(parte 2)
    Il  comune  di  CRAVEGGIA  (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa)
ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6
per mille;
    altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali:
6,5 per mille.
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    (Omissis).
02A03100

    Il  comune  di  Cuorgne'  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare e determinare quanto segue:
    1.  la  misura  del 5 per mille per l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 2002 da applicarsi in misura unica su
tutte   le   basi   imponibili   e  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03101

    Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo Comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per
mille per tutte le unita' immobiliari.
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  dall'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno
2002 nella misura di (L. 200.000) Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03102

    Il  comune  di  CUVEGLIO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il
12 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  2001,  in  attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonche' dell'art. 2 del
decreto-legge   28 agosto   1995,  n.  354,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura differenziata del 4,5 per mille
per  i  residenti  di  unita'  immobiliare  direttamente  adibite  ad
abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  riconfermare  la  detrazione  per abitazione principale in L.
200.000.
    (Omissis).
02A03103

    Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle misure risultanti nel prospetto.


====================================================================
Aree |Terreni  |
Fab- |agricoli |
bri- |         |                  Fabbricati
cabi-|         |
 li  |         |
=====|=========|====================================================
     |Esenti   |        |           |
     |ai sensi |        |           |
     |art. 7,  |        |Realizzati |
     |lettera  |        |per vendita|
     |h) d.lgs.|        |e non ven- |
     |n.       |        |duti da im-|
     |504/1992 |        |prese che  |
     |e della  |        |hanno per  |
     |circolare|        |oggetto es-|
     |Ministero|        |clusivo o  |
     |delle    |        |prevalente |
     |finanze  |        |della atti-|
     |n. 9 del |Immobili|vita' la   |
     |14 giugno|diversi |costruzione|
     |1993     | da abi-|e l'aliena-|        ABITAZIONI
     |         |tazione |zione di   |-----------------------------
     |         |        |immobili   |Principale |        |
     |         |        |           |e n. 1     |        |
     |         |        |           |pertinenza,|        |
     |         |        |           |ancorche'  |        |
     |         |        |           |iscritte   |        |
     |         |        |           |distinta-  |        |
     |         |        |           |mente a Ca-|        |
     |         |        |           |tasto-art. |        |
     |         |        |           |12, comma  |        |
     |         |        |           |30 legge n.|In      |
     |         |        |           |488/1999 e |aggiunta|
     |         |        |           |regolamento|alla    |Alloggi
     |         |        |           |com.le     |princi- |non lo-
     |         |        |           |I.C.I.     |pale    |cati
-----------------------------------------------------------------
7 per|         | 7 per  |  7 per    |  5 per    | 7 per  | 7 per
mille|   --    | mille  |  mille    |  mille    | mille  | mille

Il  comune  di  Dorio  considera  come abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Detrazione  d'imposta  per  abitazione  principale  e  pertinenze per
l'anno 2002 = Euro 103,29*
    (Omissis).
02A03104

    Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002.
    (Omissis).
02A03105

    Il  comune  di  EUPILIO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
26 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) 4  per  mille  per  le  abitazioni  principali  e tutto quanto
equiparato ad essa come da regolamento;
    b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
    c) di  confermare  la  detrazione  di  Euro 103,29  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla
classe cui appartiene.
    (Omissis).
02A03106

    Il  comune  di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato,
il   19 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le
detrazioni  cosi' come analicamente riportate nell'allegato che forma
parte integrante del presente provvedimento;
    (Omissis).

=====================================================================
       Aliquota       |Categoria immobiliare |      Detrazione
=====================================================================
                      | Tutti gli immobili   |
                      |soggetti ad imposta   |
                      |che non rientrino     |
                      |nelle categorie       |
                      |diversamente          |
Ordinaria: 6 per mille|specificate           |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Unita' immobiliari  |
                      |che sono oggetto di   |
                      |interventi di recupero|
                      |localizzati nei centri|
                      |storici, ovvero volti |
                      |alla realizzazione di |
                      |posti auto anche      |
                      |pertinenziali oppure  |
                      |all'utilizzo di       |
                      |sottotetti, cosi' come|
                      |specificato           |
                      |dall'art. 1 della     |
                      |legge 27 dicembre     |
                      |1997, n. 449, per la  |
                      |durata di tre anni    |
Agevolata: 1,5 per    |dall'inizio dei       |
mille                 |lavori.               |
---------------------------------------------------------------------
                      |  1. Unita'           |
                      |immobiliari adibite ad|
                      |abitazione principale |
                      |e proprie pertinenze  |
                      |(cantine, box, garage,|
                      |soffitte, ripostigli),|
                      |ancorche'             |
                      |autonomamente iscritte| Detrazione di imposta
                      |in catasto.           |di 104,00 Euro,
                      |L'assimilazione opera |rapportata al pe-riodo
                      |sia ai fini           |dell'anno durante il
                      |dell'aliquota che     |quale si potrae tale
                      |della detrazione. 2.  |destinazione.
                      |Unita' immobiliari di |L'agevolazione
                      |proprieta' o in       |dell'assimilazione si
                      |usufrutto di anziani o|traduce nella
                      |disabili, i quali     |possibilita' di
                      |abbiano acquisito la  |detrarre dall'imposta
                      |residenza in istituto |dovuta per le
                      |di ricovero o         |pertinenze la parte
                      |sanitari, a seguito di|della detrazione che
                      |ricovero permanente, a|non ha trovato capienza
                      |condizione che la     |in sede di tassazione
                      |stessa non risulti    |dell'abitazione
Agevolata: 5 per mille|locata.               |principale.
---------------------------------------------------------------------
Ordinaria: 6 per mille| Aree edificabili     |
---------------------------------------------------------------------
Superiore             | Unita' immobiliari   |
all'ordinaria: 6,5 per|che non risultino     |
mille                 |locate.               |
---------------------------------------------------------------------
                      |  Unita' immobiliari  |
                      |possedute a titolo di |
                      |proprieta', usufrutto,|
                      |uso ed abitazione, ed |
                      |adibite ad abitazione |
                      |principale da persone |
                      |nel cui nucleo        |
                      |familiare sia presente|
                      |un portatore di       |
                      |handicap, al quale    |
                      |l'apposita Commissione|
                      |medica dell'ULSS,     |
                      |costituita ai sensi   |
                      |dell'art. 4 legge n.  |
                      |104/1992, abbia       |
                      |riconosciuto la       |
                      |condizione di         |
                      |minorazione fisica,   |
                      |psichica o sensoriale |
                      |che determini         |
                      |difficolta'           |
                      |nell'apprendimento    |
                      |scolastico o nello    |
                      |svolgimento di        |
                      |attivita' lavorativa  |
                      |conducendo a una      |
                      |situazione di         |
                      |svantaggio personale o|
                      |di emarginazione      |
                      |sociale. Sono esclusi |
                      |gli invalidi civili,  |
                      |del lavoro e coloro   |
                      |che hanno riconosciuta|
                      |una invalidita' ai    |  Detrazione annua di
                      |fini del lavoro.      |imposta di 208,00 Euro.

    (Omissis).
02A03107

    Il  comune  di  FASCIA  (provincia  di  Genova)  ha  adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  stabilire  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  da
applicarsi, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli Immobili;
2.  di  tener  conto,  nella  determinazione della base imponibile di
quanto  stabilito  dall'art. 5,  decreto  legislativo  n.  504/1992 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi n. 48,
51 e ss., art. 3, Legge n. 662/1996;
3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa   il   contribuente   ha   la   facolta'   di  presentare
dichiarazione   sostitutiva  ai  sensi  della  legge  n.  15/1968,  e
successive  modificazioni,  nella  quale  deve  dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanta
dichiarato dai contribuente;
4.  di  detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5.  si  intende  per  abitazione  principale  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
6.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
7.  di  dare atto che i terreni agricoli sono esonerati dal pagamento
dell'imposta in quanto il comune risulta completamente montano;
    (Omissis).
02A03108

    Il  comune  di  FEISOGLIO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il
11 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2002,  l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6,
decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art.
3,  comma  53, legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificate con art. 10,
comma  2,  con  decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, conv. legge 28
febbraio 1997 n. 30 nelle seguenti aliquote:
      prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000;
      altro 6 per mille.     (Omissis).
02A03109

    Il  comune  di  FELONICA  (provincia  di Mantova) ha adottato, il
6 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  istituire,  omissis,  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote
I.C.I.:
    6,75 per mille aliquota ordinaria;
    7  per  mille aliquota da applicarsi alle abitazioni e pertinenze
possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate e non locate,
con  l'esclusione  di quelle concesse in comandato gratuito a parenti
di primo grado in linea retta (genitori, figli);
2.  di  confermare  per l'anno 2002 una detrazione di L. 200.000 Euro
103,29  sull'I.C.I.  dovuta  per  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale e relative pertinenze.
    (Omissis).
02A03110

    Il  comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 6
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).

=====================================================================
            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI            |ALIQUOTE (per mille)
=====================================================================
Immobili adibiti ad abitazione principale,      |
locali come abitazione principale con regolare  |
contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e|
pertinenze delle abitazioni, secondo le         |
disposizioni del vigente regolamento            |        4,4
---------------------------------------------------------------------
Immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione |
delle pertinenze dell'abitazione principale) o  |
posseduti in aggiunta all'abitazione principale |        6,8
---------------------------------------------------------------------
Immobili posseduti da enti senza scopo di lucro |        4,4
---------------------------------------------------------------------
Interventi di recupero di unita' immobiliari    |
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati|
al recupero di immobili di interesse artistico o|
architettonico localizzati nei centri storici   |        4,4*
---------------------------------------------------------------------
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione   |
principale e non locati da almeno due anni.     |         7

    (*)  L'aliquota  agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
2)  di  darsi  atto  che  viene  considerata  adibita  ad  abitazione
principale  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3) di determinare le seguenti detrazioni di imposta:

=====================================================================
            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI            |ALIQUOTE (per mille)
=====================================================================
    Unita' immobiliare adibita ad abitazione    |
principale                                      |    Euro 110,00
---------------------------------------------------------------------
    Unita' immobiliari adibite ad abitazione    |
principale ad esclusione delle unita'           |
classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9,  |
appartenenti a: A) pensionati, che abbiano      |
compiuto 60 anni o che compiano tale eta' nel   |
corso dell'anno di applicazione dell'imposta,   |
con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di |
tutti i componenti del nucleo familiare fino a  |
Euro 13.000,00, piu' Euro 1.000,00 per ogni     |
persona a carico; B) portatori di handicap con  |
attestato di invalidita' civile pari aI 46%, con|
reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di     |
tutti i componenti del nucleo familiare fino a  |
Euro 13.000,00 piu' Euro 1.000,00 per ogni      |
persona a carico; C) titolari di assistenza     |
sociale a livello comunale a norma del vigente  |
regolamento, se non gia' beneficiari secondo    |
quanto previsto ai punti precedenti; per reddito|
imponibile si prende come riferimento il reddito|
complessivo desumibile dalla dichiarazione dei  |
redditi dedotti gli oneri deducibili e la       |
detrazione per l'abitazione principale di tutti |
i compienti del nucleo familiare risultati sullo|
stato di famiglia anagrafico; la maggiore       |
detrazione per l'abitazione principale si       |
applica anche nel caso in cui le condizioni di  |
cui alle lettere A (pensionati), B (disabili) e |
C (casi sociali) siano possedute da almeno un   |
componente del nucleo familiare del soggetto    |
tenuto al pagamento dell'imposta.               |    Euro 250,00

4)  di  stabilire  che  le  richieste  per  usufruire  della maggiore
detrazione  sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30
Giugno  2002  corredate  dalla  necessaria documentazione probatoria;
    (Omissis).
02A03111

