Art. 3-ter.
                    (( Disposizioni in materia di contrasto
            del terrorismo internazionale sul piano finanziario ))
          ((  1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
          369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
          2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
            "4-bis.  Le  attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi
          (UIC)  e  del  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della
          Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per
          la  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
          riciclaggio,  sono  esercitate dagli stessi organismi anche
          per  il  contrasto  del terrorismo internazionale sul piano
          finanziario". ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          12 ottobre  2001,  n.  369,  recante  "Misure  urgenti  per
          reprimere  e  contrastare  il  finanziamento del terrorismo
          internazionale",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          15 ottobre  2001,  n.  240,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n.
          431,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001,
          n. 290, cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  1  (Comitato  di sicurezza finanziaria). - 1. In
          ottemperanza    agli    obblighi   internazionali   assunti
          dall'Italia  nella  strategia  di  contrasto alle attivita'
          connesse   al   terrorismo  internazionale  e  al  fine  di
          rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al
          presente  decreto, e' istituito per il periodo di un anno a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  e  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio
          dello  Stato,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle
          finanze,  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria (CSF), di
          seguito  denominato  "Comitato  ,  presieduto dal direttore
          generale  del  Tesoro,  o da un suo delegato, e composto da
          undici  membri.  I  componenti  sono  nominati dal Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   sulla   base   delle
          designazioni   effettuate,  rispettivamente,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro  della giustizia, dal Ministro
          degli   affari   esteri,   dalla   Banca   d'Italia,  dalla
          Commissione   nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  e
          dall'Ufficio  italiano  dei cambi. Del Comitato fanno anche
          parte   un   dirigente  in  servizio  presso  il  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, un ufficiale della Guardia
          di  finanza,  un funzionario o ufficiale in servizio presso
          la   Direzione   investigativa   antimafia,   un  ufficiale
          dell'Arma   dei   carabinieri  e  un  rappresentante  della
          Direzione  nazionale antimafia. La durata del Comitato puo'
          essere  prorogata  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  adottare  previa  conforme delibera del
          Consiglio dei Ministri.
              2.  Al  Comitato  sono  trasmessi,  in  deroga  ad ogni
          disposizione  vigente  in  materia  di segreto d'ufficio, i
          provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
          dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
              2-bis.  Gli  enti rappresentati nel Comitato comunicano
          allo  stesso,  in  deroga  ad  ogni disposizione vigente in
          materia    di   segreto   di   ufficio,   le   informazioni
          riconducibili alle materie di competenza del Comitato.
              2-ter.  L'autorita'  giudiziaria  trasmette al Comitato
          ogni  informazione  ritenuta  utile  ai  fini  del presente
          decreto.
              3.  Il  Comitato, con propria delibera, d'intesa con la
          Banca   d'Italia,   individua   gli   ulteriori   dati   ed
          informazioni,  acquisiti  in  base  alla  vigente normativa
          sull'antiriciclaggio,   sull'usura   e  sugli  intermediari
          finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate
          a   trasmettere   al  Comitato  stesso.  Il  Comitato  puo'
          richiedere  ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei
          cambi,  alla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la
          borsa  e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne
          ravvisi  la  necessita'  per le strette finalita' di cui al
          comma  1,  puo'  anche  richiedere lo sviluppo di eventuali
          attivita'  informative  alla  Guardia  di finanza, ai sensi
          dell'art.  2  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
          Il   presidente  del  Comitato  puo'  trasmettere  dati  ed
          informazioni   al  Comitato  esecutivo  per  i  servizi  di
          informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
          la   informazione   e   la   sicurezza,   anche   ai   fini
          dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'art. 1 della legge
          24 ottobre 1977, n. 801.
              4.  Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con
          gli  organismi  che  svolgono  simili  funzioni negli altri
          Paesi  al  fine  di contribuire al necessario coordinamento
          internazionale,   anche   alla  luce  delle  decisioni  che
          verranno   assunte   in   materia   dal  Gruppo  di  azione
          finanziaria internazionale (GAFI).
          ((    4-bis. Le   attribuzioni  dell'Ufficio  italiano  dei
          cambi  (UIC)  e  del  Nucleo  speciale di polizia valutaria
          della  Guardia  di  finanza,  previste  dalle  disposizioni
          vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario
          a  scopo  di  riciclaggio,  sono  esercitate  dagli  stessi
          organismi   anche   per   il   contrasto   del   terrorismo
          internazionale sul piano finanziario. ))
              5.   I  provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni
          previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza
          acquisire  il  parere della Commissione consultiva prevista
          dall'art.  32  del  testo  unico  delle  norme  di legge in
          materia  valutaria,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
              6.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto sono apportate le opportune modifiche
          all'ordinamento   interno   del   Corpo  della  Guardia  di
          finanza.".