Art. 3. Disposizioni finali 1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte all'art. 1 della presente delibera e le pubblica nell'offerta di interconnessione di riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa. 2. Telecom Italia pubblica all'interno dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 le condizioni economiche secondo i criteri di cui all'art. 2, applicabili a partire dal 1 gennaio 2002 entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa. 3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 28 marzo 2002 Il presidente: Cheli