Art. 3.
              Caratteristiche delle costruzioni stabili
  1. La  costruzione  stabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),
realizzata  in  un  posteggio per comprendervi le attrezzature per il
commercio sulle aree pubbliche, deve avere i seguenti requisiti:
    a) essere  posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di
tempo  nel  quale  accoglie  l'attivita'  commerciale  alla  quale e'
destinata;  essere  coperta,  se  non  e'  altrettanto protetta in un
mercato   in   sede  propria,  e  delimitata  da  pareti;  realizzare
un'adeguata  protezione  degli alimenti dalle contaminazioni esterne;
essere   sufficientemente   ampia  e  ben  ventilata;  avere  infissi
bloccabili  con  serratura  di sicurezza che vi impediscano l'accesso
durante  l'inattivita'; avere un'altezza interna utile di almeno 2,70
metri;
    b) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione,
la  vendita  e  la  conservazione  dei  prodotti  alimentari  in modo
igienicamente  corretto;  in  particolare deve permettere un'adeguata
pulizia  ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli
alimenti;
    c) avere  un  pavimento  realizzato  con  materiale  antiscivolo,
impermeabile,  facilmente  lavabile  e  disinfettabile con uno o piu'
chiusini  sifonati  verso  cui avviare i liquidi del lavaggio tramite
pendenze   idonee;  avere  pareti  raccordate  con  sagoma  curva  al
pavimento  e  rivestite  per  un'altezza  di  almeno  2,00  metri con
materiale  impermeabile,  facilmente  lavabile  e  disinfettabile; le
eventuali  pedane  poste  sopra  il pavimento devono averne le stesse
caratteristiche  suddette  e  consentire  il  deflusso dei liquidi di
lavaggio verso i chiusini sifonati;
    d) essere  allacciabile,  nel  suo  ambito,  a reti di fognatura,
attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile;
    e) avere  nel  suo  interno un contenitore, dotato di dispositivo
per  l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di
plastica  a  tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti
solidi.  Tale  contenitore  deve  essere collocato in modo da evitare
ogni possibilita' di contaminazione degli alimenti.
  2. Nel  caso  di  vendita  di  prodotti  alimentari  deperibili  la
costruzione   di  cui  al  comma 1  deve  avere  inoltre  i  seguenti
requisiti:
    a) essere  allacciata  ad  una  fonte  di distribuzione d'energia
elettrica;
    b) essere  dotata  di impianto frigorifero per la conservazione e
la  esposizione  dei  prodotti,  di  capacita' adeguata alle esigenze
commerciali   di  ogni  singola  attivita',  che  consenta  la  netta
separazione  dei  prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il
mantenimento  della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni
di   temperatura   di   conservazione   prescritte,  per  i  prodotti
deperibili, dalle norme vigenti;
    c) essere    dotata   di   lavello   con   erogatore   azionabile
automaticamente  o  a  pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con
sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.
  3. I  banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione
e   la  vendita  dei  prodotti  alimentari  devono  essere,  sia  per
caratteristiche  costruttive  che  per  caratteristiche tecnologiche,
idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti
alimentari  esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da
appositi  schermi  posti  ai lati dei banchi rivolti verso i clienti,
verticalmente  per  almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita
ed  orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondita'
di  almeno  30 centimetri.  Dette  protezioni  non sono richieste per
l'esposizione  e  la  vendita  di prodotti alimentari non deperibili,
confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.
  4. L'autorizzazione  al  commercio di carni fresche, prodotti della
pesca e molluschi bivalvi vivi nelle costruzioni di cui al comma 1 e'
subordinata  alla  verifica  della sussistenza dei requisiti previsti
dall'art. 6.
  5. I  valori delle dimensioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e
al   comma 3   si   applicano  alle  costruzioni  stabili  installate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza.