Art. 3.
                     Modifiche alle disposizioni
                   in materia di lavoro irregolare
((  1.   Alla   legge   18   ottobre   2001,  n.  383,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
    2)  al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta", sono
inserite le seguenti: "successivo a quello";
    3)  al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a
quello  relativo  al  periodo  d'imposta precedente", sono sostituite
dalle  seguenti:  "rispetto  a  quello  relativo  al  secondo periodo
d'imposta precedente";
    4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta  sostitutiva dovute per il
primo  periodo  d'imposta  e  fino  al termine di presentazione della
dichiarazione  di  emersione, previste, rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione,
entro  il  termine  di  presentazione  della  medesima  dichiarazione
ovvero,  a  partire  dal  predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi";
    5)  al  comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per  le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di  documentazione,
registrazione,  dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo
periodo  d'imposta  agevolato  fino  alla data di presentazione della
dichiarazione  di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA), a condizione che il
versamento  dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per
il  versamento  dovuto  in  base  alla relativa dichiarazione annuale
IVA";
    6)  al  comma  4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
    7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che
non  risultano gia' dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il
periodo antecedente nonche' per il triennio di emersione, dal computo
dei  limiti  numerici  di  unita'  di  personale  previsti da leggi e
contratti   collettivi   di   lavoro  ai  fini  dell'applicazione  di
specifiche  normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in
materia  di  licenziamenti  individuali  e  collettivi. L'adesione da
parte  del  lavoratore  al  programma di emersione di cui al presente
articolo,  tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione,
ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla
data  di  presentazione  della  dichiarazione di emersione e produce,
relativamente  ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il
periodo  pregresso,  gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
410  e  411  del  codice  di  procedura  civile; dalla stessa data si
applicano  gli  istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
    8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa,
il  CIPE  definisce un piano straordinario di accertamento, operativo
dal  6  maggio  2002,  con  il quale sono individuate le priorita' di
intervento  coordinato  ed  integrato  degli  organi di vigilanza del
settore.  Al  fine  di  acquisire  elementi  utili all'attuazione del
piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai
soggetti  individuati  sulla  base  dei  dati in possesso del sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria  e previdenziale, dei soggetti
gestori  di  servizi  di  pubblica  utilita',  dei  registri dei beni
immobili  e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale
richiesta e' finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi
di  carattere generale correlabili alle irregolarita' del rapporto di
lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";
    b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
    "Art.  1-bis  (Emersione  progressiva).  - 1. In alternativa alla
procedura  prevista  dall'articolo  1, gli imprenditori presentano al
sindaco  del  comune  dove  ha  sede l'unita' produttiva, entro il 30
settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:
    a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio
dell'attivita',  relativamente  a materie diverse da quelle fiscale e
contributiva,   in   un   periodo  non  superiore  a  diciotto  mesi,
eventualmente  prorogabile  a  ventiquattro  mesi in caso di motivate
esigenze;
    b)  le  proposte  per  il  progressivo  adeguamento agli obblighi
previsti  dai  contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento  economico  in  un  periodo  comunque  non  superiore  al
triennio di emersione;
    c) il  numero  e  la  remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
    d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
  2.  Per  la  presentazione  del piano individuale di emersione, gli
imprenditori  che  intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle   organizzazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
professionisti  iscritti  agli  albi  dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei consulenti del lavoro, che
provvedono   alla   presentazione   del   programma  al  sindaco  con
l'osservanza   di   misure   idonee  ad  assicurare  la  riservatezza
dell'imprenditore stesso.
  3.  Se  il  piano  individuale  di  emersione  contiene proposte di
adeguamento  progressivo  alle  disposizioni dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco
sottopone  la  questione  al  parere  della commissione provinciale o
regionale  sul  lavoro  irregolare,  di cui all'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita.  La  commissione  esprime  il parere entro quindici giorni
dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso  tale termine il sindaco
procede, comunque, ai sensi del comma 5.
  4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle  linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma  1  dell'articolo  1.  Il  prefetto  esercita  la  funzione  di
coordinamento e vigilanza.
  5.  Il  sindaco  approva il piano di emersione entro quarantacinque
giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate
con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge
il  piano  stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco  dispone,  contestualmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
  6.  Il  sindaco  o  l'organo  di vigilanza delegato verifica, entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati,  l'avvenuto
adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa
vigente,  dandone  comunicazione  all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione  si  considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti
tempestivamente     e     determinano    l'estinzione    dei    reati
contravvenzionali  e  delle  sanzioni  connesse  alla  violazione dei
predetti obblighi.
