Art. 8.
Procedure per la valutazione e certificazione
di un prodotto o di un sistema
1. Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di
un prodotto o di un sistema definisce le specifiche di sicurezza
richieste che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la
valutazione dell'oggetto della valutazione.
2. La valutazione di un prodotto o di un sistema e' effettuata su
richiesta del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al
CE.VA. gli elementi necessari per il giudizio. A tal fine il
fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o
materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema.
3. Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale
affidare la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente
di certificazione.
4. Il CE.VA. produce all'ente di certificazione il piano di
valutazione recante la descrizione delle attivita' necessarie al
processo di valutazione. Il piano viene valutato dall'ente di
certificazione che si esprime per l'approvazione entro 60 giorni
dalla sua ricezione.
5. Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo
all'ente di certificazione. Il rapporto e' un documento recante
informazioni classificate e non puo' essere rilasciato a terzi senza
il consenso delle parti coinvolte nel procedimento.
6. L'ente di certificazione, sulla base dell'analisi della
documentazione prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA.,
redige il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione
del rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al
committente, al fornitore e al CE.VA.
7. In ordine al piano di valutazione ed al rapporto finale di
valutazione prodotti dai CE.VA., possono essere formulate da parte
dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti.
8. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa
tra le parti, in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai
fini del decorso dei predetti termini non e' computato il tempo
richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.
9. Nel caso in cui un fornitore realizza autonomamente un
"prodotto" e questo si rivela d'interesse di un ente pubblico o
privato, il fornitore puo' chiederne direttamente all'ente di
certificazione l'attestazione di sicurezza.