Art. 3.
                         Disposizioni finali

  1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte
all'art.  1  della  presente  delibera  e le pubblica nell'offerta di
interconnessione  di  riferimento  per  il 2001 entro quindici giorni
dalla data di notifica della delibera stessa.
  2.  Telecom Italia pubblica all'interno dell'offerta di riferimento
per  l'anno  2002  le  condizioni economiche secondo i criteri di cui
all'art.  2,  applicabili  a  partire dal 1 gennaio 2002 entro trenta
giorni dalla data di notifica della delibera stessa.
  3.   Il   mancato   rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  delle
disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 28 marzo 2002
                                                 Il presidente: Cheli