro  103,29  (L.  200.000) da applicare per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo ed alle sue
pertinenze   ai   sensi  dell'art. 817  del  codice  civile,  fino  a
concorrenza  del  loro  ammontare  e  rapportate al periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale
da  piu'  soggetti  passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
    la  suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili
equiparati   all'abitazione   principale  ai  sensi  dell'art. 3  del
succitato regolamento comunale I.C.I.
    (Omissis).
02A0367

    Il  comune  di CASTEL GUELFO di BOLOGNA (provincia di Bologna) ha
adottato,  il 5 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille.
    aliquota ridotta nella misura deI 5,3 per mille esclusivamente in
favore di:
      a) persone   fisiche   soggetti  passivi,  per  l'immobile,  di
categoria  catastale  A  (escluso  A10)  e  relative pertinenze (come
definite   dall'art,   12-bis   del   vigente   regolamento   I.C.I.)
direttamente   adibito   ad   abitazione   principale  da  parte  del
proprietario;
      b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10)
e  relative  pertinenze  (come  definite dall'art. 12-bis del vigente
regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 19
del vigente regolamento l.C.I.;
      c)   soci   di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  dei  sopra  indicati  soggetti  e  per le
relative  pertinenze  (come  definite  dall'art. 12-bis  del  vigente
regolamento l.C.I.);
    detrazione  per  l'abitazione  principale per l'anno 2002 in Euro
103,29.
    un'ulteriore   detrazione   di   Euro  61,98  (su  base  annua  e
limitatamente  all'abitazione principale), in favore dei soggetti che
entro  il  termine  per  il  pagamento della prima rata (ovvero della
seconda   se  hanno  acquisito  un  diritto  reale  di  proprieta'  o
d'usufrutto successivamente aI 30 giugno 2002) presentino all'Ufficio
Tributi  idonea  autocertificazione  resa  ai  sensi dell'art. 46 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:
      condizione   generale:   possesso   (a  titolo  di  proprieta',
usufrutto,  altro  diritto  reale tale da generare l'insorgenza della
soggettivita'  passiva)  da  parte  di tutti i componenti lo stato di
famiglia  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione principale, ed
eventualmente    delle   relative   pertinenze   (C/2,   C/6,   C/7),
autonomamente iscritte in catasto;
      ulteriori condizioni:
A) - Pensionati:
    avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
    essere  in  condizione  non  lavorativa e con il seguente reddito
complessivo annuale ai fini IRPEF riferiti all'anno 2001;
    fino  a  Euro  7.230,40 (L. 14.000.007) pro-capite con l'aggiunta
della somma di Euro 1.549,37 (L. 2.999.999) per ogni persona a carico
ai fini fiscali;
B) - Famiglie con basso reddito:
    contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo
annuale  ai  fini  I.R.P.E.F.  riferito  al 2001 non superiore a Euro
7.230,40   (L. 14.000.007)   pro   capite,  intendendosi  per  nucleo
familiare tutti i componenti lo stato di famiglia;
C) - Famiglie con presenza di disagio:
    contribuenti  nel  cui  stato  di  famiglia  esistano  uno o piu'
soggetti  portatori  di  handicap  con invalidita' superiore al 70% o
anziani non autosufficienti.
    Reddito  pro  capite  complessivo  annuale ai fini IRPEF riferito
all'anno  2001,  non  superiore  a Euro 7.230,40 (L. 14.000.007), con
l'aggiunta,  per  ogni  stato  di  famiglia,  di una quota di reddito
convenzionale  di  Euro 7.230,40  (L. 14.000.007)  per  ogni soggetto
portatore  di  handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni
anziano non autosufficiente.
    La  domanda  deve  essere  effettuata  utilizzando  gli  appositi
modelli  predisposti  dal comune e gratuitamente messi a disposizione
dei cittadini.
    L'ulteriore  detrazione spetta in ragione del periodo di possesso
annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.
    (Omissis).
02A0368

