Art. 2. 1. Il parere favorevole del Ministero per i beni e le attivita' culturali in ordine al riconoscimento e' rilasciato qualora il soggetto richiedente: a) svolga attivita' continuativa di ricerca ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e/o sia detentore a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, fruibili dal pubblico; b) abbia un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo. 2. I soggetti privati di cui all'art. 1, unitamente alla domanda di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, presentano alle prefetture la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, anche in forma di autocertificazione, che in ogni caso deve contenere gli elementi di identificazione del soggetto ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che evidenzi le caratteristiche dell'attivita' svolta e che si intende svolgere.