    Il  comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   30  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
e'  stata confermata per l'anno 2002, al 5,6 per mille e dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare
Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03112

    Il  comune  di  FIUMICELLO  (provincia  di Udine) ha adottato, il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  ai  sensi  delll'art. 6,  comma  2,  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per
mille per le seguenti unita' immobiliari:
    a) unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  d'imposta  e  da  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa.  In  caso  di  contitolarita'  nella proprieta'
dell'immobile,  il contitolare per il quale lo stesso non costituisce
abitazione  principale  sconta  l'imposta con l'aliquota del 5,75 per
mille  senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma
2, decreto legislativo n. 504/1992;
    b) unita'  abitative  date  in  comodato,  come  da dichiarazione
sostitutiva  di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta,
da  presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione
I.C.I. anno 2002, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea
retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
    c) abitazioni  affittate  con  contratto  registrato  a  soggetti
residenti  nel  comune,  a  seguito  di  presentazione,  da parte del
soggetto  passivo  d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con allegata copia del contratto registrato;
      aree fabbricabili;
      terreni agricoli;
      altri  fabbricati  con esclusione di quelli elencati di seguito
ai punti 2, 3, 4;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:
    a) unita'  immobiliari  abitative  diverse da quelle elencate nei
punti 1 a) - 1 b) - 1 c) e loro pertinenze del gruppo catastale C;
3.  di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per gli
alloggi  di  proprieta' dell'Istituto autonomo case popolari di Udine
regolarmente assegnati;
4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo
n.  504/1992,  l'aliquota  al 4 per mille per i fabbricati realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo  o  prevalente  la costruzione e l'alienazione di immobili,
limitatamente  a  quelli ultimati nel periodo dal 1oo gennaio 2000 al
31 dicembre  2001. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla
dichiarazione  l.C.I.  una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dalla  quale  risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di
tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;
5.  di  considerare  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  56,  della legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  abitazione  principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o usufrutto o altro
diritto  reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
6. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dal decreto legislativo
n.  504/1992,  cosi  come  modificato  dall'art. 3  del decreto-legge
11 marzo  1997,  n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122,
da  Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione
d'imposta  relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  a  favore  dei  contribuenti in condizioni di particolare
disagio   economico  e  sociale  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
requisiti:
    A) essere residenti nel comune di Fiumicello;
    B)  essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto,
uso   ad   abitazione  di  un'unica  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione   principale  eventualmente  comprensiva  di  posto  auto,
garage, cantina ed area pertinenziale;
    C)  non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito
del territorio italiano;
    D)  tale  abitazione non deve essere classificata nelle categorie
catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
    E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
    F)  aver  compiuto  il  sessantesimo  anno  di eta' alla data del
1o gennaio 2002;
    G) avere percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai fini
IRPEF  riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo
stato   di  famiglia  anagrafico,  di  importo  non  superiore  a  L.
12.000.000  -  Euro 6.197,48  se unico componente, non superiore a L.
24.000.000  Euro  12.394,97  se  il  nucleo e' composto da due o piu'
persone. E' escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e
sue pertinenze.
    Le  condizioni  di  cui  alle  lettere  B), C) e D) devono essere
possedute  da  parte  di  tutti i componenti il nucleo familiare alla
data del 1o gennaio 2002.
    Per  avere  diritto  a tale detrazione i contribuenti interessati
dovranno   inoltrare  apposita  domanda,  entro  il  30 giugno  2002,
allegando   fotocopia   della  dichiarazione  dei  redditi  percepiti
nell'anno  2001  da  tutti  i  componenti  lo  stato  di famiglia; in
mancanza  puo'  essere  resa  un'autocertificazione  o  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti.
    (Omissis).
02A03113

    Il  comune  di  FIUMICINO  (provincia  di  Roma)  ha adottato, il
23 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
    a) abitazione principale, aliquota..... 4,4 per mille;
    b) immobili strumentali all'esercizio delle attivita' commerciali
condotte  direttamente  dal  proprietario,  con  esclusione di quelli
industriali: 6,5 per mille;
    c) immobili   locati   alle  condizioni  definite  dagli  accordi
stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei
conduttori,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 431..... 5,75 per mille;
    d) fabbricati  invenduti  di  cui  all'art.  19  del  regolamento
I.C.I.:
      per  i  primi  tre  anni dall'ultimazione dei lavori..... 4 per
mille;
      per gli anni successivi..... aliquota 7 per mille;
    e) aliquota  ordinaria per tutti gli altri immobili..... 6,75 per
mille;
    f) fondi  agricoli  non  superiori  a  dieci ettari..... 5,75 per
mille;
    g) immobili  non  locati, ne' dati in comodato a terzi..... 9 per
mille;
    h) concessionario di aree demaniali..... 4,4 per mille.
Detrazioni per abitazione principale:
    1) solo abitazione principale..... L. 200.000,
elevata a:
    2)  abitazione  principale  di  contribuente  che  ha nel proprio
nucleo  familiare almeno un disabile con invalidita' non inferiore al
70%,  purche' la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare
conviventi  non  superi  L. 36.000.000  lordi  per  il  2001.....  L.
300.000;
    3)  abitazione  principale  di  contribuente che ha percepito nel
2001   la   sola  pensione  minima  sociale  o  quella  integrata  al
minimo..... L. 300.000.
    (Omissis).
02A03114

    Il  comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
dl  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille, confermando l'aliquota applicata per l'anno 2001, nonche'
la detrazione di L. 240.000 per la prima casa.
    (Omissis).
02A03115

    Il  comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.
    Aliquota  del  4  per  mille  per l'abitazione principale con una
detrazione  di  Euro  103,29  (L. 200.000)  e del 6 per mille per gli
altri  immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste
dal regolamento sull'I.C.I.
    (Omissis).
    (Omissis).
02A03116

    Il  comune  di  FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato,
l'8   febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di stabilire l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili,
nella misura del 5 per mille quale aliquota unica;
2)  di  stabilire  la  detrazione  dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura di L. 300.000 Euro 154,93;
3) di ribadire (omissis) che le pertinenze non sono considerate parte
integrante  dell'abitazione  principale  e  pertanto  non beneficiano
della suddetta detrazione di imposta;
(Omissis)
5)  il  versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n.
12735130 intestato a comune di Frabosa Sottana - I.C.I. - Tesoreria.
    (Omissis).
02A03117

    Il  comune  di  FROSINONE  ha  adottato,  il  16 gennaio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno  2002  le  aliquote gia' in vigore
nell'anno  2000  e 2001 e di aumentare la detrazione prima casa da L.
200.000 a L. 250.000 equivalenti ad Euro 130 (omissis).
1. Aliquote:
    6 per mille: aliquota ordinaria;
    7 per mille: abitazione non locate da almeno due anni;
    5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, nonche'
abitazioni  concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o
discendenti di primo grado;
    4 per mille:
      unita' abitative locate ai sensi della legge n. 431 del 1998;
      unita' immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64
e  64/A  gia' MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeloni-Ara
Priora  -  Battisti  -  Belvedere  -  v.Io del Boia - Borgo Osteria -
Campagiorni 2 - Carbonaro - Cavour - del Campo (ora via Ciamarra fino
alla  partita  n. 2237 lato sinistro e partita n. 1620 lato destro) -
del  Cipresso  -  Cavatone (ora via A. de Gaspeiri) - Colle Tinello -
Ferrarelli  -  Forma  -  Garibaldi  -  Giardino  -  Giordano  Bruno -
Guglielmi  - Maccari - S. Martino - Minghetti - Moccia - Muro Rotto -
Musa - Pagliare Bruciate - Paleario (da Largo Grande - lato sinistro)
- Pescheria - Plebiscito - Rattazzi - Repubblica - Ricciotti - Rosati
- v.lo Sabellico - Sella - S. Simeone - XX Settembre - corso Vittorio
Emanuele - strada provinciale Frosinone Gaeta (fino alla partita 3292
lato  sinistro);  piazze: Campagiorni - Cavour - Cairoli - Diamanti -
Garibaldi  -  Liberta'  -  Mazzini  -  Paleario - Ricciotti - Sella -
S. Maria.
2. Detrazioni:
    Euro  130:  abitazione  principale e relative pertinenze, nonche'
abitazioni  concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o
discendenti di primo grado;
    Euro  207:  per le abitazioni principali di famiglie con presenza
di componenti colpiti da invalidita' oltre il 90%.
    (Omissis).
02A03118

    Il  comune  di  GAETA  (provincia  di  Latina) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Oggetto: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.
Differenziazione  delle  aliquote dal 4 per mille al 7 per mille come
segue:
    1a)  una aliquota ridotta deI 4 per mille in favore delle persone
fisiche  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale. Viene confermata la detrazione di
legge  prevista  per  L. 200.000  (art. 3 - comma 55 - della legge n.
662/1996);
    1b) pertinenze aliquota abitazione principale:
      agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta  comunale  sugli  immobili,  si  considerano parti integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
      per  pertinenza  si  intende  il  garage,  box o posto auto, la
soffitta,  la  cantina  che  sono  ubicati  nello  stesso  edificio o
complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
      l'abitazione  principale  e  le pertinenze continuano ad essere
unita'   immobiliari   distinte   e  separate  anche  ai  fini  della
determinazione del loro valore;
    2a)  una  aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone
fisiche   soggetti   passivi,  residenti  nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  concessa  in  uso  gratuito  a parenti di primo grado, a
condizione  che  il  soggetto  che  la utilizza vi abbia stabilito la
propria  residenza,  cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia
effettivamente stabile dimora;
    2b)  una  aliquota  ridotta  deI  5 per mille per le associazioni
ONLUS,  istituzioni,  enti  ecclesiastici, enti morali, senza fini di
lucro,  regolarmente  iscritti  e/o  determinati da leggi nazionali e
regionali, solo ed esclusivamente per le unita' immobiliari adibite a
fini istituzionali;
    3) una aliquota ridotta del 6,5 per mille in favore delle persone
fisiche   soggetti   passivi,  residenti  nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  destinata ad abitazione, locata con contratto registrato
ai  sensi  della  legge  n.  431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto,
residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;
    4) una aliquota ridotta deI 6,5 per mille:
      a) per  le  unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive,
commerciali,  artigianali,  industriali, professionali e di servizi a
condizione  che  le unita' immobiliari siano regolarmente accatastate
nelle categorie previste per legge;
      b) per le aree fabbricabili;
    5)  una  aliquota  ordinaria  del  7 per mille per tutte le altre
unita'  immobiliari  diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1),
2), 3 e 4);
    6)  per  i  fabbricati  inagibili  o inabitabili, e' prevista una
riduzione  del  50%  dell'importo  dovuto,  in base alla tipologia di
appartenenza dell'immobile;
    7)  aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  o disabile che
acquisisce  la  residenza  in  istituto  da  ricovero  o sanitario in
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non
locata.
    Per    l'applicazione   delle   aliquote   l.C.l.   -   ai   fini
dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1b), 2a-b), 3), 4), 6)
e  7),  i  soggetti  che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno
inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta -
settore  economico-finanziario  -  ufficio  tributi, direttamente o a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il termine
massimo   della   scadenza   della   seconda   rata,   unitamente  ad
autocertificazione  nella quale l'obbligato al pagamento del tributo,
dichiari  e specifichi, sotto la propria responsabilita', il possesso
di  ogni  singolo  requisito  previsto  per  usufruire  del beneficio
dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta. l contribuenti che avranno
inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno
al  momento  del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota
da  applicare.  Nel  caso  di  dichiarazione  infedele e/o incompleta
verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
    (Omissis).
02A03119

    Il  comune  di  GALLIATE  (provincia  di  Novara) ha adottato, il
18 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
                              Delibera
di  approvare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nel modo seguente:
    mantenimento    dell'aliquota    per   terreni   agricoli,   aree
fabbricabili ed altri fabbricati al 6 per mille;
    mantenimento  dell'aliquota per le abitazioni principali al 5 per
mille;
    elevazione  della  detrazione  per  abitazione  principale a Euro
155,00.
    (Omissis).
02A03120

    Il  comune  di  GAMBARA  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in
questo  comune  per  l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  riconfermare  per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguano  interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  pertinenziali  oppure
all'utilizzo    di   sottotetti.   L'aliquota   agevolata   applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
3.  di  determinare a Euro 124 le detrazioni relative alla prima casa
di   ogni   tipologia   per   la  generalita'  dei  soggetti  passivi
dell'imposta;
4.  di  stabilire che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.
fino  a  Euro 181  deI tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta
nella   condizione   di   pensionati   ultrassessantenni   che  siano
proprietari  di  una  sola  abitazione  comprensiva  delle pertinenze
(cantina,  terrazzo, pensilina, ecc) di categoria catastale A2, o A3,
o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare
quello della seguente tabella:
Tabella  detrazioni  I.C.l.  fino  a  Euro 181 del tributo dovuto per
pensionati  ultrassessantenni  proprietari di abitazione rincipale di
categoria  catastale  A2,  A3,  A4,  A5  e A6 in base al numero ed al
reddito del proprio nucleo familiare.

