Art. 2.
              Modalita' di accettazione delle scommesse
  1. La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo
scommettitore    di   apposito   contratto,   univocamente   numerato
nell'ambito  della concessione, che acquista efficacia con l'apertura
di  un  conto  personale  intestato  allo  scommettitore medesimo. Il
contratto  reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e
indica  specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti
dalla  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, con particolare riferimento
alle   misure   di  sicurezza  da  adottare  per  la  raccolta  e  la
conservazione  dei  dati  acquisiti  mediante  apparati  telefonici o
telematici  e per la gestione del conto personale, ed al principio di
proporzionalita' di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo
dei  contratti  e'  prodotto  all'Amministrazione  finanziaria  per i
controlli  relativi  alla  loro conformita' al contenuto del presente
decreto  e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui costituisce attuazione.
  2.  Il  concessionario,  quale  unico  responsabile  della corretta
rispondenza  della  scommessa  alla  richiesta  dello scommettitore e
dell'esattezza  del  relativo importo, nonche' dell'intera procedura,
trasmette  la  richiesta  della  scommessa telefonica o telematica ai
sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.
  3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e
regolarmente  accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione
e  documentazione  presso i sistemi di totalizzazione e registrazione
nazionali  che  provvedono  a  numerarle univocamente rilevando anche
l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.
  4.   Il  concessionario  provvede,  in  luogo  della  stampa  della
ricevuta,  all'immediato  aggiornamento  del  conto  personale  dello
scommettitore  mediante  registrazione  della  scommessa  completa di
tutti  i  suoi  caratteri  identificativi, nonche' alla comunicazione
allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione
del numero assegnato alla stessa dal sistema.
  5.  Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali,
utilizza  i  dati  trattati  in applicazione del presente decreto per
esclusive  finalita'  di  gestione  delle  scommesse  e adotta misure
idonee  a  preservare e tutelare la riservatezza dello scommettitore.
Il  concessionario  fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti
per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.
  6.  Le  disposizioni  in  materia  di protezione dei dati personali
stabilite   dal   presente   decreto  si  applicano  all'accettazione
telefonica  e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto
ministeriale 15 giugno 2000.