IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  19 del 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione
con  decreto  del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio  2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5  settembre  2000), come integrato e modificato dai decreti del
Ministro  della  sanita'  10  luglio  2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177
del  1  agosto  2001),  8  giugno  2001  (pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 1 settembre 2001), 6
agosto  2001  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n. 239 del 13 ottobre 2001) e 20 novembre 2001 (pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 30
gennaio 2002);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993,  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
destinati  all'alimentazione,  come  modificati dal decreto 19 maggio
2000;
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 2001/57/CE del 25 luglio
2001,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE  del  Consiglio,  che  fissano le quantita'
massime  di  residui  di  antiparassitari  rispettivamente  sui e nei
cereali,  nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva  n.  2001/57/CE con la quale sono fissati limiti massimi di
residui  provvisori  comunitari  per  il  fluroxipir, sostanza attiva
inseritta  in  allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo
1995;
  Ritenuto  di  dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
    1)  prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di
cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio 2000;
    2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1,  parte  B del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
    3)  altri  prodotti  vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
    4)  prodotti  di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.