Art. 3.
                       Intervalli di sicurezza
  1.  Sono  approvati  gli  intervalli  di  sicurezza  relativi  alle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del
presente  decreto,  previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro
della  sanita'  19  maggio  2000,  come  modificato  ed integrato dai
decreti  del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2
maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.