Art. 2.
                            Composizione
  1.  La  Commissione  e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  ovvero  dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, m
mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed
e'  composta  dal  capo del Dipartimento della protezione civile, con
funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza  o  impedimento,  da  un  esperto  in  problemi di protezione
civile,  da  un  esperto  per  ciascuno dei settori di rischio di cui
all'art.  3,  da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano e da un rappresentante del
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.
  2.  Alla  nomina  dei  componenti  la  Commissione  si provvede con
decreto  del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile.
Con  il  medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di
cui all'art. 3.