Art. 2. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 novembre 2000 al 10 gennaio 2001. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso. Roma, 19 febbraio 2002 Il direttore generale: Achille