Art. 2.
  L'organismo  iscritto  "Agricontrol  S.r.l." non puo' modificare il
proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio
manuale   della  qualita',  le  procedure  di  controllo  cosi'  come
presentate  e  esaminate,  senza il preventivo assenso dell'autorita'
nazionale  competente  che  lo stesso art. 14 individua nel Ministero
delle politiche agricole e forestali.