Art. 8.
             Comitato di gestione provvisoria del Parco

  1.  Nelle  more dell'approvazione dello statuto e del riconosciment
della  personalita'  giuridica  di diritto pubblico del Consorzio, e'
costituito  un Comitato di gestione provvisoria del Parco museo delle
miniere dell'Amiata, composto da un presidente, nominato dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e da sei componenti
nominati  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio
secondo le seguenti modalita':
    a) un  rappresentante  del  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali  su  designazione  del  Ministro  per i beni e le attivita'
culturali;
    b) un  rappresentante  della  regione Toscana su designazione del
presidente della regione medesima;
    c) un  rappresentante della provincia di Grosseto su designazione
del presidente della provincia medesima;
    d) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del
presidente della provincia medesima;
    e) un  rappresentante  della  Comunita' montana Monte Amiata-Area
grossetana su designazione della Comunita' montana medesima;
    f) un  rappresentante  della  Comunita' montana Monte Amiata-Area
senese su designazione della Comunita' montana medesima.
  2.  Il  Comitato, che dura in carida per un periodo non superiore a
centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e
gestione necessari per il funzionamento del Parco museo delle miniere
dell'Amiata.
  3.  Il  Comitato di gestione provvisoria ha sede in Piancastagnaio,
presso la Comunita' montana Monte Amiata Area senese.