  7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre
2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
    c)  all'articolo  3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e
degli   altri   modelli  di  dichiarazione",  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  cui  agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di
dichiarazione".
  2.  Per  i  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione  di
emersione  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto  resta  ferma  l'applicazione del
regime  di  incentivo  fiscale per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i
due  successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni
di   maggiore   favore   recate   dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis
dell'articolo  1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma
1, lettera a), del presente articolo.
  3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego
di  lavoratori  dipendenti  non  risultanti  dalle  scritture o altra
documentazione  obbligatorie,  e'  altresi'  punito  con  la sanzione
amministrativa  dal  200  al  400 per cento dell'importo, per ciascun
lavoratore  irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei
vigenti  contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso tra
l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
  4.   Alla  constatazione  della  violazione  procedono  gli  organi
preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
  5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui
al  comma  3 e' l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16. ))
          Riferimenti normativi.
            - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre
          2001,  n.  383,  recante  "Primi interventi per il rilancio
          dell'economia",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato dal presente
          articolo:
              "Art.    1   (Dichiarazione   di   emersione). - 1. Gli
          imprenditori  che  hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
          non  adempiendo  in tutto o in parte agli obblighi previsti
          dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
          possono  farlo  emergere, tramite apposita dichiarazione di
          emersione,  da  presentare entro il (( 30 novembre 2002, ))
          con  indicazione,  oltre  al  numero e alle generalita' dei
          lavoratori  emersi, del relativo costo del lavoro in misura
          non  inferiore  a  quanto previsto dai contratti collettivi
          nazionali   di   lavoro   di   riferimento.   Il   Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
          i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
              2. Per  il periodo di imposta (( successivo a quello ))
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  e per i due periodi successivi, la dichiarazione di
          emersione  costituisce titolo di accesso al seguente regime
          di incentivo fiscale e previdenziale:
                a) gli  imprenditori che, con la dichiarazione di cui
          al  comma 1,  si  impegnano  nel  programma di emersione e,
          conseguentemente,   incrementano   il   reddito  imponibile
          dichiarato (( rispetto a quello relativo al secondo periodo
          d'imposta  precedente, )) hanno diritto, fino a concorrenza
          del  triplo  del  costo del lavoro che hanno fatto emergere
          con   la  dichiarazione,  all'applicazione  sull'incremento
          stesso  di  un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
          delle  persone  giuridiche (IRPEG), con tassazione separata
          rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
          un'aliquota  del  10  per  cento  per  il  primo periodo di
          imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta
          e  del  20  per  cento  per  il  terzo  periodo di imposta.
          L'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) non
          e'  dovuta  fino  a concorrenza dell'incremento del reddito
          imponibile  dichiarato.  Per il secondo ed il terzo periodo
          di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
          eventuali  variazioni  in  diminuzione del costo del lavoro
          emerso.  Sul maggiore  imponibile previdenziale relativo ai
          redditi  di  lavoro  emersi  dichiarati, e conseguente alla
          dichiarazione  di  emersione,  si applica una contribuzione
          sostitutiva,  dovuta  in  ragione  di un'aliquota del 7 per
          cento  per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
          periodo  e  dell'11  per  cento per il terzo periodo, e, ai
          fini  dell'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali,  si  applicano tassi di premio
          ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno,
          del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per
          il terzo anno;
                b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
          programma   di  emersione  sono  esclusi  da  contribuzione
          previdenziale  e,  sui  loro  redditi  di lavoro emersi, si
          applica  una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
          separata   rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in
          ragione  di  un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
          dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
          il terzo anno.
          ((    2-bis.   La  contribuzione  e  l'imposta  sostitutiva
          dovute  per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
          presentazione  della  dichiarazione di emersione, previste,
          rispettivamente,  alle  lettere  a)  e b) del comma 2, sono
          trattenute  e  versate  in  un'unica  soluzione,  entro  il
          termine   di  presentazione  della  medesima  dichiarazione
          ovvero,  a  partire  dal predetto termine, in sessanta rate
          mensili, senza interessi.
              2-ter.  Per  le  violazioni concernenti gli obblighi di
          documentazione,   registrazione,  dichiarazione  di  inizio
          attivita',  commesse  nel primo periodo d'imposta agevolato
          fino  alla  data  di  presentazione  della dichiarazione di
          emersione,  non  si  applicano le sanzioni previste ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
          versamento  dell'imposta  sia  effettuato  entro il termine
          previsto  per  il  versamento  dovuto in base alla relativa
          dichiarazione annuale IVA. ))
              Per  il  medesimo  periodo non si applicano le sanzioni
          previste  per  le analoghe violazioni in materia di imposte
          sui   redditi   e  di  imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  ne'  quelle previste per l'omessa effettuazione
          delle  ritenute  e dei relativi versamenti dovuti fino alla
          data di presentazione della dichiarazione di emersione.
