Art. 7.
Procedure per l'accreditamento del CE.VA.
L'ente pubblico o privato, che intende ottenere l'accreditamento
del proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di
sistemi in conformita' al presente schema, deve farne domanda
all'ente di certificazione. L'accreditamento e' subordinato
all'accertamento del possesso da parte del laboratorio dei seguenti
requisiti:
a) lo svolgimento dell'attivita' in locali adeguati e con mezzi
idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;
b) l'esistenza di un'organizzazione interna in grado di
assicurare il controllo ed il rispetto delle misure di sicurezza
prescritte e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza
e imparzialita';
c) il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali
prescritte;
d) la presenza di personale in possesso delle capacita'
professionali necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi
di sicurezza, in conformita' ai criteri in vigore;
e) il possesso da parte del personale impiegato delle
abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione;
f) la conformita' ai parametri definiti dalla "european norm (EN)
45001".
L'ente di certificazione, ricevuta la domanda di accreditamento,
istruisce la pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad
esaminare le effettive capacita' valutative del laboratorio
richiedente. L'ente di certificazione richiede altresi' al
laboratorio di effettuare una valutazione di prova, al termine della
quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione.
L'ente di certificazione, a conclusione della prova di valutazione
e di eventuali accertamenti suppletivi e sulla base della
documentazione relativa alle caratteristiche del laboratorio e del
personale impiegato, redige entro 90 giorni dalla ricezione della
domanda di accreditamento un verbale recante la descrizione delle
procedure osservate nonche' l'assenso o il diniego al rilascio del
certificato di accreditamento.
L'accreditamento ha validita' triennale.