A    tutte    le    amministrazioni
                                  pubbliche

1. Premessa.
  L'impulso  istituzionale  sui  temi  del riordino normativo e della
qualita'  della  regolazione  persegue l'obiettivo di semplificazione
del  corpus  normativo,  attraverso azioni mirate a ridurre il numero
delle  norme  e  a favorirne la chiarezza. A tale scopo, la circolare
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  20 aprile  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 27 aprile 2001, n. 97 (in
seguito  riferita  come  circolare 2001), ha riformato le regole alle
quali  le  amministrazioni sono invitate ad attenersi nella redazione
dei  provvedimenti  (cosiddetta  attivita'  di drafting). Tali regole
sono  state  riformulate  in maniera piu' analitica, ed integrate con
riferimento  alla  redazione  dei  testi regolamentari, nella ""Guida
alla  redazione  dei  testi  normativi"",  pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001.
  Per  rendere  effettiva  la conoscibilita' delle norme da parte dei
cittadini   e'   necessario   che,   accanto   agli   interventi   di
semplificazione,  siano  intraprese  iniziative  idonee  a consentire
l'accessibilita'  telematica  alle  norme,  risolvendo  i problemi di
carattere  giuridico e tecnologico che ne ostacolano l'attuazione. La
necessita'    di    prevedere   azioni   finalizzate   a   consentire
l'accessibilita'  telematica  del  corpus  normativo  trova  una  sua
affermazione nel programma e-Europe, che colloca i dati giuridici tra
i   dati   pubblici   essenziali,   classificati   come   prioritari,
l'accessibilita' dei quali e' riconosciuta come diritto dei cittadini
che   gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono  impegnarsi  a
garantire.
2. Standard per la rappresentazione dei provvedimenti normativi.
  La  diffusione  di  strumenti  informatici  per  la  produzione, il
trattamento  e  la  pubblicazione  dei  testi  costituisce un fattore
abilitante  per  perseguire  gli obiettivi citati, ma va accompagnata
dalla definizione di regole e criteri volti ad accrescere l'efficacia
e  l'interoperabilita'  degli  strumenti automatici di elaborazione e
dei  servizi  connessi  nel  contesto  specifico  della  produzione e
pubblicazione di documenti a carattere normativo.
  Il   progetto   intersettoriale   dell'Aipa   "Norme  in  rete"  ha
affrontato, nella sua prima fase, i problemi relativi all'uniformita'
delle   funzioni   di   ricerca   delle  norme  attraverso  internet,
indipendentemente  dai formati di rappresentazione dei provvedimenti.
E'  stato,  quindi,  realizzato un portale per l'accesso unificato ai
documenti   di   interesse   normativo   pubblicati   sui   siti  web
istituzionali, ricorrendo alle tecnologie di indicizzazione e ricerca
dei documenti in base alle parole presenti nel testo.
  Parallelamente  sono  state  avviate attivita' di standardizzazione
finalizzate  a  favorire  l'interoperabilita' tra sistemi diversi e a
consentire  la  realizzazione  di  funzionalita'  piu' specifiche. In
particolare,  sono  state definite le regole per l'assegnazione di un
nome identificativo univoco ai provvedimenti normativi, allo scopo di
semplificare   la   realizzazione  di  funzionalita'  di  navigazione
ipertestuale  tra basi documentali normative distinte e di migliorare
l'efficacia  delle  funzioni  di  ricerca.  Tale  standard  e'  stato
divulgato  attraverso  la  circolare  6 novembre  2001, n. AIPA/CR/35
"Assegnazione  dei  nomi uniformi ai documenti giuridici" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001).
  Un  altro  elemento determinante per la realizzazione di sistemi di
elaborazione  piu'  efficaci  e'  rappresentato dalla possibilita' di
identificare  gli  elementi costitutivi dei documenti appartenenti ad
una  stessa  classe (come, ad esempio, gli elementi che costituiscono
la  struttura  dei  provvedimenti  normativi  quali:  titolo,  parti,
articoli,  commi  e  altro) e di associare ad essi altre informazioni
che  ne  arricchiscano o qualifichino il contenuto. Tale integrazione
del  contenuto  informativo  di  un  testo  puo' essere attuata con i
linguaggi  di  marcatura  (o  mark-up) che forniscono le tecniche per
associare   ai   documenti  testuali,  o  a  loro  specifiche  parti,
informazioni aggiuntive.
