Art. 4.
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresi'
alle  modificazioni  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  delle
persone giuridiche ivi contemplate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2002
                                                  Il Ministro: Urbani