=====================================================================
 Numero componenti nucleo familiare | Reddito annuo nucleo familiare
=====================================================================
                n. 1                |       fino a Euro 9.000
                n. 2                |       fino a Euro 14.130
                n. 3                |       fino a Euro 18.360
                n. 4                |       fino a Euro 22.140
                n. 5                |       fino a Euro 25.650

    con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
    con maggiorazione  di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli
minori e di un solo genitore;
    con maggiorazione   di  0,5  per  ogni  componente  con  handicap
psicofisico  permanente  di  cui  all'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992, o di invalidita' superiore al 66%;
    con maggiorazione  di  0,2 per nuclei familiari con figli minori,
in  cui  entrambi  i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di
impresa  per  almeno  sei  mesi  nel  periodo cui fanno riferimento i
redditi  della  dichiarazione  sostitutiva.  Questa maggiorazione  si
applica  anche  ai  nuclei familiari composti esclusivamente da figli
minori  e da un unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di
impresa nei termini suddetti.
    Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 maggio  1999,  n.  221,  tra gli invalidi con invalidita'
superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra
e  gli  invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla prima
alla quinta.
    Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il
reddito  risultante  dall'applicazione del regolamento comunale ISEE,
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23 gennaio 2002.
    Per  beneficiare  della detrazione e' necessaria la presentazione
all'ufficio   ragioneria,  trenta  giorni  prima  la  scadenza  della
presentazione  della  denuncia  dei  redditi, di apposita domanda. La
certificazione  ISEE  relativa  alla richiesta dovra' essere prodotta
entro i successivi trenta giorni.
    Sono  fatte  salve  le  conseguenze  penali  e civili a fronte di
dichiarazioni  non  veritiere  e  mendaci,  nonche'  il diritto sulla
privacy;
5. di stabilire altresi' che sono beneficiari di ulteriore detrazione
I.C.I.:
    fino   a   Euro   181  del  tributo  dovuto  i  soggetti  passivi
dell'imposta  in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro
portatore  di  handicapp  o  invalido  civile  al  100%  e  che siano
proprietari  di  una  sola  abitazione  comprensiva delle pertinenze,
cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4,
A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;
    fino  a  Euro  260  del  tributo dovuto le coppie di diritto che,
entro  i  primi  tre  anni  di matrimonio, acquisiscano la proprieta'
della  prima  casa ed abbiano un reddito non superiore a Euro 30.987.
La   detrazione   ha  durata  quinquennale  dalla  data  di  acquisto
dell'immobile.º
    Anche  in  tali  ipotesi  per  beneficiare  della  detrazione  e'
necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, trenta
giorni  prima  la  scadenza  della  presentazione  della denuncia dei
redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere
prodotta entro i successivi trenta giorni.
    Sono  fatte  salve  le  conseguenze  penali  e civili a fronte di
dichiarazioni  non  veritiere  e  mendaci,  nonche'  il diritto sulla
privacy.
    Nel   caso   di  cumulo  delle  detrazioni  di  cui  al  presente
provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di
detrazione,  consentita  dalle  disposizioni vigenti, nell'importo di
Euro 260;
    (Omissis).
    (Omissis).
02A03121

    Il  comune  di  GAMBELLARA  (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a) 4,5 per mille per:
      le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e le
relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;
      le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura
privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che
abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
      gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi in
locazione  all'assegnatario  con  patto  di futura vendita e riscatto
occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulti locata;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
sia stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
    b) 4 per mille:
      per  i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili per un periodo comunque
non superiore a tre anni;
      per  le  unita'  immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a
residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare
disponga di un reddito non superiore a Euro 25.822,84;
    c)  7  per  mille  per  le  unita' immobiliari classificate nella
categoria  catastale  da  A1  a A8 non locate da almeno un anno al 31
dicembre dell'anno precedente;
    d) 5,5 per mille per i restanti immobili;
2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e relative pertinenze e per le fattispecie di
cui  all'art. 6  dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo
ammontare,  L. 200.000,  pari  ad  Euro 103,29, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A03122

    Il  comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   26  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare, (omissis) le aliquote diversificate dell'I.C.I. e le
detrazioni  per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  che  saranno applicate in questo
comune per l'anno 2002 nei modi e nelle misure di seguito riportate:
1   -  Aliquota  6  per  mille:      unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  cioe' quella nella quale il contribuente, che
la  possiede  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi  o  superficie  e  suoi  familiari  dimorano abitualmente e
relative  pertinenze  classificate  o  classificabili nelle categorie
catastali:
      C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
      C/6 (garage) limitatamente a due unita';
      C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'.
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione  principale  (anche  se  non appartengono allo stesso
fabbricato);
si  intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquistano  la  residenza  in  istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata;
2  -  Aliquota 6,5 per mille:     a) immobili locati, concessi in uso
gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al
punto a):
      (art.  21,  comma  18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  dispone:  obbligo  di  registrazione  in  termine  fisso  per i
contratti  di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili
esistenti nel territorio dello Stato);
    con  contratto  registrato  a soggetto che li utilizza come prima
abitazione:
    in  uso  gratuito  e/o  comodato a soggetti che la occupano quale
loro abitazione principale:
      per  usufruire  dell'aliquota  di  cui  al  punto 2) - (6,5 per
mille)  -  i  contribuenti  che  rientrano nel caso devono presentare
entro  il  20 dicembre 2002 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente
documentazione:
1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva
esistenza  della  locazione,  della  donazione,  del  comodato  e  la
costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo
ivi  residente,  (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso
del  1998/99/00/01  e  sempreche' la situazione non ha subito nessuna
modifica);
    b)  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
    d) fabbricati diversi dalle abitazioni;
    e) aree fabbricabili;
    f) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
    g)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili;
    h)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto   in  Italia  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  italiano adibita ad abitazione principale e
non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n.
16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75);
3  -  Aliquota maggiorata del 7 per mille:     a) alloggi non locati,
intendendosi   per   tali   l'unita'   immobiliare,   classificata  o
classificabile  nel  gruppo catastale A (ad eccezione della categoria
A/10),  utilizzabile  a fini abitativi, non tenuta a disposizione del
possessore  per uso personale diretto e nell'anno di imposizione, non
locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
    b)  residenza  secondaria  o  seconda casa, intendendosi per tale
l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nel gruppo A (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per essere
utilizzata  in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o  periodico  o saltuario, avendo la propria abitazione principale in
altra  unita'  immobiliare,  in  possesso  o  in locazione e relative
pertinenze;
    c)  alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti
che non vi dimorano abitualmente.
4  -  Aliquota ridotta del 4 per mille:     famiglie con portatori dl
handicap e/o grandemente invalido.
Per usufruire dell'aliquota ridotta, e' necessario che l'appartamento
adibito  ad  unita'  abitativa  sia al 1o gennaio 2001 l'unica unita'
immobiliare  di'  categoria  catastale  A/2  - A/3 - A/4 - A/5 - A/6,
posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di'  proprieta',  diritto di
usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze).
Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso
di attestato di invalidita' civile al 100%;
    il  reddito  familiare  fiscalmente  imponibile e complessivo non
deve  essere  superiore  a L. 15.000.000 annui per un solo componente
riferito  all'anno  2001, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per
ogni componente oltre il primo.
Per   usufruire   della   aliquota  ridotta  e'  necessario  produrre
all'ufficio  tributi  del  comune  entro il 20 dicembre 2002 apposita
documentazione  che  dimostri  lo  stato  d'inabilita'  del soggetto,
(documentazione   non   dovuta   se   gia'   esibita  nel  corso  del
1998/99/00/01  e  sempreche'  la  situazione  non  ha  subito nessuna
modifica);
    compete  al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto
esclusivamente  da  2  persone,  ambedue  di eta' non inferiore ai 65
anni,  proprietari  di  una  sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 -
A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni.
Per  usufruire  dell'aliquota  di  cui  al  punto  4),  e' necessario
produrre  all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2002 la
seguente  documentazione:  (documentazione non dovuta se gia' esibita
nel  corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito
nessuna modifica);
    stato di famiglia (producibile d'ufficio);
    dichiarazione  dei  redditi dell'anno precedente (mod. UNICO o ex
mod. 101/201).
    compete  anche  per  le  unita'  immobiliari  locate  a  soggetti
segnalati dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e
relative  pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio
sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (per l'anno 2002, tale
agevolazione,  verra'  concessa  ai  proprietari i cui locali saranno
valutati  idonei  e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio
sociale com.Ie).
5 - Detrazione di Euro 113.63 (pari a L. 220.018): Si precisa che (ai
sensi  dell'art. 8,  comma  2  decreto  legislativo  n.  504/1992) la
detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora
abituale ......, e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la
destinazione ad abitazione pnncipale e deve essere suddivisa, in caso
di piu' contribuenti dimoranti in parti uguali tra loro.
Oltre  che  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale detrazione, anche per:
    unita'   immobiliari   appartenenti   a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivise   adibite  ad  abitazione  principale  di  soci
assegnatari;
    alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
    unita'  immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia) non residenti nel territorio
dello  Stato  adibita  ad  abitazione principale a condizione che non
risulti locata;
appendice.  Si  precisa,  inoltre,  in  ottemperanza  al  regolamento
comunale sull'imposta I.C.I.:
    1)  all'art. 12  comma  2,  si  considerano  validi  i versamenti
effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto degli altri (anche
qualora  la  dichiarazione  presentata  non sia congiunta) purche' la
somma   versata   rispecchi   la   totalita'   dell'imposta  relativa
all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta
al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
    2)  all'art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per
i   versamenti  effettuati  con  riferimento  a  periodi  di  imposta
pregressi;
    3)  all'art. 8  comma  1,  in  caso  di  fabbricati  in  corso di
costruzione,  del  quale  una  parte sia stata comunicata la fine dei
lavori   ovvero  sia  di  fatto  utilizzata,  le  unita'  immobiliari
appartenenti   a  tale  parte  sono  assoggettate  all'imposta  quali
fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la
superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione,
ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente
tra  la  volumetria  della  parte  gia'  costruita  ed  autonomamente
assoggettata ad imposizione come fabbricato.
    4)  all'art. 5  e  ai  fini  di quanto disposto dagli articoli 2,
comma  1,  lett. b),  e  9  del  decreto  legislativo n. 504/1992, la
qualifica  di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo
principale  deve  essere  confermata  dalla iscrizione negli appositi
elenchi  previsti  all'art. 11  della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con
assicurazione  per  invalidita',  vecchiaia  e  malattia. Inoltre, il
pensionato  gia'  iscritto  negli  elenchi  suddetti, che continua la
coltivazione del fondo, consentita la qualifica predetta.
In   ogni   caso  la  forza  lavorativa  dei  soggetti  addetti  alla
coltivazione  del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella
occorrente  per  le  normali necessita' di coltivazione, e il reddito
ricavato  deve  essere  non  inferiore al 50% del complessivo reddito
imponibile  IRPEF,  al  netto  di  quello di pensione, dichiarato per
l'anno  precedente  e  determinato  senza  far  confluire  in  esso i
trattamenti  pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura.
    5)  all'art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall'art. 8,
comma  1, del decreto legislativo n. 504/92, l'imposta e' ridotta del
50  per  cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilita'  o  inabilita'  deve  consistere  in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile)
superabile   non   con   interventi   di   manutenzione  ordinaria  o
straordinaria,  bensi'  con  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31,
comma  1,  lettere  c)  e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai
sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art. 20 comma 2).
Si   considerano,  tuttavia,  inagibili  o  inabitabili  purche'  non
utilizzati,  gli  immobili  sottoposti  ad interventi di manutenzione
straordinaria  di  cui  all'art. 31, comma 1, lett. b) della legge n.
457/1978,   regolarmente   autorizzate  dal  comune  per  il  periodo
decorrente  dalla  data di inizio dei lavori alla data di ultimazione
degli  stessi,  ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato
e'  utilizzato.  In  tal  caso,  dovra' essere presentata la denuncia
(dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
Si  ritengono  inabitabili  o  inagibili  i fabbricati che si trovano
nelle seguenti condizioni:
    a)  strutture  orizzontali,  solai e tetto compresi, lesionati in
modo  tale  da  costituire  pericolo  a cose o persone, con rischi di
crollo;
    b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati
in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo
parziale o tale;
    c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o
ripristino;
    d)  edifici  che,  per  le  loro  caratteristiche  intrinseche ed
estrinseche  di  fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale
erano destinati;
    e)  edifici  mancanti  di  infissi  o  non allacciati ad opere di
urbanizzazione primaria.
Il  contribuente  puo'  certificare  lo  stato di inabitabilita' o di
inagibilita'  con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della
legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni.
    6) all'art. 19 comma 3, resta fermo che l'abitazione principale e
le  sue  pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e
separate  a  ogni  altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.
504/1992,  ivi  compresa  la determinazione, per ciascuna di esse del
proprio  valore  secondo  i  criteri  previsti  nello  stesso decreto
legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto
per  l'abitazione principale e per la pertinenza per la parte che non
trova capienza nell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03123

