Art. 6.
Compiti del committente e del fornitore
1. Il committente provvede alla definizione dei requisiti di
sicurezza del prodotto o del sistema richiesti, ai quali perviene
attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema
di cui si chiede la certificazione.
2. Il fornitore presenta al CE.VA. la documentazione di propria
competenza necessaria per la condotta della valutazione. Egli,
inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di
sicurezza e tutta la documentazione e il materiale di supporto
relativi agli aspetti di efficacia, correttezza e funzionalita',
previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli puo'
chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA.
3. Il fornitore puo' chiedere al CE.VA. una stima del costo della
valutazione, al fine di definire l'offerta da presentare al
committente. A tale scopo fornisce:
a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti
dal committente;
b) il disegno architetturale della soluzione;
c) le proposte identificative dei prodotti e dei sottosistemi
previsti dalla soluzione proposta;
d) eventuali profili di protezione di riferimento.
4. Il fornitore puo' chiedere in qualsiasi momento l'interruzione
di una valutazione in corso, dandone comunicazione all'ente di
certificazione.