Art. 9.
Rapporto di certificazione
Il rapporto di certificazione redatto dall'ente di certificazione
attesta l'idoneita' del prodotto o del sistema a garantire i livelli
di sicurezza predefiniti. A tal fine il rapporto dichiara la
conformita' della valutazione alle procedure individuate nel presente
decreto e la rispondenza del prodotto o del sistema ai criteri
tecnici predefiniti per garantire la sicurezza delle informazioni
trattate.
Quando il rapporto di certificazione si conclude con una decisione
negativa, l'ente di certificazione inoltra motivato rapporto al
CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente.
Sulla base del rapporto, l'ente di certificazione rilascia il
certificato attestante la conformita' del prodotto o del sistema ai
requisiti previsti dai criteri di riferimento.