    Il  comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato,
il   7  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 2002
la   misura   delle  aliquote  da  applicare  per  la  determinazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) siano rideterminate
nella seguente misura:
    1.1) 5 per mille:
      a) l'aliquota  per  immobili direttamente adibiti ad abitazione
principale  dai  soggetti  cosi'  individuati:  possessori residenti;
      detrazione per abitazione principale : Euro 103,29;
      la  detrazione  e'  aumentata a Euro 154,93 per i residenti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
Persone anziane:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    avere  compiuto  il  65o  anno  di eta' alla data del 1oo gennaio
2002;
    essere  in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione
non  superiore  a  Euro 5.164,57 annui lordi, riferito all'anno 2001,
aumentato di Euro 2.582,28 per ogni familiare a carico.
Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto,  uso, abitazione, il
contribuente non dovra' avere nessuna prorieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto,  al  1o gennaio 2002, da un genitore
celibe  o  nubile,  separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova
che non conviva ad alcun titolo con altra persona;
    reddito  familiare  riferito  all'anno 2001, non superiore a Euro
5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;
Famiglia con persona portatrice di handicap:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto,  al  1o gennaio  2002, da una o piu'
persone,  di  cui  almeno  una  portatrice  di handicap. Si considera
handicappata  la  persona  affetta da menomazione di qualsiasi genere
che  comporta  una  diminuzione permanente della capacita' lavorativa
superiore  ai  due  terzi,  o,  se  minore  di  anni  18,  che  abbia
difficolta'  persistenti  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;
    reddito  familiare  riferito  all'anno 2001, non superiore a Euro
5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;
Famiglie numerose:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1oogennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto  da  cinque  o  piu' componenti al 1o
gennaio 2002;
    reddito  familiare  riferito  all'anno  2001 non superiore a Euro
25.822,84  lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti;
a  tale  reddito  si  aggiungono  Euro  5.164,57 lordi annui per ogni
componente superiore a cinque;
      b) pertinenze   dell'abitazione  principale:  sono  considerate
pertinenze   dell'abitazione   principale   le   unita'   immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7,  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  in  modo  durevole a
servizio  dell'abitazione  principale (anche se non appartengono allo
stesso fabbricato).
    L'assimilazione   opera  cosi'  come  indicato  nell'art. 14  del
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
      detrazione:  rientra nella detrazione per abitazione principale
e nei limiti della stessa;
      c) alloggio   locato   con   contratto   a   canone  concordato
debitamente  registrato  a  soggetto  che lo utilizza come abitazione
principale;       senza detrazione;
      d) alloggio   concesso   dal  titolare  del  diritto  reale  di
godimento   (proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi  e
superficie)  in  comodato  gratuito  a parenti fino al terzo grado, o
affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato;
      senza detrazione;
    1.2)  7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili
e altri fabbricati;
    1.3) 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non
risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni.
    (Omissis).
02A0369

    Il  comune  di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato,
il   6 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 2001:

=====================================================================
     N.D.     |    Tipologia degli immobili     |      Aliquote
=====================================================================
      1.      |       Immobili in genere        |    4 per mille
      2.      |      Abitazione principale      |    4 per mille

2.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  le detrazioni d'imposta come da
prospetto che segue:

=====================================================================
    |   Tipologia degli immobili    |
    | nonche' categorie di soggetti |
    | in situazione di particolare  | Detrazione d'imposta (Euro in
N.D.|   disagio economico-sociale   |         ragione annua)
=====================================================================
    |                               |        Lire        Euro
---------------------------------------------------------------------
    |Soggetti pensionati            |
    |ultrasessantenni alla data del |
    |1o gennaio 2002 con reddito    |
    |complessivo, prodotto da       |
    |pensione, terreni e fabbricati,|
    |non superiore ad Euro          |
 1  |6713.93968 (L. 13.000.000).    |      500.000    258.22844

    (Omissis).
02A0370

    Il  comune  di  CASTELLETTO  d'ORBA (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le persone fisiche
soggetti  passivi  ed  i  soci  di cooperative edilizie di proprieta'
indivisa,  residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale e nella misura del 5 per mille per
tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A0371

    Il  comune di CASTELLO d'AGOGNA (provincia di Pavia) ha adottato,
il   21 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare,  per  l'anno  2002,  le  aliquote  e le detrazioni
relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis).
Imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) Aliquote e detrazioni anno
2002     Abitazione principale: 6 per mille;
    Altri fabbricati: 7 per mille;
    Terreni agricoli: 7 per mille;
    Aree fabbricabili: 7 per mille.
    Detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale: Euro 103,30.
    (Omissis).
02A0372

