Art. 2. Composizione 1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, m mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile. 2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.