Art. 3. Sezioni 1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: Sezione I - Rischio sismico; Sezione II - Rischio vulcanico; Sezione III - Rischio idrogeologico; Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico; Sezione V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture; Sezione VI - Rischio incendi boschivi; Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario; Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica. 2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile. 3. Ciascuna sezione e' composta da un presidente e da nove esperti. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno. 5. Il coordinamento delle attivita' delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione nonche' dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.