Art. 5.
Compiti dei Centri di Valutazione
I CE.VA. valutano i prodotti o i sistemi secondo criteri di
indipendenza e imparzialita', nel rispetto degli obblighi di
segretezza e di riservatezza. A tal fine:
a) assistono il committente ed il fornitore di un prodotto o di
un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza;
b) forniscono all'ente di certificazione gli elementi utili per
l'individuazione delle metodologie piu' idonee da adottare,
informandolo sulle attivita' compiute ai fini della valutazione;
c) assicurano la salvaguardia di tutte le informazioni
classificate relative al prodotto o al sistema sottoposto alla loro
valutazione, anche quelle concernenti le informazioni tecniche
acquisite nel corso dell'attivita' di valutazione;
d) il valutatore di un CE.VA. che abbia prestato assistenza al
fornitore per un "oggetto della valutazione" o per parte di esso, non
puo' partecipare alla valutazione dello stesso.