Art. 2.
  Il  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  di  cui al
precedente  art.  1  e'  ulteriormente prorogato per il periodo dal 6
novembre 2000 al 10 gennaio 2001.
  Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente della
Repubblica,  entro  rispettivamente  sessanta  o  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
    Roma, 19 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille