Art. 3-ter. (( Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario )) (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato , presieduto dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri. 2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353. 2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. 2-ter. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto. 3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo' richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessita' per le strette finalita' di cui al comma 1, puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). (( 4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario. )) 5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.".