    Il  comune  di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
    4,5  per  mille  prima  abitazione e relative pertinenze previste
dall'art. 4 comma 2 del regolamento in vigore;
    4,5  per  mille  seconda  abitazione  nella  fattispecie prevista
dall'art. 7  del  regolamento da approvare nella seduta del consiglio
comunale del 28 febbraio 2002;
    5,5 per mille seconda abitazione;
    7 per mille abitazione sfitta;
    4,5 per mille aree edificabili;
    4,5 per mille terreni agricoli;
    4,5 immobili categoria D;
    4,5 immobili categoria C1
    4,5 secondo box;
e  che  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e' pari a L. 300.000 (Euro 154.94).
    (Omissis).
02A03124

    Il  comune  di  GIAGLIONE  (provincia  di Torino) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2)  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6  per mille per tutte le unita'
immobiliari,  confermando  in  Euro 103,29 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta;
    (Omissis).
02A03125

    Il  comune  di  GIUGLIANO  in  CAMPANIA  (provincia di Napoli) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  aliquota  ridotta:  4  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad
abitazione principale;
b)  detrazione  per  abitazione  principale  Euro 103,30 (scaturito a
seguito   di   conversione   ed   arrotondamento   della   detrazione
precedente);
c)  aliquota  ordinaria:  5,5 per mille per tutti gli altri immobili,
intesi  tutti  i  fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le
aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
    (Omissis).
02A03126

    Il  comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il
20   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
5,5  per mille, per la prima casa e box di pertinenza, con detrazione
di Euro 103,29;
5,5  per  mille, per le seconde case affittate con regolare contratto
di  affitto  utilizzate  come  prime  case e box di pertinenza, senza
detrazione di Euro 103,29;
5,5  per mille, per le seconde case concesse in locazione gratuita ad
un  figlio  o  parente  di  primo  grado  e  box di pertinenza, senza
detrazione di Euro 103,29;
6,5  per  mille,  per  le  seconde  case,  box di pertinenza, terreni
edificabili, industria ed altri;
7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza.
    (Omissis).
02A03127

    Il  comune  di  GRANA  (provincia  di  Asti)  ha  adottato, il 23
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in questo comune nella misura
unica  del  6 per  mille,  senza applicazione di alcuna riduzione tra
quelle  facoltative  proposte  dalla  legge n. 662/1996 se non quelle
deliberate dal consiglio comunale.
    (Omissis).
02A03128

    Il  comune  di  GRANTOLA  (provincia  di  Varese)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione principale: 5,25 per mille;
immobili diversi: a) altri immobili: 7 per mille;
abitazione  principale  di pensionati con reddito annuo non superiore
ad  Euro  8.263,30:  4  per mille; (nel caso il pensionato possegga a
titolo  di  proprieta'  od  altro  diritto  reale  di godimento altro
immobile si applicano le aliquote ordinarie);
riduzione  del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
detrazione per abitazione principale Euro 103,30.
    (Omissis).
02A03129

    Il  comune  di  GRANTORTO  (provincia  di Padova) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dei tributi e le tariffe
dei servizi come segue:
    a) aliquota I.C.I. anno 2002: 5 per mille, conferma delibera C.C.
n. 8/1988.
    (Omissis).
02A03130

    Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002,  per i residenti, nella misura del 5,5 per mille pari a
quella applicata per il 2001;
2)  di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2002, per i non residenti, di punti 1,30 per mille;
3)  di  determinare, pertanto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili,  per l'anno 2002, per i non residenti, nella misura del 6,8
per mille;
4)  di  determinare in Euro 103,29, (L. 200.000), la detrazione sulla
prima  casa  e  per  le  unita' immobiliari previste dall'art. 21 del
regolamento  per  la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili,
approvato con delibera di C.C. n. 12 del 10 marzo 1999.
    (Omissis).
02A03131

    Il  comune  di  GRECI  (provincia di Avellino) ha adottato, il 10
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  determinare  nella  misura unica del 5,5 per mille l'aliquota
I.C.I. da applicare per l'anno d'imposta 2002;
2)       di      determinare      in      Euro      123,95      (Euro
centoventitrevirgolanovantacinque)  pari  a L. 240.000, la detrazione
annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2002.
Successivamente,   con   separata   unanime  votazione,  la  presente
deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi
dell'art. 134,  comma  4,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
    (Omissis).
02A03132

    Il  comune  di  Grimaldi  (provincia  di Cosenza) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  disporre  (confermare) per l'anno 2002 l'aliquota unica deI 5 per
mille su tutti gli immobili nel territorio comunale;
Di  stabilire  che  per  l'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Per   abitazione   principale   si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).
02A03133

    Il  comune  di  GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire,  per  motivi  indicati  in  premessa,  per l'anno 2002
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica
del   5,25  per  mille,  nonche'  di  confermare  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  nella  misura  di euro 103,29 (L. 200.000),
dando  atto  che, in base alla comunicazione del concessionario della
riscossione,  si  prevede  di  incassare  un  gettito  di  circa euro
98.126,81 (L 190.000.000).
Di  dare  adeguata  pubblicita'  al presente provvedimento al fine di
agevolare negli obblighi di imposta gli stessi contribuenti.
Di inviare la presente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale,  secondo  il  disposto  dell'art. 58. comma 4, della legge
446/1997   e  secondo  le  modalita'  previste  nella  circolare  del
Ministero  delle  finanze  n.  49/E del 13 febbraio 1998 e modificati
dall'articolo del decreto legislativo 506/1999.
    (Omissis).
020A0134

    Il  comune  di  GUANZATE  (provincia  di Como) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per l'anno 2002, nonche' le detrazioni spettanti per
l'abitazione  principale,  come  risulta  dai prospetti allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
    (Omissis).

                Prospetto aliquote I.C.I. - Anno 2002

=====================================================================
            Oggetto dell'imposta             | Aliquota  |Detrazione
=====================================================================
Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi  |           |
terreni ed aree edificabili)                 |5 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale                        |4 per mille|Euro 129,11
---------------------------------------------------------------------
Pertinenze dell'abitazione principale,       |           |
ancorche' distintamente iscritte in catasto, |           |
quali ad esempio box, cantine, ecc.          |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Abitazione utilizzata dai soci delle         |           |
cooperative edilizie a proprieta' indivisa   |4 per mille|Euro 129,11
---------------------------------------------------------------------
Alloggio regolarmente assegnato da istituti o|           |
agenzie pubbliche                            |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati posseduti in aggiunta             |           |
all'abitazione principale: Locati (con       |           |
contratto registrato) per abitazione         |           |
principale                                   |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Non locati                                   |5 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Immobile posseduto a titolo di proprieta' o  |           |
di usufrutto da parte di persone anziane o   |           |
disabili che acquisiscono la residenza presso|           |
case di riposo o istituti sanitari, a        |           |
condizione che lo stesso immobile non risulti|           |
locato                                       |4 per mille|Euro 129,11
---------------------------------------------------------------------
Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti  |           |
entro il secondo grado in linea retta,       |           |
ascendente e discendente, il terzo grado in  |           |
linea collaterale e affini in secondo grado  |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati realizzati da imprese che hanno   |           |
per oggetto esclusivo e prevalente la        |           |
costruzione e la vendita, e non venduti per  |           |
un periodo di un anno                        |4 per mille|

La  detrazione  per  abitazione principale e' elevata a Euro 222,08 a
tutela  dci  nuclei  familiari  in particolare stato di disagio socio
economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:
essere residenti nel comune di Guanzate;
    b)  essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto,
o  uso,  per  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, di un'unica
unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale,  compreso
l'eventuale  posto  auto  o  box, classificata o classificabile nelle
categorie  catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione
di   tipo   economico),   A/4  (abitazione  di  tipo  popolare),  A/5
(abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);
    c)  possedere  un  reddito  familiare  annuo,  imponibile ai fini
I.r.p.e.f.,  inferiore  o  pari  a  quanto indicato nel prospetto che
segue:

=====================================================================
    Componenti nucleo familiare     |    Reddito imponibile annuo
=====================================================================
                 1                  |         Euro 14.000,00
                 2                  |         Euro 16.600,00
                 3                  |         Euro 19.700,00
                 4                  |         Euro 22.800,00
             5 e oltre              |         Euro 15.600,00