  La  condivisione  di  un medesimo formalismo di marcatura dei testi
normativi  resi  accessibili da organismi differenti, anche se dotati
di  sistemi  informatici  tecnologicamente  eterogenei,  consente  di
costruire  un  sistema  di  ricerca  unitario,  in  grado  di offrire
funzionalita'  piu'  efficaci ed un livello di precisione superiore a
quello  ottenibile  con  la  semplice ricerca per parole. Inoltre, la
marcatura  dei  provvedimenti  normativi  in  base  a regole definite
consente  di  rappresentare  informazioni  relative  anche  a  quelle
specifiche  parti  del  testo  che  contengono  riferimenti  ad altri
provvedimenti e - soprattutto se attuata gia' a partire dalle fasi di
drafting - rende possibile la realizzazione di sistemi informatici di
supporto alle azioni di riordino normativo e di costruzione dei testi
vigenti.
3. Formalismo di rappresentazione adottato.
  Il  linguaggio  di  marcatura che offre la possibilita' di definire
strutture   per   classi   omogenee   di   documenti  e  che  si  sta
progressivamente  affermando  come  standard  nell'ambito  della rete
internet   e'  l'extensible  markup  language  (XML),  gia'  adottato
dall'Aipa  nella  circolare  7 maggio  2001,  n. AIPA/CR/28 (Gazzetta
Ufficiale   n.   113   del   17 maggio  2001)  per  rappresentare  le
informazioni da associare ai documenti scambiati attraverso i sistemi
di protocollo informatico.
  Il  linguaggio  XML  consente di specificare vincoli di correttezza
strutturale  su  una  classe di documenti attraverso un formalismo di
definizione  di  regole,  denominato  document type definition (DTD):
ogni  insieme di documenti che presenta caratteristiche uniformi puo'
essere descritto con uno specifico DTD.
  Nell'ambito  delle  attivita'  svolte  dai  gruppi  di  lavoro  del
progetto  "Norme  in  rete",  tale  formalismo  e' stato adottato per
rappresentare  i  principali tipi di atti normativi. La necessita' di
fornire  regole  di  rappresentazione valide per diverse tipologie di
provvedimenti  e  di  affiancare  ad  esse una modalita' di marcatura
semplificata  ha  dato  luogo alla definizione di tre DTD tra di loro
compatibili  in  quanto  adottano  le  medesime  definizioni  per gli
elementi  comuni. Essi, pur descrivendo all'incirca lo stesso insieme
di  provvedimenti,  si  differenziano  per  la  rigidita' dei vincoli
imposti alla struttura del documento, come illustrato nel seguito:
    a) il  DTD  base descrive documenti che hanno una struttura molto
semplice  e regolare, non presentano eccezioni e rispettano le regole
per  la  redazione  dei  documenti normativi espresse nella circolare
2001.  L'attuazione  della marcatura secondo le regole specificate in
questo  DTD  risulta  semplice e copre una casistica sufficientemente
ampia.  La  sua maggiore  semplicita'  facilita,  inoltre, le fasi di
sperimentazione;
    b) il  DTD  completo  e'  in  grado  di  descrivere  documenti di
struttura  piu'  complessa,  ma  anch'essi conformi alle prescrizioni
della  circolare  2001,  rappresentando i vincoli nella numerazione e
nella  composizione  delle parti della struttura previsti per ciascun
tipo di atto. Dal momento che il DTD completo consente la gestione di
una  piu'  estesa  varieta' di informazioni e strutture, esso risulta
necessariamente piu' complesso;
    c) il   DTD   flessibile   si  adegua  alle  possibili  strutture
irregolari   dei   documenti   normativi  esistenti,  permettendo  di
descriverne  le  caratteristiche,  anche  se difformi dalle regole di
tecnica legislativa previste per le norme piu' recenti, e permette di
descrivere documenti che presentino eccezioni o particolarita'.
4. I provvedimenti descritti.
  I  provvedimenti  normativi  descritti  dai  tre DTD possono essere
raggruppati,  in  funzione  della loro struttura, in due categorie di
documenti:
    a) il  documento articolato, che prevede una struttura costituita
da  intestazione, formula iniziale (che puo' contenere un preambolo),
articolato,   formula   finale,   conclusione,   eventuali   annessi.
