Art. 3. 1. Le prefetture trasmettono, entro trenta giorni dal ricevimento, le domande di riconoscimento e la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. 2. Le prefetture informano tempestivamente il Ministero per i beni e le attivita' culturali dell'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche e della estinzione della persona giuridica.