Art. 3.
  1.  Le prefetture trasmettono, entro trenta giorni dal ricevimento,
le  domande  di riconoscimento e la documentazione di cui all'art. 2,
al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per  i  beni librari e gli istituti culturali, che si esprime entro i
successivi sessanta giorni.
  2. Le  prefetture informano tempestivamente il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali dell'avvenuta iscrizione nel registro delle
persone giuridiche e della estinzione della persona giuridica.