L'articolato  e'  in  genere strutturato secondo una rigida gerarchia
nella  quale  ciascun  componente ha una numerazione e una rubrica. I
provvedimenti  che  riflettono  la struttura del documento articolato
sono:    leggi,    leggi   costituzionali,   decreti-legge,   decreti
legislativi,  decreti  del  Presidente  della Repubblica, decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, regi decreti, leggi regionali;
    b) il  documento semi-articolato, in cui sono previsti gli stessi
elementi  che  compongono  la  struttura del documento articolato, ma
senza  vincoli sull'obbligatorieta' della loro presenza e sull'ordine
in  cui  compaiono.  Oltre  agli  elementi  previsti nella struttura,
possono  essere presenti elementi testuali arbitrari, non strutturati
gerarchicamente.  A  questa  categoria  di documenti appartengono, ad
esempio,  gli atti di Autorita', i decreti ministeriali non numerati,
i  decreti  del  Presidente della Repubblica non numerati e i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri non numerati.
5. La rappresentazione della struttura degli atti.
  Gli  elementi  della  struttura  formale  di un atto normativo, che
vengono  identificati  attraverso  specifiche  modalita'  secondo  le
regole di marcatura proposte, sono:
    a) intestazione:     ogni     documento     normativo    possiede
un'intestazione composta da un tipo di documento, una data, un numero
d'ordine ed un titolo;
    b) formula iniziale: le formule di rito iniziali sono obbligate e
ripetute  tra  tutti  i  documenti  di  uno  stesso  tipo  e  vengono
opportunamente marcate. Essa contiene l'eventuale preambolo;
    c) articolato:  l'articolato  si compone di libro, parte, titolo,
capo,   sezione,   paragrafo   ed   articolo  secondo  le  regole  di
composizione  relative a ciascun tipo di provvedimento. Ogni elemento
della  gerarchia  puo'  avere  una  rubrica  testuale  ed  un  numero
d'ordine;
    d) elementi  interni  all'articolo:  un  articolo  e' composto da
commi,  che  contengono  o  un  corpo  di testo o elenchi composti di
elementi  lettera  o  di  elementi  numero,  eventualmente  tra  loro
nidificati.   Articoli  e  commi  possono  presentare  la  cosiddetta
decorazione,   che   consente   di  specificare  l'origine  normativa
dell'articolo stesso, aggiungendosi alla rubrica;
    e) formula  finale: le formule di rito finali sono strutturate ed
appositamente marcate;
    f) conclusione:  in  essa  viene  identificata la parte in cui si
specificano  la  data  e  il  luogo  in  cui  e' stato firmato l'atto
normativo. Il blocco di sottoscrizioni e' composto dai sottoscriventi
e dal visto;
    g) annessi:  un  documento  normativo  puo'  prevedere uno o piu'
annessi,  che  possono  essere  semplici  elementi testuali, grafici,
tabelle  o  interi  documenti  strutturati.  Le  regole  di marcatura
prevedono   sia  la  possibilita'  di  porre  il  corpo  dell'annesso
all'interno del documento ospite, sia di rappresentarlo esternamente,
in un documento autonomo.
  Oltre agli elementi che rappresentano aspetti legati alla struttura
degli  atti  normativi,  i  criteri  di marcatura proposti permettono
anche  di  identificare  e  di  integrare  informazioni  che  possono
presentarsi  ovunque  all'interno  del  testo e che, nel contesto dei
documenti  normativi,  rivestono  un  ruolo specifico. Tra questi, di
notevole  importanza  sono  i  riferimenti  normativi  che contengono
richiami  ad  altre  norme.  Tali  riferimenti  possono consistere in
semplici  citazioni  o  costituire  lo  strumento attraverso il quale
hanno  luogo  interventi  modificativi  o abrogazioni. Una corretta e
completa  marcatura  di  queste  parti  consente  la realizzazione di
funzionalita'   di   navigazione  ipertestuale  e  di  supporto  alla
costruzione dei testi vigenti.
6. Meta-informazioni.
  Le meta-informazioni rappresentano informazioni che non fanno parte
integrante  del  testo stesso, ma possono essere di interesse per gli
utenti o utili ai fini delle elaborazioni automatiche.
