Art. 3.
Organismi responsabili
L'ente di certificazione e' l'A.N.S. che a tal fine si avvale
dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del
Comitato di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
L'ente di certificazione assicura l'applicazione dello schema
nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle
tecnologie dell'informazione per la tutela delle informazioni,
documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati.
Il Centro di valutazione e' l'organo respensabile delle valutazioni
di verifica della conformita' di un prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza predefiniti.