Art. 3-bis.
            (( Integrazioni alla disciplina dell'imposta
            sostitutiva sugli interessi e altri proventi
               delle obbligazioni e titoli similari ))
((  1.  Al  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  6,  comma  1,  la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
      "c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato";
    b) all'articolo  8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali
estere,  anche  in relazione all'investimento delle riserve ufficiali
dello  Stato",  sono  sostituite  dalle seguenti: "da Banche centrali
estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato".
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano ai redditi di
capitale  divenuti  esigibili  nonche'  alle plusvalenze e agli altri
redditi  diversi  di  natura finanziaria realizzati a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto
          legislativo  1  aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
          cosi' come modificati dal presente articolo:
              "Art.  6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
          -  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
          all'art.  2,  comma  1,  percepiti da soggetti residenti in
          Paesi  che consentono un adeguato scambio di informazioni e
          che  non  siano  residenti  negli  Stati o territori di cui
          all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, come individuati dai decreti di
          cui  al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
          imposizione  gli  interessi,  premi  ed  altri frutti delle
          obbligazioni e titoli similari percepiti da:
                a) enti  od  organismi  internazionali  costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                b) gli  investitori  istituzionali  esteri, ancorche'
          privi  di  soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
          cui al primo periodo;
          ((      c) banche centrali o organismi che gestiscono anche
          le riserve ufficiali dello Stato. ))
              2. (Comma abrogato).".
              "Art.  8  (Conservazione delle evidenze e comunicazione
          all'amministrazione  finanziaria).  -  1.  La  banca  o  la
          societa'  di  intermediazione  mobiliare di cui all'art. 7,
          comma  1, deve tenere separata evidenza del complesso delle
          posizioni  relative  ai  percipienti  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  e  delle  posizioni relative ai soggetti per i
          quali  detta  imposta non e' applicata ai sensi delle norme
          del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 3.
              2.  La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
          di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  tenuta  a  comunicare
          all'amministrazione  finanziaria,  entro  il 31 marzo ed il
          30 settembre  di  ogni  anno, secondo le modalita' previste
          dal  decreto  di  cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di
          cui  all'art.  7,  comma  2, lettera b), con riferimento ai
          proventi  non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti
          nel    semestre   solare   precedente,   implicitamente   o
          esplicitamente:
                a) da soggetti non residenti;
                b) da  soggetti  residenti,  limitatamente  a  quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero.
              3.   Nei   casi   di   omessa,  incompleta  o  inesatta
          comunicazione  di  cui  al  comma 2, da parte della banca e
          della  societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma
          1,  si  applica  la sanzione amministrativa da lire quattro
          milioni a lire quaranta milioni.
              3-bis.  Le  disposizioni del presente articolo e quelle
          dell'art.  7  non  si  applicano  ai  proventi  dei  titoli
          depositati   dalle  banche  centrali  aderenti  al  Sistema
          europeo  di  banche  centrali (SEBC) e dalla Banca centrale
          europea  (BCE),  direttamente  o  indirettamente,  presso i
          soggetti  indicati  dalla  BCE  nella  lista dei sistemi di
          regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
          del SEBC.
              3-ter.  Le  disposizioni del presente articolo e quelle
          dell'art.  7  non  si  applicano  altresi'  ai proventi non
          soggetti  ad  imposizione  in forza dell'art. 6 quando essi
          sono   percepiti   da   enti   e  organismi  internazionali
          costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
          in  Italia, (( da banche centrali estere o da organismi che
          gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. ))