IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", in particolare articoli 1, secondo comma, e 12; Vista la Decisione 2001/264/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 101 dell'11 aprile 2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, che impone agli Stati membri di adottare le misure adeguate, in conformita' alle disposizioni nazionali, per garantire che, nel trattamento di informazioni UE classificate all'interno dei rispettivi servizi ed edifici, siano rispettate le norme della medesima Decisione da parte di: membri della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, nonche' membri di delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi o che prendono parte ad altre attivita' del Consiglio; altri membri della pubblica amministrazione, di soggetti privati e privati cittadini soggetti, in Italia o all'estero, alla giurisdizione dello Stato italiano; contraenti esterni e personale distaccato dallo Stato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che trattano informazioni UE classificate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 1999; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri/Autorita' nazionale per la sicurezza: PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di sicurezza - Edizione 1987 e successive modificazioni e integrazioni; PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazioni e procedure del servizio cifra - Edizione 1994; PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza industriale - Edizione 1993; PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993; PCM-ANS COMSEC 256 (B) - Norme relative all'installazione di apparati elettrici elettronici che elaborano informazioni classificate - Edizione 1998; Ritenuta l'esigenza di dare, per gli aspetti interni, piena attuazione alla predetta Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/264/CE; Consultato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali; ADOTTA il seguente decreto: Art. 1. 1. Per gli aspetti di rilevanza interna, piena e completa attuazione e' data alla Decisione 2001/264/CE del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 101 dell'11 aprile 2001, di cui all'allegato 1. 2. L'organizzazione nazionale per la sicurezza, istituita ai fini della tutela delle informazioni classificate, e' di conseguenza aggiornata secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2. 3. L'Autorita' nazionale per la sicurezza prescrive le altre disposizioni di dettaglio per l'integrale attuazione delle norme di sicurezza contenute nella predetta Decisione, nell'ambito nazionale e nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, eventualmente applicabile. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2002 Il Presidente: BERLUSCONI Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002 Ministeri istituzionali, rep. n. 1/R, foglio n. 20