    Il   comune  di  CASTELNOVO  BARIANO  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato,  il  22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota ridotta al 4,75 per mille:
      a) all'abitazione  principale residenza anagrafica del soggetto
passivo persona fisica;
      b) all'abitazione  principale  residenza  anagrafica  dei  soci
assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
      c) all'abitazione  principale  posseduta a titolo di proprieta'
od  usufrutto  da  persone  anziane  o  disabili  che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      d) alle  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni,
nipoti)  previa  presentazione  al  comune  di  copia della scrittura
privata autenticata o apposita autocertificazione;
    aliquota elevata al 6 per mille:
      a) alle abitazioni non locate.
Di  stabilire per l'anno 2002 la detrazione di imposta per abitazione
principale nella misura annua di Euro 103,29;
Di  elevare  a  Euro  154,94  la  detrazione  di imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione
a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per
le seguenti categorie di contribuenti:
      a) nucleo  familiare  composto  da un pensionato avente reddito
complessivo annuo di importo non superiore a Euro 7.230,40;
      b) nucleo  composto  da pensionati il cui reddito familiare non
sia  superiore  a Euro 11.362,05 maggiorato di Euro 3.615,20 per ogni
pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita'
immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/8 - A/9 - A/10;
      c) presenza   nel  proprio  nucleo  familiare  di  un  soggetto
portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo
non superiore a Euro 18.592,45;
di determinare i seguenti criteri applicativi:
    1)    il    contribuente   deve   presentare   la   richiesta   -
autocertificazione nella quale dovra' dichiarare:
      nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di
essere  in  possesso  di  tutti i requisiti per il riconoscimento del
diritto alla detrazione di Euro 154,94;
    2)  la  richiesta  dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio
tributi  del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale 1, entro il
mese di giugno 2002;
    3)  i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  delle  rate I.C.I. 2002, gia'
tenere conto della detrazione richiesta;
    4)   l'Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale
sono  estese  anche  alle sue pertinenze, liberamente individuate dal
contribuente  in  numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel
catasto fabbricati.
    (Omissis).
02A0373