              3. Per  gli  imprenditori,  su  specifica richiesta, la
          dichiarazione  di  emersione  vale  anche  come proposta di
          concordato  tributario e previdenziale, se presentata prima
          dell'inizio  di  eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
          della  notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
          In  questo  caso,  fino  a concorrenza del costo del lavoro
          oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore
          dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
          lavoro   irregolare  utilizzato.  Per  ciascuno  di  questi
          periodi  il  concordato  si  perfeziona con il pagamento di
          un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA) e dei contributi
          previdenziali  e premi assicurativi con tassazione separata
          rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
          un'aliquota   dell'8   per   cento  del  costo  del  lavoro
          irregolare  utilizzato  e dichiarato, senza applicazione di
          sanzioni  e  interessi.  Per ciascuno degli stessi periodi,
          sul  presupposto  della sussistenza dei requisiti di legge,
          il  concordato  produce effetti preclusivi automatici degli
          accertamenti  fiscali  relativi  all'attivita' di impresa e
          previdenziali,  fino a concorrenza del triplo del costo del
          lavoro  irregolare  utilizzato.  Il  pagamento dell'imposta
          sostitutiva  puo'  essere  effettuato  in  unica soluzione,
          entro  il  termine  di presentazione della dichiarazione di
          emersione,  con  una  riduzione del 25 per cento, ovvero in
          ventiquattro  rate  mensili a partire dal predetto termine,
          senza  applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
          sono  estinti  i  delitti  di  cui  agli articoli 4 e 5 del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
          all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
          reati  contravvenzionali  e  le violazioni amministrative e
          civili  connessi  alle  violazioni  fiscali e previdenziali
          relative  all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In caso di
          rateazione,  sono  sospesi  i termini di prescrizione degli
          illeciti di cui al presente comma.
              4.   I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono  ai
          programmi  di emersione possono, parallelamente, estinguere
          i  loro  debiti  fiscali  e  previdenziali,  connessi  alla
          prestazione  di  lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
          che  intendono  regolarizzare, mediante il pagamento di una
          contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
          al  rimanente  imponibile,  dovuta in ragione di L. 200.000
          per  ogni  anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
          interessi.  Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
          modalita'  di  cui al comma 3. E precluso ogni accertamento
          fiscale  e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
          regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
          la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
          lavoro  pregressi  effettuati presso l'impresa che presenta
          la  dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
          data  del  30 novembre  2002. La ricostruzione, che avviene
          esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
          fino  ad  un  massimo del 66 per cento della quota a carico
          del  datore  di  lavoro  dal  fondo di cui all'art. 5 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, consente di coprire, fino
          ad  un  massimo  di  sessanta mesi, periodi contributivi di
          venti  mesi  ogni  dodici  mesi  di lavoro svolto presso la
          suddetta  impresa  a  far  data  dal  30 novembre  2002. La
          ricostruzione  avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
          di dodici mesi.
          ((    4-bis.  I  lavoratori  che aderiscono al programma di
          emersione    e    che   non   risultano   gia'   dipendenti
          dell'imprenditore  sono esclusi, per il periodo antecedente
          nonche'  per  il  triennio  di  emersione,  dal computo dei
          limiti  numerici di unita' di personale previsti da leggi e
          contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
          specifiche   normative  ed  istituti,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  in  materia  di  licenziamenti  individuali e
          collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
          di   emersione   di   cui  al  presente  articolo,  tramite
          sottoscrizione  di  specifico  atto  di  conciliazione,  ha
          efficacia  novativa  del  rapporto  di  lavoro  emerso  con
          effetto  dalla data di presentazione della dichiarazione di
          emersione  e  produce,  relativamente  ai diritti di natura
          retributiva  e  risarcitoria  per il periodo pregresso, gli
          effetti  conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
          codice  di procedura civile; dalla stessa data si applicano
          gli  istituti  economici e normativi previsti dai contratti
          collettivi nazionali di lavoro di riferimento. ))
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 1 a 4 non si
          applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
          soggetti  richiamati  all'art. 62, comma 2, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              6.  Restano fermi, in alternativa, per gli interessati,
          i  regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e
          di  emersione  del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, agli
          articoli  75  e  78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive   modificazioni,   all'art.   63   della   legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e successive modificazioni, e
          all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          ((    7.    Per   intensificare   l'azione   di   contrasto
          all'economia   sommersa,   il   CIPE   definisce  un  piano
          straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
          con  il  quale  sono individuate le priorita' di intervento
          coordinato  ed  integrato  degli  organi  di  vigilanza del
          settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
          del  piano,  l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
          informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
          possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
          previdenziale,  dei soggetti gestori di servizi di pubblica
          utilita',  dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
          registrati  e  degli  studi  di  settore. Tale richiesta e'
          finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
