Art. 2.
             Disposizioni in materia di antiriciclaggio
  1.  All'articolo  17  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante,  tra  l'altro,  disposizioni urgenti in tema di emersione di
attivita'  detenute  all'estero,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
comma:
  "2-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai
casi  di  reati  gia'  estinti, non punibili o non piu' previsti come
tali  dall'ordinamento,  salvo  che per i delitti di associazione per
delinquere  di  tipo  mafioso,  di  corruzione,  di  concussione,  di
estorsione,  di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura,
((  di  traffico  di  armi,  di  tratta  e  commercio  di schiavi, di
alienazione  e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al
traffico   illecito   di   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  di
associazione  per  delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7   del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i
delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17 del sopra citato
          decreto-legge   25 settembre   2001,  n.  350,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
              "Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio) -
          1.  Alle  operazioni  di  cui  agli articoli 12, 15 e 16 si
          applicano  le  disposizioni  concernenti  gli  obblighi  di
          identificazione,  registrazione e segnalazione previsti dal
          decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
          in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
          al terrorismo.
              2.  Le  operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
          costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della
          valutazione  dei profili di sospetto per la segnalazione di
          cui  all'art.  3  del  decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
          rimanendo  la valutazione degli altri elementi previsti dal
          medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143.
              2-bis.  L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli
          12,   15   e   16   per   effettuare   il  rimpatrio  o  la
          regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti
          da  reati  diversi  da  quelli  per  i  quali e' esclusa la
          punibilita' ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), non
          produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed e' punito
          con  una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per
          cento  del  valore  corrente  delle attivita' oggetto della
          dichiarazione riservata.
          ((    2-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 2-bis non si
          applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non
          piu'  previsti  come tali dall'ordinamento, salvo che per i
          delitti  di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
          corruzione,  di concussione, di estorsione, di sequestro di
          persona  a  scopo  di  estorsione, di usura, di traffico di
          armi,  di  tratta  e commercio di schiavi, di alienazione e
          acquisto  di  schiavi, di produzione e traffico illecito di
          sostanze   stupefacenti   e   psicotrope,  di  associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope,  di  associazione per delinquere finalizzata al
          contrabbando  di  tabacchi  lavorati  esteri,  nonche'  dei
          delitti  aggravati  ai  sensi dell'art. 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 luglio  1991,  n.  203,  e  comunque per i
          delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non
          inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.". ))