    Il  comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di riconfermare le aliquote l.C.l. per l'anno 2002 cosi' distinte:
    1 - aliquota agevolata del 5,5 per mille:
      da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai
punti 2) e 3) - rientrano:
A)  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto,  uso,  abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari
dimorano   abitualmente   e   relative   pertinenze   classificate  o
classificabili   nelle   categorie  catastali:      *  C/2  (cantina,
soffitta) limitatamente ad una sola unita';
    * C/6 (garage) limitatamente a due unita';
    * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita',
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione  principale  (anche  se  non appartengono allo stesso
fabbricato);
a*)   si  intende  per  abitazione  principale  anche  quella  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
    Per usufruire dell'aliquota di cui al punto a*) - (5,5 per mille)
i  contribuenti  che  rientrano  nel  caso devono presentare entro il
20 dicembre  2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente
documentazione:
      1)  dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la
residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  e  che  l'unita'
immobiliare non sia stata concessa in locazione;
B) immobili   locati   (art. 21,  comma  18,  19  e  20  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449  -  dispone:  obbligo di registrazione in
termine  fisso  per  i contratti di locazione e di affitto relativi a
tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);
    1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima
abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta';
    *  per  usufruire  dell'aliquota  di  cui  al punto 1) - (5,5 per
mille)  i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro
il  20 dicembre  2002  all'Ufficio  tributi  -  I.C.I.  del comune la
seguente  documentazione  (si precisa che in attuazione dell'art. 16,
comma  2  del  regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta
I.C.I.,  il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il
richiedente  presenta  apposita  istanza.  Restano  confermate quelle
presentate  nel  corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto
rientranti nella fattispecie):
      a) copia   del   contratto   registrato  presso  l'Ufficio  del
registro;
      b) copia  del  rinnovo di registrazione qualora il contribuente
abbia  gia'  negli  anni  precedenti  fatto  richiesta della predetta
agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
      c) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da parte del
locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta';
    2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e'
concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota,
in  modo  che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli
immobili  adibiti  ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  con  contratto stipulato ai sensi del comma 3
dell'art.   2   della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431  ("contratti
concordati").
    Si  precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da
considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta;
C) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti
fino  al  1o  grado  (figli  e  genitori), che la occupano quale loro
abitazione  principale;  (in  ottemperanza  dell'art.  16,  comma  1,
lettera  c)  del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
I.C.I.;      * per usufruire dell'aliquota di cui al punto c) - (5,50
per  mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare
entro  il 20 dicembre 2002 all'Ufficio tributi - I.C.I. del comune la
seguente documentazione:
    1)  dichiarazione  sottoscritta dal proprietario e dall'occupante
da  cui  risulti  il  grado  di  parentela  degli  occupanti  con  il
proprietario,  la  costituzione da parte degli occupanti di un nucleo
familiare autonomo ivi residente;
D)  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;  E) gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
    2 - Aliquota ordinaria deI 6,2 per mille:
      a) fabbricati diversi dalle abitazioni;
      b) aree fabbricabili;
      c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4 in appendice)
      d) fabbricati  realizzati  per  la  vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili;
      e) alloggi   locati   ad   affittuari   che   non  vi  dimorano
abitualmente;
      f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
      g) alloggi  dati  in  uso  gratuito  a soggetti che vi dimorano
abitualmente;
      h) unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto   in  Italia  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  italiano adibita ad abitazione principale e
non  locata  (art.  1,  comma 4-ter, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75);
    3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:
      a) alloggi   non   locati,   intendendosi   per  tali  l'unita'
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non
tenuta  a  disposizione  del  possessore per uso personale diretto e,
nell'anno  di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e
relative pertinenze;
      b)  residenza  secondaria o seconda casa, intendendosi per tale
l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nel gruppo A (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per essere
utilizzata  in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o  periodico  o saltuario. avendo la propria abitazione principale in
altra  unita'  immobiliare,  in  possesso  o  in locazione e relative
pertinenze;
      c)  alloggi  e  relative  pertinenze  dati  in  uso  gratuito a
soggetti che non vi dimorano abitualmente;
    4 - Detrazione di Euro 104.
    Si   precisa   che  (ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  decreto
legislativo  n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita'
immobiliare  adibita  a  dimora  abituale (ecc... e' da rapportare ai
mesi   durante   i  quali  sussiste  la  destinazione  ad  abitazione
principale  e  deve  essere  suddivisa,  in caso di piu' contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro.
    Oltre   che   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  rapportata  al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
    *  unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivise   adibite  ad  abitazione  principale  di  soci
assegnatari;
    * alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
    *  unita'  immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo
di  proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio
dello  Stato  adibita  ad  abitazione principale a condizione che non
risulti locata;
    *  le  pertinenze  per  la  parte  dell'importo  della detrazione
eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.
    5  -  Riscossione  diretta.  Si riconferma la riscossione diretta
dell'I.C.I.  anche  per l'anno 2002, ricordando che il pagamento deve
essere  effettuato sul c/c postale n. 12002440 intestato a: Comune di
Castelnovo di Sotto - I.C.I. - servizio tesoreria.
                              APPENDICE
    Si  precisa,  inoltre,  in  ottemperanza  al regolamento comunale
sull'imposta I.C.I.:
      1)  all'art.  12,  comma  2, si considerano validi i versamenti
effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto degli altri (anche
qualora  la  dichiarazione  presentata  non sia congiunta) purche' la
somma   versata   rispecchi   la   totalita'   dell'imposta  relativa
all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta
al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
      2)  all'art.  12, comma 3, la norma precedente si applica anche
per  i  versamenti  effettuati  con  riferimento a periodi di imposta
pregressi;
      3)  all'art.  8,  comma  1,  in  caso di fabbricati in corso di
costruzione,  del  quale una parte sia stata ultimata e per la stessa
sia   stata   richiesta   l'abitabilita',   le   unita'   immobiliari
appartenenti   a  tale  parte  sono  assoggettate  all'imposta  quali
fabbricati    a    decorrere    dall'ottenimento   dell'abitabilita'.
Conseguentemente,  la superficie dell'area sulla quale e' in corso la
restante  costruzione,  ai  fini  impositivi, e' ridotta in base allo
stesso   rapporto  esistente  tra  la  volumetria  della  parte  gia'
costruita   ed   autonomamente   assggettata   ad   imposizione  come
fabbricato;
      4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma
1,  lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica
di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale
deve  essere  confermata  dalla  iscrizione  negli  appositi  elenchi
previsti   all'art.   11  della  legge  9 gennaio  1963,  n.  9,  con
assicurazione  per  invalidita',  vecchiaia  e  malattia. Inoltre, il
pensionato  gia'  iscritto  negli  elenchi  suddetti, che continua la
coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.
    In  ogni  caso  la  forza  lavorativa  dei  soggetti addetti alla
coltivazione  del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella
occorrente  per  le  normali necessita' di coltivazione, e il reddito
ricavato  deve  essere  non  inferiore al 50% del complessivo reddito
imponibile  IRPEF,  al  netto  di  quello di pensione, dichiarato per
l'anno  precedente  e  determinato  senza  far  confluire  in  esso i
trattamenti  pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura;
      5) all'art. 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art.
8,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  n.  504/1992, l'imposta e'
ridotta  deI  50  per  cento  dei  fabbricati  dichiarati inagibili o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
    L'inagibilita'  o inabilita' deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile)
superabile   non   con   interventi   di   manutenzione  ordinaria  o
straordinaria,  bensi'  con  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31,
comma  1,  lettere  c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai
sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2).
    Si  considerano,  tuttavia,  inagibili o inabitabili, purche' non
utilizzati,  gli  immobili  sottoposti  ad interventi di manutenzione
straordinaria  di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n.
457/1978,   regolarmente   autorizzate  dal  comune  per  il  periodo
decorrente  dalla  data di inizio dei lavori alla data di ultimazione
degli  stessi,  ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato
e'  utilizzato.  In  tal  caso,  dovra' essere presentata la denuncia
(dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
    Si  ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano
nelle seguenti condizioni:
      a)  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in
modo  tale  da  costituire  pericolo  a cose o persone, con rischi di
crollo;
      b)   strutture  verticali  (muri  perimetrali  o  di  confine),
lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi
di crollo parziale o tale;
      c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione
o ripristino;
      d) edifici  che,  per  le  loro  caratteristiche intrinseche ed
estrinseche  di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale
erano destinati;
      e) edifici  mancanti  di  infissi  o non allacciati ad opere di
urbanizzazione primaria.
    *  Il  contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o
di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
e successive modificazioni.
    (Omissis).
02A0374

