Art. 3.
                               Sezioni
  1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
    Sezione I - Rischio sismico;
    Sezione II - Rischio vulcanico;
    Sezione III - Rischio idrogeologico;
    Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
    Sezione V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture;
    Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
    Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
    Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di
origine antropica.
  2.  Le  sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di
rispettiva  competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione
e al Dipartimento della protezione civile.
  3. Ciascuna sezione e' composta da un presidente e da nove esperti.
  4.  Nel  caso  di  assenza o impedimento del presidente le relative
funzioni  sono  svolte  da uno dei componenti la sezione, individuato
dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno.
  5.  Il  coordinamento  delle  attivita'  delle sezioni e assicurato
dall'ufficio   di   presidenza   della  Commissione,  costituito  dal
presidente   e   dal   vice   presidente  della  Commissione  nonche'
dall'esperto   in   problemi  di  protezione  civile  e  dall'esperto
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nominati
componenti della Commissione stessa.