Art. 5. Modalita' di rendicontazione 1. Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari, il concessionario deve metter a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate. 2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e con periodicita' annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art. 1. Roma, 31 maggio 2002 Il direttore generale: Cutrupi