Art. 2.
  1. Il  parere  favorevole  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  in  ordine  al  riconoscimento  e'  rilasciato  qualora il
soggetto richiedente:
    a) svolga  attivita'  continuativa  di  ricerca  ed  elaborazione
culturale  nelle  materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e/o sia detentore a qualsiasi titolo di archivi,
di  biblioteche  o  di  raccolte  di  opere  di  interesse culturale,
fruibili dal pubblico;
    b) abbia un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
  2. I soggetti privati di cui all'art. 1, unitamente alla domanda di
riconoscimento  di  cui  all'art.  1 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 febbraio  2000,  n. 361, presentano alle prefetture la
documentazione   necessaria   alla  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti  di  cui  al comma 1, anche in forma di autocertificazione,
che  in  ogni caso deve contenere gli elementi di identificazione del
soggetto  ed  una  relazione,  sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente,  che  evidenzi  le caratteristiche dell'attivita' svolta e
che si intende svolgere.