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  DEL  GARDA  (provincia di Verona) ha
adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
    4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
    6,5 per mille aliquota ordinaria.
Detrazioni:
    Euro 104,00 per abitazione principale e relative pertinenze;
    Euro 130,00.
      a) per  abitazione  principale  a favore di nuclei familiari di
ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
      b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido
al 100%.
    (Omissis).
02A0375

    Il  comune  di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato,
il   30  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille, per ogni tipologia d'immobile;
stabilire  per  l'anno  2002  la deduzione d'imposta per l'abitazione
principale in Euro 104,00.
.Convertire  in  euro  le  sanzioni  in  misura fissa per troncamento
elminando i decimali, art. 51, decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213.
    (Omissis).
02A0376

    Il  comune  di  CASTIGLIONE  dei PEPOLI (provincia di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. aliquota ordinaria: 6,50 per mille;
2.  aliquota  ridotta:  5,50 per mille a favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  e  una  pertinenza,  cosi'  come
individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;
3.  aliquota  agevolata:  2,75 per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi:
      a) volti   al   recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili;
      b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici;
      c) volti  alla  realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali,
      d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.
    La  suddetta  aliquota  agevolata e' applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari,  oggetto  degli interventi di cui sopra e per la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    Ritenuto  inoltre  di  riconoscere  per  l'anno  2002,  ai  sensi
dell'art. 8  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per tutte le abitazioni
principali  come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992,
e  dall'art. 7  del vigente regolamento I.C.I., la detrazione di Euro
104,00.
    (Omissis).
02A0377

    Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare,  (omissis),  nella  misura  unica  dl  5,5 per mille,
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002.
    (Omissis).
02A0378

    Il  comune  di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
L'aliquota  ordinaria da applicare per la determinazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 e' stabilita nella
misura  del  5  per  mille;  resta  fissata  al  4,5  per mille per i
fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale  o  dati in locazione
gratuita a parenti fino al 3o grado;
2.  fissare,  nell'importo  massimo  di  lire  250.000, la detrazione
prevista  per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
    (Omissis).
02A0379

    Il  comune di CAVENAGO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
23   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantenere  inalterata, (omissis), l'aliquota I.C.I. del 5 per
mille   e  le  altre  condizioni  determinate  per  l'anno  2001  con
deliberazione n. 32 del 12 febbraio 2001.
    (Omissis).
02A0380

    Il  comune  di  CENTO  (provincia  di Ferrara) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota ordinaria da
applicarsi  ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2002;
2. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata, come
previsto  dalla  legge 449/1997, a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ed  al  di  fuori,  se  vincolati  ai  sensi  del decreto legislativo
490/1999  e  successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli
edifici  storico-culturali  adottato  con atto di Consiglio n. 57 del
15 aprile 1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto  anche  pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti.  L'
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
3.  di  determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta
di  primo  grado  (genitori-figli)  ai quali lo stesso abbia concesso
l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare,  Euro 103,291  rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A0381

    Il  comune  di  CERANOVA  (provincia  di Pavia) ha adottato, l'11
febbraio   2002   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002  nelle  misure  di cui al seguente
prospetto  le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
  terreni agricoli: 7 per mille;
  aree fabbricabili: 7 per mille;
  abitazione principale: 7 per mille;
  altri fabbricati: 7 per mille;
2.   di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8  comma  3  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992  n.  504,  come sostituito dall'art. 3
comma  55  della  legge  23 dicembre  1996 n. 662, per l'anno 2002 le
detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
  abitazione principale: Euro 103,29 annue;
3.  di dare atto che il valore delle aree fabbricabili e' pari a Euro
79,61/mq  per  aree  con destinazione d'uso residenziale ed e' pari a
Euro  39,00/mq,  per  aree  con  destinazione  d'uso  industriale  ed
artigianale.
    (Omissis).
02A0382

    Il  comune  di  CERRIONE  (provincia  di  Biella)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2002,  nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.l.) e relative detrazioni d'imposta espresse in euro;
    1. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con
detrazione di Euro 104,00);
    2.  aliquota  6  per  mille  per  le  case  possedute in aggiunta
all'abitazione principale;
    3.  aliquota  5  per  mille  (senza  detrazione)  per le seguenti
abitazioni:
      a) quelle  concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea
retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle
risultanze  anagrafiche.  Si  precisa  che ogni soggetto d'imposta ha
diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;
      b) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02A0383

    Il  comune  di  CERVESINA  (provincia di Pavia) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
3.  di  comunicare  copia  della  presente  deliberazione agli Uffici
interessati    ed    al   funzionario   responsabile   dell'attivita'
organizzativa   e   gestionale   dell'imposta,  per  gli  adempimenti
esecutivi di competenza.
    (Omissis).
02A0384

    Il  comune  di  CHIANNI  (provincia  di  Pisa) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    2.  di  lasciare  invariata per l'anno 2002 Ialiquota I.C.I. al 5
per  mille per la prima abitazione e al 7 per mille l'aliquota I.C.I.
per tutte le restanti categorie;
    3.  di  confermare  per  Ianno 2002 la detrazione per Iabitazione
principale in Euro 103,30 corrispondente a L. 200.000;
    4.  di  confermare  per Ianno 2002 la detrazione per le categorie
dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I.
in Euro 129,12 corrispondente a L. 250.000;
    (Omissis).
02A0385

    Il  comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare, per l'anno 2002, ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria del
6,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili;
di  stabilire,  per  l'anno  2002, un'aliquota ridotta al 5 per mille
esclusivamente  in  favore  delle persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
di  considerare,  agli  effetti  dell'applicazione delle agevolazioni
previste   per   le   abitazioni   principali   (aliquota  ridotta  e
detrazione):
  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative
pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto;
  l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale  entro  il secondo grado, che le occupano quale
loro abitazione principale;
  di  stabilire,  per  l'anno  2002, un'aliquota ridotta allo 0,5 per
mille  per  i  fabbricati  ubicati  nel  centro  storico  soggetti ad
interventi di recupero delle facciate;
di  elevare  da Euro 103,29 a Euro 154,94 la detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale limitatamente
alle  categorie  di  soggetti  in  situazioni  di particolare disagio
economico-sociale.
    (Omissis).
02A0386

    Il  comune  di  CIGLIANO  (provincia di Vercelli) ha adottato, il
17 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I ordinaria nella
misura del 5,3 per mille;
2.  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale  nella  misura  del 4,3 per mille e di fissare la relativa
detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00;
3.  di  confermare  per  l'anno  2002  l`aliquota I.C.I. nella misura
dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per
immobili  di  interesse  artistico  o architettonico, localizzati nel
centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero;
    (Omissis).
02A0387