    Qualora  un  componente  dcl  nucleo  familiare  sia portatore di
handicap  (con  attestato  di  invalidita  civile superiore aI 73%) o
persona  anziana  non  autosufficiente  (comprovato da certificazione
medica  dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di
Euro 1.050,00.
    Il   reddito   da   considerare,   fermo   restando   il  diritto
dell'Amministrazione   comunale   di   condurre   ulteriori   e  piu'
approfonditi  accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
e  della  documentazione  fornita,  e quello del nucleo di convivenza
familiare riferito all'anno precedente.
    La  nozione  di  abitazione  principale  e' quella definita dalla
normativa fiscale.
    Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo
con  le  stesse  modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e
dovra'  presentare  entro  il  31  dicembre 2002 all'Ufficio comunale
competente:
      1) Dichiarazione dei redditi (mod. 101 - 730 Unico) di tutto il
nucleo familiare;
      2) Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;
      3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale
il soggetto passivo attesta:
        che  si  tratta  dell'unica  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare;
      4.  (eventualmente)  attestato  di  invalidita'  civile  per  i
portatori  di  handicap  o  certificazione  di  persona  anziana  non
autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.
    (Omissis).
02A03135

    Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 28
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta Comunale
sugli  Immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura unica deI 5.5 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione per l'abitazione
principale  ai  sensi  dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996 n. 662 in euro 103,30.
    (Omissis).
4.  di  dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta,
ne', in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96.
5.  di  dare  atto,  in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge
662/96,   che   si   considera  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02A03136

    Il  comune  di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 nella misura
unica del 6 per mille.
2.  di  determinare la detrazione per l'abitazione principale in euro
105,00
    (Omissis).
02A03137

    Il  comune  di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili nelle seguenti misure:
    4,5  per  mille  per  immobli  adibiti ad abitazione principale e
annesse pertinenze;
    6 per mille per altre tipologie di immobili.
    (Omissis).
02A03138

    Il  comune  di  LATISANA  (provincia di Udine) ha adottato, il 20
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
    4,5 per mille per:
      a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
      b)   le   unita'  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
      c)  gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
      d)  l'unita'  immobiliare posseduta nel territorio del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
      e)  le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
      f)  le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se
distintamente  iscritte  in catasto, purche' ci sia coincidenza nella
titolarita'  con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte
del  proprietario  o titolare del diritto reale di godimento, e siano
attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale.
    7  per  mille  per  alloggi  non locati e a disposizione, nonche'
quelli  locati  con  contratti  di  locazione  inferiore all'anno, ad
esclusione  delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del
4  per  cento  di  imposta  di registro (decreto del Presidente della
Repubblica 131/1986, Tariffa allegata - parte 1a, art. 1, comma 1 - e
nota  II-bis)  dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre
mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso;
    6 per mille per i restanti immobili;
Detrazioni:      da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota
ridotta,  ad  esclusione  delle pertinenze di cui alla lett. f) per i
quali  l'unico  ammontare di detrazione, se non trova totale capienza
nell'imposta   dovuta   per   l'abitazione  principale,  puo'  essere
computato,  per  la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta
per le pertinenze medesime:
      Euro  118,79  per  le  categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e
A/6;
      Euro 103,29 per le restanti categorie catastali;
      Euro  154,94  per  le  abitazioni  principali  di  persone  con
pensione   minima  INPS  e  facenti  parte  di  un  nucleo  familiare
monoreddito  e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per
usufruire  di  tale  detrazione  dovra' essere presentata entro il 20
giugno  un'istanza  documentata, su stampato messo a disposizione dal
comune,  cui  va  allegata dichiarazione Irpef o Mod. CUD dei redditi
percepiti nell'anno 2001.
    (Omissis).
02A03139

    Il  comune  di  LAURO  (provincia  di  Avellino)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I., come di
seguito indicata:
    a)   unita'   immobiiari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivise, residenti nel Comune: 5 per mille;
    b)  immobili  posseduti  oltre  l'abitazione  principale e locali
commerciali: 7 per mille;
    c) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille.
    (Omissis).
02A03140

    Il  comune  di  LAZISE  (provincia  di Verona) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di applicare per l'anno in corso 2002 le aliquote differenziate cosi'
specificate:
    4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari
a L. 300.000;
    5,5  per  mille  seconda casa di residenti in uso a familiari ivi
residenti  (genitori/figli  e/o discendenti entro il secondo grado di
parentela) - seconde case locate a residenti;
    7  per  mille  seconde  case  di  non residenti e seconde case di
persone giuridiche;
    6  per  mille  aliquota ordinaria e seconde case di residenti non
locate.
    (Omissis).
02A03141

    Il  comune  di  LENO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    b) aliquota per abitazione principale 6 per mille.
2)  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per abitazione
principale in euro 103,29.
    (Omissis).
02A03142

    Il  comune  di  LIMATOLA (provincia di Benevento) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  e successive modificazioni, nella misura unica del 6
per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione
di riduzioni e di maggiori detrazioni.
    (Omissis).
02A03143

    Il  comune  di  LISCATE  (provincia  di Milano) ha adottato il 18
gennaio  2002  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
3. di  dare  atto  che  l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 2002
risulta essere la seguente:
    4,8  per  mille  per l'abitazione principale e sue pertinenze con
detrazione   di   Euro  129,11  che  viene  proposto  di  arrotondare
all'unita'  di  Euro  superiore  e  cioe'  ad  Euro 130,00 (pari a L.
251.715);
    5,8  per  mille  per  gli altri immobili, i terreni agricoli e le
aree fabbricabili.
    (Omissis).
02A03144

    Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota attualmente in vigore per
l'Imposta  comunale sugli immobili nella misura deI 4,75 per mille ed
in   Euro 103,29   (L.   200.000)   la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
    (Omissis).
02A03145

    Il  comune  di  LUISAGO  (provincia  di  Como)  ha  adottato l'11
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
    5  per  mille  per  abitazione  principale,  cosi'  come definita
dall'art. 8 comma 2 - del D. Lgs. n. 504/1992 e relative pertinenze;
    5,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
di  applicare  l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti  (art.  3,  comma  55,  della legge
23 dicembre 1996 n. 662);
di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale in Euro
103,29;
di  confermare  per  l'anno  2002 la detrazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'abitazione  principale  nell'importo  di Euro
180,76 a favore delle seguenti categorie di cittadini:
      1.  pensionati  che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2002 con
un  reddito  annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a
Euro 15.493,71  piu'  Euro  1.032,91  per  ogni  familiare  a  carico
nell'anno  2001.  Sono considerati a carico i familiari come definiti
ai fini IRPEF;
      2.  portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile,
con  reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a
Euro 15.493,71  piu'  Euro  1.032,91  per  ogni  familiare  a  carico
nell'anno 2001;
di   confermare,  altresi',  la  detrazione  relativa  all'abitazione
principale  di  Euro  154,94  a  favore  dei  nuclei familiari il cui
reddito  annuo  lordo  non  sia  superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro
1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001;
di precisare che per l'abitazione principiale si intende:
    unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o
disabili  che  trasferiscono  la residenza in istituti di ricovero, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al
terzo grado ed affini fino al secondo grado);
di  stabilire  l'esclusione  dalla  suddetta maggior detrazione delle
abitazioni  appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/7
- A/8 e A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;
di  stabilire,  altresi',  che  per  poter usufruire della detrazione
sopra  specificata  si dovra' presentare richiesta entro il 20 giugno
2002   all'Ufficio   Tributi   del   Comune,  allegando  la  seguente
documentazione:
    copia  del  modello  CUD  (ex  201 o 101) o 730 o 740 relativo ai
redditi percepiti nell'anno 2001;
    stato di famiglia in carta libera;
    attestato di invalidita';
e  che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini,
potranno,  al  momento  del  pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere
conto della maggiore detrazione;
di  confermare i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili
ai   fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
determinati  con  deliberazione  di  consiglio comunale n. 5/2001 del
15 marzo  2001,  come  da  prospetto  allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale:
    Zone per insediamenti residenziali:
      A1 Euro 36,15/mq.
      A2 Euro 77,47/mq.
      B Euro 103,29/mq.
      C1 Euro 46,48/mq.
      C1 * Euro 41,32/mq.
      C2 Euro 30,99/mq.
      Verde Privato Euro 20,66/mq.
    Zone per insediamenti produttivi:
      D1 Euro 72,30/mq.
      D2 Euro 61,97/mq.
      D2R Euro 51,65/mq.
      D3 Euro 77,47/mq.
      D4 Euro 67,14/mq.
    * Zone convenzionate
    (Omissis).
02A03146

    Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato il 7 dicembre
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di aumentare al 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2002 da applicarsi in misura unica a
tutte le basi imponibili;
2.  di  prendere  atto  che,  ai  sensi  del  punto  2  del  comma 55
dell'art. 3  della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo,   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A03147

    Il  comune  di  MALLARE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato il
12 febbraio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre
1992,  n.  504,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno  2002,  nella misura unica e ordinaria pari al 5.5 per mille e
la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03148

    Il  comune  di  MANSUE'  (provincia  di Treviso) ha adottato l'11
dicembre  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
I.C.I.  -  Aliquota  del  6  per  mille  per le abitazioni ordinarie,
aliquota  del  5 per  mille per le abitazioni principali - detrazione
per   abitazione  principale  Euro  129,11  (art. 6  e  8  D.Lgs.  n.
504/1992).
    (Omissis).
02A03149

    Il  comune  di  MAPELLO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato il
22 dicembre   2001   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  nella  misura  gia'  adottata  per  l'anno precedente
l'aliquota  ICI  per  l'anno  2002 (come da allegato "A"), nonche' le
relative  detrazioni  fino  alla  concorrenza deI loro ammontare, per
l'imposta   dovuta  sull'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto passivo, rapportandole al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
                                                           Allegato A
Aliquote ICI anno 2002:
    1 - Prima casa (compresi, box e garage di pertinenza)
      aliquota: 5 per mille
      detrazione: Euro 103,29 - L. 200.000
    2 - Giovani coppie
      pnma casa - aliquota: 5 per mille
      detrazione pari a Euro 118,79 - L. 230.000
    Detta   detrazione   viene   riconosciuta   per  tre  anni  dalla
celebrazione del matrimonio.
    Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e cio' a partire
dal 2002.
    La  somma  complessiva  dell'eta'  dei  coniugi,  all'atto  della
celebrazione del matrimonio, non deve essere superiore ai 60 anni.
    Sono escluse le unioni e/o le coppie di fatto.
    l  coniugi,  o  ciascuno  di essi, non deve essere proprietario o
possedere altri immobili anche al di fuori del Comune di Mapello.
    La    quota   di   possesso   dell'immobile   non   deve   essere
complessivamente inferiore al 100%.
    3  - Recupero di case disabitate comprese nei piani di recupero e
P.R.G.
      aliquota: 4 per mille
    Detta aliquota si applichera' per 5 anni dopo la fine lavori, che
dovra'  avvenire  non  oltre  3  anni  dal rilascio della concessione
edilizia.
    4. - Anziani soli o coniugati:
      prima casa - aliquota: 5 per mille
      detrazione: Euro 154,94 - L. 300.000
    La  detrazione di cui sopra viene riconosciuta quando gli anziani
soli coniugati possiedono i seguenti requisiti:
      *  aver  compiuto  o  compiere  nel  corso  dell'anno  2002, il
settantacinquesimo anno di eta' se soli;
      *  l'eta'  complessiva  dei  coniugi  sommata  non  deve essere
inferiore a 150 anni nel corso, dell'anno 2002:
      *  il  nucleo  familiare  deve essere composto o dall'anziano o
solo dai coniugi anziani;
      *  gli  anziani  soli  o  i  coniugi non devono possedere altri
immobili anche al di fuori del comune di Mapello;
      *   la   quota   di  possesso  dell'immobile  non  deve  essere
complessivamente inferiore al 100%.
    5 - Immobili ALER
      aliquota 4 per mille
    6  -  Altri  fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza,
aree fabbricabili):
      aliquota: 6 per mille
    (Omissis).
02A03150

