Art. 10.
Clausole di risoluzione consensuale delle controversie
In caso di controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente schema
nazionale, il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il
preventivo intervento dell'ente di certificazione per la definizione
della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego
relativo all'accreditamento del laboratorio, la sua sospensione o
revoca ovvero il rifiuto di certificazione del prodotto o del
sistema.
A tal fine, le parti interessate formulano specifica richiesta
all'ente di certificazione da comunicarsi anche alle altre parti
coinvolte nella procedura.
La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti
e degli elementi attinenti alle questioni, anche quelle di natura
interpretativa, sulle quali e' fondata la controversia.
L'ente di certificazione convoca le parti che si riuniscono entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta per definire
consensualmente la questione.