          carattere   generale  correlabili  alle  irregolarita'  del
          rapporto  di  lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
          di emersione. ))
              8.  Le maggiori  entrate derivanti dal recupero di base
          imponibile   connessa   ai   programmi  di  emersione,  con
          esclusione  di quelle contributive, affluiscono al fondo di
          cui  all'art.  5  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,  e'  determinata la quota destinata alla riduzione
          della   pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse
          destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
          lavoratori  che  si impegnano nei programmi di emersione ai
          sensi  del  comma  2, lettera b), del presente articolo, in
          misura  non  superiore  al 66 per cento della quota residua
          rispetto  alla  contribuzione previdenziale versata, e agli
          oneri  concernenti  la  eventuale  ricostruzione della loro
          posizione  previdenziale relativamente agli anni pregressi,
          ai  sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti
          delle  risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
          stesso   decreto  e'  inoltre  determinata  la  misura  del
          trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
          dichiarazione   di  emersione  in  proporzione  alle  quote
          contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
          finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze e' altresi' determinata la
          quota  residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
          dei  conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata
          legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
              8-bis.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          procede  annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
          di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
          emersione  in  base  al  numero  degli  imprenditori  e dei
          lavoratori  che  si  sono  avvalsi  delle  disposizioni per
          incentivare   l'emersione   dell'economia   sommersa,  alla
          differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
          ubicazione  dei  relativi  insediamenti produttivi e, per i
          lavoratori,   alla   rispettiva   anzianita'  contributiva,
          nonche'  delle  conseguenti maggiori  entrate derivanti dal
          recupero di base imponibile".
              - Per   opportuna   conoscenza   si  riporta  il  testo
          dell'art.  78,  comma 4,  della  legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   recante   "Misure   di   finanza   pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario:
              "4.  A  livello regionale e provinciale sono istituite,
          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro
          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di
          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle
          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito
          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di
          aree  attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito
          tutore.   A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi', a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
          quindici  membri:  sette,  dei  quali  uno  con funzioni di
          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche
          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera
          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
          22 luglio  1961,  n.  628,  e dell'art. 3 del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge non
          siano  state istituite le predette commissioni, provvede il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ove i
          competenti  organi  regionali  non abbiano provveduto entro
          trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della sopra citata
          legge  18 ottobre  2001,  n. 383, cosi' come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.  3 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
          interministeriale  sono determinati forma e contenuto della
          dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e
          degli  altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
          l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata
          in  caso  di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi,
          nonche'  le  modalita'  di  pagamento delle imposte e delle
          contribuzioni  sostitutive  di cui all'art. 1, commi 2, 3 e
          4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle
          modalita'  di  presentazione delle dichiarazioni predette e
          sulle  attivita' amministrative idonee a garantire adeguate
          forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di
          categoria  al  fine  di  favorire l'emersione dell'economia
          sommersa.
              2.  Le  imposte  e  le contribuzioni sostitutive di cui
          all'art.  1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili
          e  non  sono  deducibili  ai  fini  della determinazione di
          alcuna  imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la
          riscossione,  il contenzioso e le sanzioni si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte
          sui redditi.
              3.  L'imposta  sostitutiva  di cui all'art. 1, comma 2,
          lettera  a),  non  genera  credito di imposta in favore del
          socio,  ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono
          determinate   le   regolazioni   contabili   degli  effetti
          finanziari  per  lo  Stato,  le  regioni e gli enti locali,
          conseguenti all'attuazione del presente capo.
              5.  Le  disposizioni  del presente capo concernenti gli
          imprenditori  si applicano, in quanto compatibili, anche ai
          titolari di redditi di lavoro autonomo.".
            - Si  riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni
          generali  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le
          violazioni  di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
          133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662", pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento
          ordinario:
              "2.  L'ufficio  o l'ente notifica atto di contestazione
          con  indicazione,  a pena di nullita', dei fatti attribuiti
          al  trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle norme
          applicate,  dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per la
          determinazione  delle sanzioni e della loro entita' nonche'
          dei  minimi  edittali  previsti  dalla legge per le singole
          violazioni.  Se  la  motivazione fa riferimento ad un altro
          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".