    Il  comune  di  MARANO  DI  VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1)  di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  applicata in questo comune nella misura unica del
5,5  per mille, unitamente alla detrazione per la prima casa fissata,
con la conversione in euro in Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A03151

    Il  comune  di  MARGARITA  (provincia di Cuneo) ha adottato il 24
gennaio  2002  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  fissare  per il 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5.5 per mille;
2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta resta fissata
nella misura di Euro 103,29 (L 200.000) prevista dalla legge.
    (Omissis).
02A03152

    Il  comune  di  MARMIROLO  (provincia  di Mantova) ha adottato il
24 gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di stabilire per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta comunale
sugli Immobili - ICI - con le seguenti modalita':
    di  determinare  l'aliquota  principale  che  sara'  applicata in
questo comune nella misura del 5,5 per mille;
    di  determinare  l'aliquota  da  applicare  alle seconde case non
occupate,  ai  locali sfitti uso negozio (cat. catastale C/1) ed alle
aree edificabili nella misura del 7 per mille;
    di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996 determinando in Euro 104,00 la detrazione ordinaria
per  abitazione  principale  aumentando  da Euro 104,00 a Euro 156,00
tale  detrazione  per  l'anno  2002  per  i proprietari o titolari di
diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
      l'immobile sia destinato da abitazione principale;
      il   reddito   annuo   massimo  imponibile  dell'intero  nucleo
familiare,  non  superi  il  limite  massimo  di  L. 27.000.000 (Euro
13.944,34)  comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di
tutti  i  componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da
imposte  e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o
ad  imposta  sostitutiva, aumentato di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per
ogni  familiare  a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra
di  L.  3.000.000  (Euro  1.549,37)  qualora  la persona a carico sia
portatore di handicap;
      i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:
        a) pensionati;
        b) coniugi a carico di pensionati;
        c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
        d) disoccupati   per   almeno   sei   mesi   nell'anno   2001
regolarmente iscritti nelle Liste di collocamento;
        e) lavoratori  posti in cassa integrazione o in mobilita' per
almeno sei mesi, nell'anno 2001;
      di  escludere  dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista
per  l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione, su altri immobili o quote di immobili
siti  su  tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non
superiore  ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del
calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;
      di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita'
classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
      di  fissare  dal 2 maggio al 1o luglio 2002 il periodo entro il
quale   l'istanza   deve  essere  presentata.  Detto  termine  e'  da
intendersi  perentorio  pena  la  decadenza  del beneficio per l'anno
2002.  In  caso  di  acquisto  del  fabbricato  in data successiva al
3 giugno  2002, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre
2002,  data  di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa
documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;
      di  accogliere  le  istanze con riserva, al fine di provvedere,
entro   il   31 dicembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
    (Omissis).
02A03153

    Il  comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato il 15
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili
da applicarsi per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille (sette per
mille);
confermare  l'aliquota  ridotta per l'Imposta comunale sugli immobili
da  applicarsi  per  l'anno  2002  in  favore  delle  persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, nella misura del 6 per millel;
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale prevista dall'art. 8,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992.
    (Omissis).
02A03154

    Il  comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    stabilire  l'aliquota  riguardante  gli  immobili per l'anno 2002
nella  misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 6
per  mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una
detrazione,  per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla
vigente normativa, pari a Euro 103,291;
    (Omissis).
02A03155

    Il  comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato,
il   31  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1) di  fissare  per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504

=====================================================================
   N. Ord.   |   Tipologia degli immobili    |  Aliquote  ‰ (2002)
=====================================================================
      1      | Aliquota ordinaria UNICA      |         6,40

    2) di  determinare  per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:

=====================================================================
       |  Tipologia degli  |                    |
       | immobili nonche'  |                    |
       |   categoria di    |                    |
       |    soggetti in    |                    |
       |   situazioni di   |                    |Detrazione d'imposta
       |particolare disagio|Riduzione d'imposta |  (Euro in ragione
N. Ord.| economico-sociale |         ‰          |       annua)
=====================================================================
       | Abitazione        |                    |
       |principale,        |                    |
       |equiparati e       |                    |
   1   |pertinenze         |                    |       103,29
---------------------------------------------------------------------
       | Abitazione        |                    |
       |principale,        |                    |
       |equiparati e       |                    |
       |pertinenze di      |                    |
       |soggetti in        |                    |
       |situazione di      |                    |
       |particolare disagio|                    |
   2   |economico-sociale  |                    |       258,23
---------------------------------------------------------------------
       | Immobili          |                    |
       |dichiarati         |                    |
       |inabitabili o      |                    |
   3   |inagibili          |       50,00        |

02A03156

    Il  comune  di  MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), nella misura unica del cinque per mille.
    (Omissis)
02A03157

    Il  comune  di  MEINA  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti
importi:
      unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo:  aliquota  5  per mille - detrazione di L. 350.000
(Euro 180,76);
      aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
      altri immobili: aliquota del 7 per mille.
02A03158

    Il  comune  di  MERCATELLO  SUL  METAURO  (provincia  di Pesaro e
Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire   e   confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
n.  504/1992  come sostituito dal 53o comma, dell'art. 3, della legge
n. 662/1996, nella misura del 6 per mille;
2.  ai  sensi  dell'art.  8,  2o  comma,  del d.lgs. n. 504/1992 come
sostituito  dal 55oo comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  si detraggono euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3.  per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla
normativa in vigore.
02A03159

    Il  comune  di  MERGOZZO  (provincia  di Verbano Cusio Ossola) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
confermata nella misura unica di euro 103,29 (L. 200.000);
3.  di  confermare  inoltre  la  detrazione per abitazione principale
posseduta  da  nuclei  familiari  con  soggetti  inabili al 100% e da
nuclei  familiari  con soggetti portatori di handicap nella misura di
euro 154,94 (L. 300.000);
    (Omissis)
02A03160

    Il  comune  di  MERI'  (provincia  di  Messina)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in ragione del 6 per
mille;
2.  fissare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. al 4 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati:
      a)   al   recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico localizzati nei centri storici;
      b) ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto,
anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti.
    (Omissis).
02A03161

    Il  comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il
31   dicembre   2001   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquote d'imposta:
      d) aliquota abitazione principale: 5 per mille;
      e)   aliquota   unita'   immobiliari  iscritte  alla  categoria
catastale "D": 7 per mille;
      f) aliquota unita immobiliari diverse da quelle di cui ai punti
a) e b): 6 per mille;
2. detrazioni d'imposta:
      c) detrazione abitazione principale: Euro 180,75;
      d)  detrazione di Euro 258,22 per le sottoelencate categorie di
contribuenti,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992,
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal
soggetto  passivo a condizione che il contribuente non possieda altra
unita'  immobiliare  (fabbricati  e  terreni)  oltre a quella per cui
viene  chiesta  la  detrazione,  su  tutto  il  territorio nazionale;
inoltre  il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2,
A/3,  A/4,  A/5,  A/6  ed  il  valore  catastale  aggiornato non deve
superare Euro 51.645,69:
        sub  1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno
sociale;
        sub  2)  nuclei  familiari  al  cui  interno  e'  presente un
portatore  di  handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992
con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in
affido  a  condizione  che  il  rispettivo  reddito annuo complessivo
familiare  imponibile I.R.P.E.F. 2001 non superi Euro 12.911,42 oltre
Euro 516,46 per ogni familiare a carico;
        sub  3)  disoccupati  che  risultano  iscritti all'ufficio di
collocamento  da  almeno  12  mesi al 31 maggio 2001, con reddito del
nucleo  familiare  imponibile  I.R.P.E.F.  2001  non superiore a Euro
6.197,48 oltre Euro 516,46 per ogni familiare a carico.
    La  fruizione  della detrazione di cui al punto b) e' subordinata
alla  presentazione  di  istanza  in  carta  semplice,  attestante la
sussistenza     dei     relativi     requisiti     (anche    mediante
auto-certificazione),   indirizzata  all'ufficio  tributi  dell'Ente,
entro  e non oltre il termine di versamento della I rata dell'imposta
per l'anno 2002.
    (Omissis)
02A03162

    Il  comune  di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 4
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per
l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  differenziate  da applicarsi in
questo  comune:  aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da
applicarsi   alla   abitazione   principale  cosi'  come  individuata
dall'art. 6 del regolamento di seguito riportato.
    "In  aggiunta  alla  fattispecie  di  abitazione principale, come
intesa  dall'art. 8,  comma  2 del d.lgs. n. 504/1992, e solo ai fini
dell'applicazione  della  relativa  aliquota,  sono  equiparate  alla
abitazione principale:
      a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
      b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti
fmo  al  terzo  grado ed affini fino al secondo grado che la occupano
quale abitazione principale;
      c) abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha acquisito la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      d) abitazione  concessa  in  uso gratuito al coniuge separato o
divorziato.
    Al   fine   di   potere   usufruire  dell'aliquota  agevolata  e'
obbligatorio   presentare   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  prima  del  versamento  dell'acconto  I.C.I. dell'anno di
riferimento.
    Agli   effetti   dell'applicazione   della   suindicata  aliquota
agevolata  si considerano parti integranti dell'abitazione principale
le   pertinenze  come  di  seguito  specificate,  anche  se  iscritte
distintamente  in  catasto. L'assimilazione opera a condizione che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale
abitualmente  dimora  sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte o locatario finanziario della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla  predetta  abitazione.  Sono  considerate  pertinenze  le unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio  dell'abitazione  principale  anche se non appartengono allo
stesso fabbricato.
    Ritenuta   la   necessita'  di  confermare  per  l'anno  2002  la
detrazione,  nella  misura di Euro 103.30, dall'imposta I.C.I. dovuta
per  l'abitazione  principale, e inoltre si introduce la possibilita'
di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato
capienza   in   sede   di   tassazione   dell'abitazione   principale
dall'imposta dovuta per le pertinenze.
    Resta  inteso  che  il  soggetto  passivo  puo'  fruire di "unica
detrazione per abitazione principale" e solo per l'unita' immobiliare
direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della
fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi
come abitazione principale;
    aliquota  stabilita  nella  misura  del 4 per mille in favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  o  interventi finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nel centro storico;
    aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni
sfitte  e  relative  pertinenze.  Per  abitazioni sfitte si intendono
quelle  unita' immobiliari avverse da condizioni di inagibilita' e da
occupazioni  e  affittanze.  A  tale  fine  le  unita' immobiliari di
proprieta'  di  imprese  o societa' immobiliari si considerano sfitte
dal 1o anno successivo alla fine lavori o agibilita' dei locali;
    aliquota  nella  misura  del  6.5  per  mille  per tutte le altre
fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.
    Sono  esenti  dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari di immobili
concessi  in  locazione  a titolo di abitazione principale con canone
concertato (canone concordato).
02A03163

    Il  comune  di  MOMBAROCCIO  (provincia  di  Pesaro  e Urbino) ha
adottato,  il 2 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, le aliquote nonche' le riduzioni
e  le  detrazioni  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  nelle  stesse misure deliberate nell'anno 2001, come
sotto specificato:
      abitazione  principale:  aliquota  5  per  mille, detrazione L.
200.000;
      altri fabbricati: aliquota 7 per mille.
    Si    considerano   abitazioni   principali,   con   applicazione
dell'aliquota  del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il
soggetto  passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta:
figli e/o genitori.
    Si    considerano   abitazioni   principali,   con   applicazione
dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche
quelle  catastalmente suddivise in piu' unita' immobiliari, aventi la
stessa  classificazione  e  che  pongono  in  essere  un'unica unita'
abitativa.
    (Omissis)
02A03164

    Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino), ha adottato, il 15
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis);
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6  per mille per tutte le unita'
immobiliari,  confermando  in  euro 103,29 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta;
    (Omissis).
02A03165

    Il  comune  di  MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota agevolata nella misura
del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli
altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
2. di confermare per l'anno 2002, una aliquota ridotta al 4 per mille
per  i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili,  per  un periodo non
superiore a tre anni;
3. di  confermare per l'anno 2002 una aliquota ridotta aI 4 per mille
a  favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al   recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  architettonico
localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
4. di   dare  atto  che  le  pertinenze  degli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale,  anche  se accatastate autonomamente, possono
usufruire  dell'aliquota  ordinaria  del  6  per  mille, ma non della
detrazione   prevista   per   gli   immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
    (Omissis).
6. di  prevedere, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 104,00 (lire
201.372)  per  tutte  le  abitazioni  principali  come  espressamente
definite  dal  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, e dal
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili;
7. di  ribadire  che la detrazione di cui ai punti 6 e 8 va sottratta
dall'imposta  dovuta  dal  soggetto passivo fino alla concorrenza del
suo  ammontare,  rapportandola  al periodo dell'anno durante il quale
per  l'immobile  si  e'  protratta  la  destinazione  che da' diritto
all'agevolazione;   qualora  la  detrazione  riguardi  piu'  soggetti
passivi,  questa  spetta  a  ciascuno  di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;
8. di  dare  atto  che  i  proprietari  o  equipollenti  delle unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazioni,  se  locate  a  terzi  che  le
utilizzano  come  abitazione principale, non potranno beneficiare per
l'anno  2002  dell'aliquota  ordinaria stabilita nella misura del sei
per  mille  e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto
6);
9. di consentire, in sede di calcolo della prima rata, l'applicazione
delle  detrazioni  piu'  favorevoli  stabilite  per il 2002 invece di
quelle   "dei   dodici  mesi  dell'anno  precedente"  come  stabilito
dall'art. 10,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
    (Omissis).
02A03166

    Il  comune  di  MONTALCINO  (provincia  di Siena) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
approvare,  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  nelle misure sotto
indicate:
    4,30 per mille per le abitazioni principali;
    7 per mille per tutti gli altri altri immobili.
2-in  applicazione del disposto di cui all'art. 3 c.55 della legge n.
662/1996  la  detrazione  di  imposta  di  Euro  103,29  prevista per
l'imposta  comunale  sugli immobili per le abitazioni principali come
definite   dall'ultima   linea   del   c.2  dell'art. 8  del  decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 c.55 della
legge  n.  662/1996  e'  elevata  a Euro 154,94 per i soggetti che si
trovano nelle seguenti condizioni:
    a)  aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap  risultante da
certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della
legge  5 febbraio  1992,  n.  104  comunque  acquisita o da acquisire
d'ufficio;
    b) pensionati  aventi  un  reddito  familiare mensile, rilevabile
dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a Euro 671,39 e che non
hanno   altre   proprieta'  immobiliari  all'infuori  della  casa  di
abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
    c) richiedenti   che   ritengono   di   trovarsi  in  documentate
situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio.
3-coloro  che  ritengono  di  aver diritto alla detrazione per l'anno
2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 2002 la
domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione
dal comune.
4-le maggiori detrazioni saranno concesse:
    con   determinazione   del   funzionario   responsabile   di  cui
all'art. 11 c.4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui
alla lettera A e B del precedente punto 2;
    con  deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario
responsabile  per  i casi di cui alla lettera c) del precedente punto
2.
    (Omissis).
02A03167

    Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   16 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a. 4 per mille:
    sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese
che  hanno  per  obbligo  esclusivo  l'attivita'  di costruzione e di
alienazione di immobili;
    sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro.
b. 5,5 per mille:
    per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche l'unita'
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in
via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
    per  le  unita'  immobiliari  diverse dall'abitazione principale,
destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione.
c. 6 per mille:
    per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
    per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo.
d. riduzioni e detrazioni:
    riduzione   del  50  per  cento  dell'imposta  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;
    detrazione  d'imposta  di  lire 300.000 per le unita' immobiliari
appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi ERP assegnati
dagli  istituti  case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione
principale  di  soggetti  in  situazione di grave disagio economico e
sociale.
    (Omissis).
02A03168

    Il  comune  di  MONTAURO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  con effetto dal 1oo gennaio 2002 per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  in  questo comune l'aliquota
unica del 7 per mille;
2. di  determinare  per  l'anno  2002 la detrazione per la prima casa
adibita  ad  abitazione  principale  la  misura  di Euro 103,29 (lire
200.000).
    (Omissis).
02A03169

    Il  comune  di  MONTECOMPATRI (provincia di Roma) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura del 7 per mille e l'aliquota per la sola abitazione principale
nella misura del 5,5 per mille;
3. confermare  la  detrazione  spettante  per abitazione principale a
Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03170

    Il  comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  per quanto in premessa, in ordine all'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 quanto
segue:
    conferma  dell'aliquota  nella misura del 5,5 per mille per tutte
le tipologie degli immobili;
    determinazione   della   detrazione   prevista   per   le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in
Euro 129,12 corrispondenti al lire 250.011.
    inclusione  tra  gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra,
delle  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  di  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
    inclusione   tra   gli   aventi   diritto   alla  detrazione  per
l'abilitazione  principale  per quelle unita' immobiliari concesse ad
uso gratuito a parenti in linea retta.
    (Omissis).
02A03171

    Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato,
il   15 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare le aliquote e detrazioni I.C.I. come segue:
    aliquota  ordinaria  7  per  mille,  da  applicarsi agli immobili
diversi  dall'abitazione  principale  ed  alle  aree fabbricabili, da
applicare,  infine,  alle  unita'  immobiliari  e relative pertinenze
possedute   in   aggiunta   all'abitazione   principale  e  tenute  a
disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate;
    aliquota  agevolata  5,8  per  mille,  da  applicarsi alle unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative pertinenze,
alle  unita'  immobiliari  e relative pertinenze messe a disposizione
gratuitamente  di  parenti in linea retta e collaterale fino al terzo
grado,  di  affini  entro  il  secondo  grado  e del coniuge anche se
separato  o  divorziato  purche'  gli stessi abbiano nell'immobile la
residenza  anagrafica  e la dimora abituale (quest'ultima circostanza
andra'  documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della
legge   n.  445/2000),  nonche'  per  quelle  locate,  con  contratto
registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazioni principale
(anche    quest'ultima    circostanza    andra'    documentata    con
autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 445/2000);
    detrazione   abitazione   principale,  Euro 103,29  pari  a  lire
200.000=   (solo   per   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale ed occupate dal dichiarante).
    (Omissis).
02A03172

    Il  comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 la misura dell'aliquota del cinque per
mille  da  applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli
immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992;
di   confermare,   altresi',  in  Euro 103,29  pari  a  lire  200.000
(duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03173

    Il  comune  di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha
adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.
    (Omissis).
02A03174

    Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  anche  per  l'anno 2002, le seguenti aliquote per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:
      per  tutti  gli altri immobili soggetti all'imposta comprese le
aree fabbricabili;
      per immobili diversi da abitazioni;
      fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
    b) aliquota del 4,5 per mille:
      per  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale dei soggetti
passivi  persone  fisiche  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  comprensivi di uno dei
seguenti  locali:  cantina,  box-garage  e  locale  deposito  purche'
costituisca pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza
nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da
parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione di imposta per la
sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di Euro 103,29 (lire 200.000).
    (Omissis).
02A03175

    Il comune di MONTIANO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di   confermare,  per  l'anno  2002  le  aliquote  I.C.I.  vigenti
nell'anno 2001:
    aliquota del 5.75 per mille:
      a) abitazione  nella  quale  il  contribuente che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano
abitualmente;
      b) unita'  immobiliare  locata  con  contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
      c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  secondo  grado,  che  la  occupano  quale  loro  abitazione
principale  (in  questo caso l'equiparazione ad abitazione principale
sorgera'  solo  nei  confronti  del proprietario unito dal vincolo di
parentela di cui sopra con almeno un occupante l'unita' immobiliare);
      d) unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      e) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizioni  che  la stessa non risulti locata, presentando a tal fine
apposita  comunicazione  in  carta  semplice  all'ufficio tributi del
comune,  con  allegata  la dichiarazione dell'Istituto di accoglienza
del soggetto passivo;
      f) alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
      g) unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio del comune a
titolo  di  proprieta'  o  usufrutto  da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
      h) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga   comprovato   che  e'  stata  presentata  all'U.T.E.  regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   medesime.   In  tale  caso,  l'equiparazione  all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
      i) abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
      l) pertinenza   dell'abitazione:   per  pertinenza  si  intende
l'unita'  immobiliare  classificata  o classificabile nelle categorie
catastali  C/2,  C/6,  C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello
stesso   edificio   o   complesso   immobiliare  nel  quale  e'  sita
l'abitazione  principale  stessa.  Se  il  contribuente  possiede nel
territorio  comunale  una  sola  unita'  immobiliare  classificata  o
classificabile   nella   categoria   catastale   C/6,  questa  verra'
assimilata  a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente
dell'unita'  immobiliare  stessa,  in deroga a quanto sopra previsto.
L'assimilazione  ad  abitazione  principale opera limitatamente ad un
massimo   di   due  unita'  immobiliari  per  ciascuna  tipologia  di
pertinenza  ed  a  condizione  che  il  proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione
nella  quale  abitualmente  dimora, sia proprietario o il titolare di
diritto  reale  di  godimento,  anche  se in quota parte, o locatario
finanziario  delle pertinenze. Le disposizioni di cui alla lettera I)
si   applicano  anche  alle  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari.
    detrazione per abitazione principale:
      la  detrazione  per abitazione principale ammonta a Euro 103,29
per tutte le fattispecie suddette, fatta eccezione per le fattispecie
di cui:
      alle  lettere b) e c), per le quali non opera la detrazione, ma
solo l'aliquota ridotta;
      alla    lettera   l):   per   le   pertinenze   l'assimilazione
all'abitazione  principale,  ove  riconosciuta,  consente di detrarre
dall'imposta  dovuta  sulle stesse, la parte di detrazione che non ha
trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
    aliquota del 5,75 per mille:
      negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria
catastale C/1.
    aliquota del 6 per mille:
      terreni agricoli;
      altri  fabbricati  diversi dalle abitazioni, non compresi negli
elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille.
    aliquota del 7 per mille:
      unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione  non  comprese
nell'elenco dettato per l'aliquota del 5,75 per mille;
      aree fabbricabili;.
    (Omissis).
02A03176

    Il  comune  di  MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).