    Il  comune  di  CIVATE  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta ccmunale sugli immobili (I.C.I):
  a) aliquota  nella  misura  del  5 per mille (cinque per ogni mille
lire)  del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case
non affittate e dei fabbricati appartenenti alla categoria D;
  b) aliquota  nella misura del 6 per mille (sei per ogni mille lire)
del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D;
  c) aliquota  nella  misura  del  7  per mille (sette per ogni mille
lire)  del  valore  degli immobili per le case non affittate ai sensi
dell'art. 3, comma 53, punto 2. della legge 662/1996;
  d)  aliquota  nella  misura  deI 5 per mille (cinque per ogni mille
lire)  del  loro  valore  per  fabbricati concessi in uso gratuito ad
ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado nonche' a collaterali di
secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
  e) aliquota  agevolata  nella  misura del 3 per mille (tre per ogni
mille  lire),  ai  sensi  dell'art. 1, comma 55, punto 3. della legge
27 dicembre  1997,  n.  449  a  favore  dei  proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  storico  o  architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali' oppure all'utilizzo di sottotetti, con la precisazione
che  detta  aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
  f)  detrazione  di  Euro 104,00 dall'imposta, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adlibita ad
abitazione    principale   dal   soggetto   passivo,   nel   rispetto
dell'equilibrio  di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3.
della legge 662/1996;
  g) detrazione di Euro 52,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del
suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto c),
nel  rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma
55,  punto  3. della legge 662/1996. Tale detrazione e' alternativa e
non in aggiunta a quella prevista per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A0388

    Il  comune  di  CIVIDALE  del  FRIULI  (provincia  di  Udine)  ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del
soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, l'aliquota applicabile e' pari al 4,5 per mille;
    per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale  l'aliquota applicabile e' pari al 5,8 per
mille;
2.  di stabilire che per l'abitazione principale del soggetto passivo
si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 104,00
(Lire  201.372)  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A0389

    Il  comune  di  CIVITANOVA  MARCHE  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille.
2. di confermare, per l'anno 2002, le rimanenti aliquote dell'Imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura prevista per l'anno
2001.
    (Omissis).
02A0390

    Il  comune  di  COAZZOLO  (provincia  di Asti) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) aliquota unica del 6 per mille;
2)  detrazione  d'imposta  per  l'unita'  immobiliare da destinare ad
abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02A0391

    Il  comune  di  CODOGNO  (provincia  di  Lodi)  ha adottato, l'11
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
anche per l'anno 2002, nella misura del 5,75 per mille, per tutti gli
immobili con le seguenti eccezioni:
    abitazioni  sfitte,  intendendosi per esse le unita' immobiliari,
classificate  o  classificabili  nel gruppo catastale A (ad eccezione
della  categoria  A/10)  abitabili  ai  sensi delle norme edilizie ed
igienico-sanitarie e di fatto non utilizzate, per le quali l'aliquota
viene fissata al 7 per mille;
    unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  per le quali sono
iniziati interventi di recupero richiedenti una concessione edilizia:
aliquota  stabilita  nella  misura dell'1 per mille, per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di interesse
artistico  o  architettonico,  ovvero  volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti:  aliquota  stabilita nella misura del 4 per mille, per la
durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei lavori, ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, 449;
2. di riconfermare, anche per l'anno 2002, le seguenti detrazioni per
l'abitazione principale:
    L. 200.000, Euro 103,29 detrazione ordinaria;
    L. 300.000   detrazione   da   effettuare  nella  circostanza  di
proprietari  di  unica abitazione il cui reddito familiare imponibile
pro-capite  non superi L. 11.000.000, Euro 5.681,02, sulla base della
dichiarazione dei redditi del 2001.
    (Omissis).
02A0392

    Il  comune  di  COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del 7 per mille, per l'anno 2002,
l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
    aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale cosi' come
definita  dall'art. 8 comma 2 secondo periodo del decreto legislativo
504/1992;
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  la pertinenza (garage) delle
abitazioni principali;
    aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno  due  anni,  cosi'  come  consentito dall'art. 2 comma 4 della
legge 431/1998;
    aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in
locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale
sulla  base  dei  contratti-tipo,  definiti  in  sede  locale  tra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori;
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  abitazioni  concesse  in uso
gratuito a figlio e/o genitori;
    aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e
disabili  con  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente;
      esenzione  per  i  terreni  agricoli  (purche'  non  siano aree
fabbricabili  ai  sensi  dei vigenti strumenti urbanistici oppure con
vocazione edificatoria);
2.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  in L. 200.000 - Euro 103,29
l'importo della detrazione annua per abitazione principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del
D.L.  30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge  26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal
termine  previsto  per  l'iscrizione  al  catasto dei fabbricati gia'
rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'.
    (Omissis).
02A0393

    Il  comune  di  COLLERETTO  CASTELNUOVO  (provincia di Torino) ha
adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di prendere atto della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 18
gennaio  2002,  che determina per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nella misura di euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A0394