  I   DTD   di   Normeinrete   forniscono   una   sintassi   per   la
rappresentazione delle meta-informazioni, prevedendone cinque tipi:
    a) descrittori:  sono  alcune  meta-informazioni fondamentali per
descrivere   il  documento,  come  gli  estremi  della  pubblicazione
ufficiale,  eventuali  ripubblicazioni,  il nome uniforme (secondo lo
standard  URN  emanato  con  la  citata circolare n. AIPA/CR/35), gli
eventuali  nomi alternativi usati nel linguaggio corrente (alias) con
cui  il  documento e' noto (ad esempio: "legge Merloni"), le vigenze,
eventuali  relazioni  con  altri  documenti  normativi e una lista di
parole chiave per descrivere il documento;
    b) lavori  preparatori: in questa sezione e' possibile includere,
a   testo   libero,  informazioni  e  documenti  connessi  ai  lavori
preparatori relativi al provvedimento;
    c) proprietario:  uno  schema  libero  di  meta-informazioni  che
ciascuna  organizzazione  che  produce,  gestisce o pubblica testi di
provvedimenti    normativi   puo'   liberamente   definire   per   il
raggiungimento di scopi applicativi specifici;
    d) redazionale:  in  questa sezione la redazione che si occupa di
pubblicare  un  documento ha la possibilita' di inserire informazioni
libere   sulla   pubblicazione.  Ad  esempio,  note  di  redazione  o
avvertenze;
    e) disposizioni:   in   questa   sezione   si   possono  inserire
disposizioni caratterizzanti o analitiche per descrivere il contenuto
normativo di un documento.
  Le meta-informazioni rilevanti possono essere tante e di vario tipo
e  la  definizione  dei  DTD  fin qui messa a punto ne comprende solo
alcune.  Pertanto,  e'  possibile  che  le  evoluzioni  future  degli
standard  qui illustrati, a seguito di ulteriori approfondimenti o di
nuovi contributi, diano luogo ad estensioni delle meta-informazioni.
7. La rappresentazione della vigenza.
  I DTD di Normeinrete prevedono la rappresentazione di provvedimenti
sia  nel  testo  originale,  sia  in quello vigente ad una certa data
ovvero  in una forma redazionale in cui le modifiche intervenute fino
alla  specifica  data  stabilita sono riportate nel testo. E' inoltre
possibile  rappresentare  provvedimenti  multivigenti,  che riportano
tutte   le  modifiche  che  si  sono  succedute  nel  tempo,  con  le
corrispondenti  date  di  validita'.  La  rappresentazione  del testo
multivigente  consente  la  realizzazione di applicazioni in grado di
ricostruire  dinamicamente  il  testo vigente in funzione di una data
richiesta, non prestabilita.
8. Documentazione di supporto.
  Il  formalismo  di  rappresentazione  adottato  per lo standard qui
proposto  si  integra  con  le  regole  per  l'associazione  del nome
uniforme  a  ciascun provvedimento definite nella citata circolare n.
AIPA/CR/35.  L'adozione  di  entrambi  gli  standard  da  parte delle
pubbliche  amministrazioni,  consentendo  l'interoperabilita'  tra le
diverse  basi  documentali  e  la  realizzazione  di funzionalita' di
ricerca  e  di  elaborazione  piu'  efficaci, contribuira' a favorire
l'esercizio  del  diritto  di  accesso  all'insieme dei dati pubblici
costituito dai provvedimenti normativi.
  L'allegato  tecnico  alla presente circolare introduce i fondamenti
del  linguaggio  di  marcatura  adottato,  costituisce una guida alla
marcatura dei testi normativi secondo i DTD di Normeinrete e fornisce
alcune   indicazioni   sugli  strumenti  software  di  supporto  alle
tecnologie adottate.
  Sui siti www.aipa.it e www.normeinrete.it sono pubblicati i DTD con
i  necessari commenti esplicativi al loro interno, un glossario degli
elementi e degli attributi adottati ed alcuni riferimenti tecnici.
  Si invitano, pertanto, le amministrazioni a valutare l'opportunita'
di  adottare  lo standard proposto, eventualmente graduando nel tempo
le conseguenti attivita' e definendo opportuni criteri di priorita'.
  Qualora  le  amministrazioni aderissero al progetto Normeinrete, le
stesse potranno usufruire del supporto offerto al suo interno.
    Roma, 22 aprile 2002
                                           Il presidente f.f.: Batini