=====================================================================
 aliquota |                 descrizione                  |
=====================================================================
          |per gli immobili adibiti ad abitazione        |
          |principale per le pertinenze, ovvero nr. 1 C/2|
          |o C/6 o C/7 (se le pertinenze sono piu' di    |
          |una, si considera quella con superficie       |
 ridotta  |inferiore)                                    |5,8‰
---------------------------------------------------------------------
          |per tutti gli altri immobili (seconde case,   |
          |negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.) per |
ordinaria |le aree fabbricabili                          |7‰
---------------------------------------------------------------------
          |per abitazione principale di soggetti         |
          |residenti (rapportate al reale periodo di     |
          |possesso) per le pertinenze (per la parte     |
          |dell'importo che non trova capienza           |
detrazione|nell'abitazione principale)                   |Euro 103,30

    (Omissis).
02A03177

    Il  comune  di  MORICONE  (provincia  di Roma) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare   nella  misura  del  7  per  mille  l'aliquota  2002
dell'imposta  comunale  sugli immobili, in conformita' all'art. 6 del
decreto   legislativo  504/1992  e  successive  modificazioni,  senza
avvalersi  della  facolta'  di differenziare l'aliquota, di stabilire
riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abilitazione principale.
    (Omissis).
02A03178

    Il  comune  di  MORTARA  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 13
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
    terreni agricoli: 5,25 ‰ (cinque virgola venticinque per mille);
    aree fabbricabili: 7 ‰ (sette per mille);
    abitazione  principale  e sue pertinenze: 4,75 ‰ (quattro virgola
settantacinque per mille);
    altri fabbricati: 6,5 ‰ (sei virgola cinque per mille);
2.  di  stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata
al 7 ‰ (sette per mille);
3.  di  indicare  in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione
principale e sue pertinenze.
4.  di  specificare che la deduzione di L. 200.000 spetta inoltre nei
seguenti casi:
    fabbricati non locati gia' abitazione principale di ricoverati in
casa di riposo;
    fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1oo grado,
a  condizione  che  analoga  deduzione  non venga usufruita per altro
fabbricato.
5.  di  aumentare  la  deduzione  di  cui  sopra  a L. 400.000 per le
famiglie  monocomponente  pensionate  o disoccupate con reddito lordo
nell'anno 2001 non superiore a L. 12.300.000.
    (Omissis).
02A03179

    Il  comune  di  MOTTOLA  (provincia  di  Taranto) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a)  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale: quattro
virgola cinque per mille (4,5 per mille).
Si   considera   adibita  ad  abitazione  principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    b) altre unita' immobiliari: sette per mille (7 per mille);
    c) aree edificabili: sette per mille (7 per mille);
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,30 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03180

    Il  comune  di  MUGNANO  DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002, vengono confermate nelle misure gia' fissate per il 2001
e che, quindi, sono le seguenti:
    a) aliquota su abitazione principale: 4,5 per mille;
    b) aliquota sugli altri cespiti: 6 per mille;
che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione
viene  confermata  nella  misura  di  Euro  103,29 pari a L. 200.000,
rapportati ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni.
    (Omissis).
02A03181

    Il  comune  di  NOGAROLE  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;.
    aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
    detrazione abitazione principale: L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02A03182

    Il  comune  di  NONE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  e stabilire nelle misure del 5,7 per mille l'aliquota
I.C.I. (imposta comunale sugli Immobili) per l'anno 2002.
di  confermare  e  stabilire - per l'anno 2002 - nelle misure del 4,5
per  mille  l'aliquota  I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche
soggetti   passivi  o  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale  (Sono  considerate  abitazioni
principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle
concesse in uso gratuito a parenti ed effini in linea retta, entro il
primo grado).
Di  stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota
da  applicare  agli  immobili  di  civile  abitazione posseduti oltre
l'abitazione  principale  e  non  locati o non utilizzati a titolo di
usufrutto  per  un  periodo  superiore  a  mesi  otto. Sono esclusi i
fabbricati  sfitti  realizzati  per  la  vendita  e non venduti delle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione.
    (Omissis).
02A03183

    Il  comune  di  NOVE  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 22
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    aliquota per le abitazioni principali del soggetto passivo: 5 per
mille;
    aliquota  per  gli altri immobili, ivi comprese le aree (immobili
diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille;
    aliquota  per  gli  immobili  per  gli  alloggi non locati: 6 per
mille;
    aliquota  per  gli  immobili  di  proprietari  che  eseguono  gli
interventi  previsti  dall'art. 1,  comma  5  della legge 27 dicembre
1997, (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille.
2. Di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del
soggetto passivo nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000).
    (Omissis).
02A03184

    Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I.
nella  misura  del 5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad
abitazione  principale  e  relative pertinenze nonche' alle ulteriori
fattispecie equiparate quale uso dal vigente regolamento;
2. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota
d'imposta  ai  fini I.C.I. per i fabbricati non adibiti ad abitazione
principale  nonche' alle ulteriori fattispecie agli stessi equiparati
come da vigente regolamento;
3.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I.
nella  misura  del  5  per mille da applicarsi alle aree edificatorie
negli  importi  unitari  per aree omogenee come fissati dal Consiglio
Comunale  con  dispositivo  n.  3  del  28/01/2000 con adeguamento al
coefficiente medio ISTAT pari al 2,3 per mille.
4.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale e sue
pertinenze nella misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03185

    Il  comune  di  NUSCO  (provincia  di Avellino) ha adottato, il 5
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno 2002, come gia'
stabilite per gli anni 2000 e 2001 come segue:
    abitazione principale: aliquota 5,50 per mille;
    altri fabbricati: aliquota 6,25 per mille;
nonche'  la  detrazione  sull'abitazione  principale a L. 200.000, da
applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a), b), c),
d), e), ed f) del relativo regolamento Comunale I.C.I.
    (Omissis).
02A03186

    Il  comune  di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il
18   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi in
questo  Comune,  per  i  motivi  espressi in narrativa, in maniera da
poter ragionevolmente ipotizzare un gettito (al lordo del compenso al
concessionario  della riscossione) in misura non inferiore all'ultimo
gettito annuale realizzato, nel modo seguente;
    4,5  per  mille  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  e  per  le  unita'  immobiliari  assimilabili
all'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento
comunale sull' imposta comunale sugli immobili;
    4,5  per  mille  per  le  unita' immobiliari locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    3  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  a  favore  dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico, localizzati nei centri storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziall oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge
449/97);
    6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale  e  per  le  unita'  immobiliari
assimilabili  all'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art.  5 del
regolamento   comunale   sull'imposta  comunale  sugli  immobili  del
soggetto  passivo  cosi'  come  definita  dalla normativa vigente nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
    (Omissis).
02A03187

    Il   comune  di  OME  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il
22 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  al  4  per  mille  l'aliquota I.C.I. 2002 per le
abitazioni  principali  dei residenti che utilizzano gli alloggi come
prima casa;
2. di determinare al 7 per mille - omissis - la tariffa ordinaria per
l'anno  2002  dell'I.C.I.,  da  applicare agli immobili diversi dalle
abitazioni principali dei residenti;
3.  di dare atto che all'art. 3 del regolamento I.C.I. - omissis - e'
prevista  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale del
soggetto passivo, la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23).
    (Omissis).
02A03188

    Il  comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  tariffe,  le  aliquote nonche' la modalita' di
applicazione  di  tasse,  tributi ed imposte comunali per l'anno 2002
come di seguito specificato:
    imposta comunale sugli immobili:
    per  l'anno  2002 viene istituita un'aliquota pari al 6 per mille
per  l'abitazione  principale  e  pari  al  7 per mille per gli altri
immobili.  Viene  confermata  la  detrazione  di  Euro 103,30 (pari a
L. 200.000)   per   l'unita'   immobiliare   adibita   ad  abitazione
principale. Tale detrazione spettera' anche alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  per  le  abitazioni  destinate ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari  (stabilita  con  deliberazione n.
11/C.C.   del  28 febbraio1997)  nonche'  ai  proprietari  che  hanno
concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino
al 3oo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.
    (Omissis).
02A03189

    Il  comune  di  ORBASSANO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  2002,  nelle  seguenti misure l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a) 7 per mille aliquota ordinaria;
    b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e
dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  direttamente  adibiti ad abitazione principale o concessi ad
uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per tutti
gli  immobili  posseduti  dall'Agenzia territoriale per la casa e dal
Consorzio  intercomunale  torinese  e per gli alloggi locati ai sensi
degli artt. 2 e 5 della legge n. 431/1998;
    c) 8  per  mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo,
diversi  dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati
da almeno due anni;
che  la  detrazione per abitazione principale per l'anno 2002 e' pari
ad  Euro 130,00  ed  e'  applicabile  anche  agli  alloggi  assegnati
dall'Agenzia  territoriale  per la casa e dal Consorzio intercomunale
torinese.
    La  detrazione per abitazione principale e' elevata a 180,00 Euro
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo
familiare  comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido,
cieco  o  sordomuto  civile,  beneficiario  di  pensione o indennita'
concessa   al   solo   titolo  della  minorazione  o  di  assegno  di
accompagnamento,  ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata
in  situazione  riconosciuta avente connotazione di gravitaº ai sensi
dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    (Omissis).
02A03190

    Il  comune  di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il
23 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  determinare  per  l'anno  2002  le  vigenti aliquote relative
all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
      5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi, e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
      7 per mille per tutti gli altri immobili;
      detrazione abitazione principale: Euro 103,291;
2.  di  considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni
in  materia  di  imposta  comunale  sugli  immobili, parti integrante
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se destinatamente
in catasto, purche' queste siano:
      a)  durevolmente  ed  esclusivamente  asservite  alla  predetta
abitazione;
      b) iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7;
      c)  ubicate  nello  stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale e' sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore
a metri cinquanta.
    Tale   agevolazione   e'   limitata   ad   una   sola  pertinenza
dell'abitazione principale.     (Omissis).
02A03191

    Il  comune  di ORCO FEGLINO (provincia di Savona) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del sei per mille rapportato al valore degli
immobili per tutti i casi di applicazione.
    (Omissis).
02A03192

    Il  comune  di  ORIGGIO  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Riconfermare,  anche per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni
(in  euro) dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con propria
deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999:
      aliquota ordinaria 7 per mille;
      per le unita' immobiliari di proprieta' direttamente adibite ad
abitazioni  principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. -
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dai soci di cooperative
edilizie   a   proprieta'   indivisa,  residenti  in  questo  comune,
l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per mille;
      sono   considerate   abitazioni  principali,  con  la  seguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ma  senza  riconoscimento della
detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un
rapporto  di parentela del 1oo grado (figli - genitori), a condizione
che  cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle
risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche;
      sono   considerate   abitazioni   principali,  con  conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione,
le  abitazioni  possedute  da  anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero
permanente,  a  condizione che l'abitazione non sia locata o concessa
in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado;
      per  le  seconde case locate a chi le usa per prima abitazione,
l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille;
      per  i  fabbricati  inagibili  o  inabitabili  e, di fatto, non
utilizzati, l'aliquota e' ridotta al 3,5 per mille;
      l'aliquota  e' ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni
dall'inizio  dei  lavori,  come  risultante  dagli  atti esistenti in
comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:
        1.  interventi  volti  al  recupero  di  unita' immobiliari o
inabitabili;
        2.  interventi  volti  al  recupero  di  immobili d'interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
        3. interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
        4.  interventi  diretti  all'utilizzo  dei sottotetti, quanto
costituiscono unita' immobiliari autonome;
      la  detrazione  per  le  case  adibite ad abitazione principale
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  residenti  ad Origgio, e'
fissata come segue:
        per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6: Euro 186,00;
        per la categoria catastale A7: Euro 155,00;
        per  le  categorie  catastali  A1,  A8  ed  A9:  Euro 103,00.
    (Omissis).
02A03193

    Il  comune  di  ORSARA  BORMIDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 6  del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  e  s.m.i. e dell'art. 49, secondo comma,
della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, per l'anno 2002, l'aliquota
dell'imposta  comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo comune nella misura del 5,50 per mille;
2. di stabilire che:
    per  la detrazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito  dall'art. 5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla   quota  per  la  quale  la  detrazione  medesima  si  verifica.
    (Omissis).
02A03194

    Il  comune  di  ORSOGNA  (provincia  di  Chieti)  ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 (con effetto dal
1o gennaio 2002) come di seguito:
    a) per la prima abitazione: 4 per mille - detrazione Euro 104,00;
    b) per gli immobili CAT. C1: 4,5 per mille;
    c) per tutti gli altri immobili: 5 per mille.     (Omissis).
02A03195