    Il  comune  di  COSSATO  (provincia di Biella) ha adottato, il 18
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota I.C.I. unita' abitativa principale 5,5 per mille;
    aliquota altri immobili 6 per mille;
    aliquota unita' abitative sfitte 7 per mille;
    lasciando   inalterata   la  detrazione  per  l'unita'  abitativa
principale in euro 103,29 (L. 200.000).
2.  di  dare  atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa
principale  di  cui  all'art. 8  del  decreto  legge  n.  504/1992  e
circolare  Ministero  delle  finanze  21 maggio 1994 n. 65/E e di cui
all'art. 3,  comma  55  della legge 662/1996 verra' mantenuta in euro
103,29  (L. 200.000)  per  l'anno  2002  e  deliberata  dal Consiglio
comunale   in   sede   di   modifica  del  relativo  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta.
3. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del
4  per  mille,  per  un  periodo  comunque  non superiore a tre anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita'  la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come
previsto  dall'art. 8  del  decreto  legislativo  504/1992  cosi come
modificato  dall'art. 3,  comma 55 della legge finanziaria n. 662 del
23 dicembre 1996.
4. di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa non risulti locata cosi come previsto dall'art. 8 del
decreto  legislativo 504/1992 cosi come modificato dall'art. 3, comma
56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
5.    di   comunicare   al   Ministero   delle   finanze,   direzione
compartimentale del territorio per la Regione Piemonte, Valle d'Aosta
e  Liguria Sezione staccata di Vercelli, le aliquote I.C.I. applicate
nelle misure appena sopra evidenziate per l'anno 2002, congiuntamente
alla  detrazione per l'abitazione principale stabilita in euro 103,29
(L. 200.000)  che  verra' stabilita dal Consiglio comunale in sede di
modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta.
6.   di   provvedere,   altresi',   all'inoltro   della   sopracitata
comunicazione,  comprensiva  di  numero e data relativa alla delibera
adottata,    al   Ministero   dell'interno   -   Direzione   generale
amministrazione  civile,  direzione centrale finanza locale e servizi
finanziati,  a  seguito  circolare  telegrafica  F.L.  26/1995 datata
3 novembre 1995, trasmessa a questo Comune dalla Prefettura di Biella
in data 30 novembre 1995 e pervenuta l'11 dicembre 1995.
    (Omissis).
02A0395

    Il  comune  di  Cossogno  (provincia  di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A0396

    Il  comune di Costa Serina (provincia di Bergamo) ha adottato, il
30   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
      a) abitazioni principali e relative pertinenze 5,5 per mille;
      b) categoria catastali C/1 - Negozi e botteghe 5 per mille;
      c) categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni 5 per mille;
      d) altri immobili non precedentemente elencati 6,5 per mille;
      e) aree fabbricabili 6 per mille;
    applicazione  della  detrazione  per  abitazione principale nella
misura  minima  stabilita  dalla  vigente legislazione di Euro 103,29
(L. 200.000);
    assimilazione   alle   abitazioni   principali,  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  e  della  detrazione per queste
previste, di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
o  collaterale  ed affini fino al primo grado, a condizione che venga
formato  un  nuovo  nucleo  familiare  formato  da almeno due persone
residenti  e  che  venga presentato entro il termine stabilito per la
presentazione  della  denuncia di variazione una comunicazione in tal
senso,   ai   sensi  dell'art. 59,  comma  1,  lett. e)  del  decreto
legislativo n. 446/1997;
    assimilazione  all'abitazione  principale dell'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata e che venga presentata entro il termine stabilito per
la  presentazione  della  denuncia di variazione una comunicazione in
tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02A0397

    Il  comune  di Costacciaro (provincia di Perugia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille
per  tutte  le  situazioni tassabili e la detrazione per l'abitazione
principale a L. 220.000, pari ad Euro 113,62.
    (Omissis).
02A0398

    Il  comune  di  Costermano  (provincia di Verona) ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002 le aliquote e detrazioni sugli
immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune come segue:
      aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti
locati come abitazione principale;
      aliquota del 7 per mille ordinaria;
      aliquota  deI  6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle
abitazioni;
      aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
      detrazione per l'abitazione principale euro 105,00;
    con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale
di   euro   105,00   viene   applicata  solo  all'abitazione  di  cui
all'art. 11,  comma  2  e  3,  lettere  a),  c)  e),  f)  del vigente
regolamento sull'I.C.I..
    (Omissis).
02A0399