Art. 8. Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconosciment della personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e' costituito un Comitato di gestione provvisoria del Parco museo delle miniere dell'Amiata, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e da sei componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita': a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un rappresentante della regione Toscana su designazione del presidente della regione medesima; c) un rappresentante della provincia di Grosseto su designazione del presidente della provincia medesima; d) un rappresentante della provincia di Siena su designazione del presidente della provincia medesima; e) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata-Area grossetana su designazione della Comunita' montana medesima; f) un rappresentante della Comunita' montana Monte Amiata-Area senese su designazione della Comunita' montana medesima. 2. Il Comitato, che dura in carida per un periodo non superiore a centottanta giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco museo delle miniere dell'Amiata. 3. Il Comitato di gestione provvisoria ha sede in Piancastagnaio, presso la Comunita' montana Monte Amiata Area senese.