Art. 3-bis. (( Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari )) (( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato"; b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; (( c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. )) 2. (Comma abrogato).". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, (( da banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. ))