Ministero  della  salute - D.G. Sanita'
                              pubblica  veterinaria, degli alimenti e
                              nutrizionale - Ufficio IX
                              Ministero  dell'interno  - Dipartimento
                              della Polizia di Stato
                              A tutte le regioni
                              Comando  generale  delle Capitanerie di
                              porto
                              Comando    generale    dell'Arma    dei
                              carabinieri
                              Comando   generale   della  Guardia  di
                              finanza
                              Associazione  nazionale comuni d'Italia
                              (A.N.C.I.)
                              Associazioni professionali
                              Confcommercio
                              F.A.I.D. - Milano
                              AIIPA - Milano
                              ASSOITTICA - Roma
                              Coop Italia - Bologna
  L'art. 4 del regolamento CE n. 104/2000 sulla organizzazione comune
dei  mercati  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura stabilisce
che   la   vendita   al   dettaglio   dei   prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura  e'  subordinata  al  rispetto di alcune condizioni
riguardanti  informazioni minime sulle caratteristiche principali dei
prodotti dovute al consumatore finale.
  Tali  condizioni  esigono  che  il prodotto esposto alla vendita al
dettaglio  al  consumatore  finale,  indipendentemente  dal metodo di
commercializzazione,   sia  accompagnato  da  una  indicazione  o  da
un'etichetta che rechi:
    1) la denominazione commerciale della specie;
    2) il metodo di produzione;
    3) la zona di cattura.
  Per  i prodotti esposti alla vendita al dettaglio "preincartati" le
suddette  informazioni  possono  essere  inserite  in  un  "cartello"
apposto  in prossimita' del comparto relativo, in maniera tale da non
indurre in errore il consumatore.
  In  applicazione  del  sopraccitato  art. 4, le predette condizioni
sono state fissate con il regolamento della commissione n. 2065/2001,
entrato   in  vigore  al  1  gennaio  2002,  in  appresso  denominato
"Regolamento".
  Con  il  decreto  ministeriale  del  27 marzo  2002,  in esecuzione
dell'art.  9  del  regolamento,  e'  stato  istituito  il  sistema di
controllo  relativo alla tracciabilita' delle informazione nonche' il
regime  sanzionatorio  dei  comportamenti che violano le disposizioni
comunitarie.
  Poiche'  nonostante  la  chiarezza  della  disciplina,  non possono
escludersi,  data  la  novita', dubbi interpretativi ed allo scopo di
evitare una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore
ittico,  questo  Ministero  considera  opportuno  fornire chiarimenti
utili  ad una migliore comprensione del testo normativo, finalizzati,
come sopra anticipato, ad una corretta applicazione dello stesso.
Campo di applicazione.
  Il  regolamento  si  applica all'atto della commercializzazione dei
prodotti  della  pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, lettera
a),  b) e c) del regolamento (CE) n. 104/2000, destinati alla vendita
al  dettaglio  al  consumatore  finale  nella Comunita', anche quando
importati da Paesi terzi non comunitari.
  Rientrano  quindi  nel  campo  di  applicazione  del  regolamento i
prodotti  che  figurano negli elenchi dei codici del capitolo 3 della
nomenclatura  combinata,  presentati nei diversi stati previsti nelle
voci dello stesso.
  Il  fatto  che  essi  siano  stati, inoltre, decapitati, tagliati a
pezzi  o  in  filetti  oppure  triturati  non li esclude dal campo di
applicazione del regolamento.
  Al  contrario,  gli  stessi  prodotti  sono  esclusi  dal  campo di
applicazione  quando  siano cotti o altrimenti preparati o conservati
con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 3.
  I  prodotti  immessi  sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio
2002  e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del regolamento
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  In  relazione  alla  rettifica  del  regolamento,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  CE  L.10  del  12 gennaio  2002, con la quale le
dizioni  in  lingua italiana concernenti il metodo di produzione sono
ora  indicate da "pescato", "pescato in acque dolci" e "allevato", in
luogo  di  "prodotto  della  pesca",  "prodotto  della pesca in acque
dolci"   e   "prodotto  di  acquacoltura",  e'  consentito,  fino  al
31 dicembre  2002,  utilizzare  etichette  ed  imballaggi conformi al
regolamento prima della sua rettifica.
  I   prodotti   cosi'   etichettati   o   imballati  possono  essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  Sono  ovviamente,  sottoposti  alla stessa disciplina i prodotti di
cui sopra, importati.
  Restano  salve,  per  quanto  applicabili, le norme della direttiva
comunitaria n. 2000/13/CE.
Denominazioni commerciali.
  Le denominazioni commerciali in lingua italiana dei prodotti ittici
ai  quali  si  applica il regolamento sono quelle approvate da questo
Ministero  ed elencate nell'allegato al decreto ministeriale 27 marzo
2002.
  Allo  scopo  di agevolare la consultazione da parte degli operatori
economici  la  commissione ha in corso di preparazione una banca dati
in   cui   saranno   raggruppati   gli  elenchi  delle  denominazioni
commerciali degli Stati membri.
  Per   i   prodotti  ittici,  sia  di  provenienza  comunitaria  che
extracomunitaria,  presentati alla commercializzazione sul territorio
nazionale,  la denominazione commerciale in lingua italiana e' quella
conispondente al nome scientifico della specie considerata.
  Nelle  fasi  precedenti  la vendita al dettaglio (tracciabilita) il
prodotto  e'  identificato facendo riferimento al nome scientifico ed
al corrispondente nome commerciale attribuito dal Paese esportatore.
  E'  in  facolta' del venditore aggiungere al nome commerciale delle
specie   esposta   alla   vendita   al   consumatore  finale  la  sua
denominazione scientifica.
  Nel  caso  di  vendita  al  dettaglio  di  molluschi  bivalvi  vivi
preconfezionati, qualora le confezioni siano gia' munite di etichetta
indicante,  tra l'altro, le informazioni di cui agli articoli 3, 4, e
5   del   regolamento,   le   relative  prescrizioni  si  considerano
soddisfatte.
  Qualora   la   vendita  dei  molluschi  e'  effettuata  in  maniera
frazionata  (sfusa)  le informazioni dovranno essere indicate in modo
chiaro e visibile, tale da non indurre in errore il consumatore.
Metodo di produzione.
  L'art.  4  del  regolamento  non  presenta  particolari problemi di
applicazione.
  Tuttavia  per  i  prodotti  di  acquacoltura  e'  in  facolta'  del
venditore aggiungere alla dizione "allevato", la dizione di "prodotto
di acquacoltura".
  Quando  non  vi  sono dubbi circa la provenienza del prodotto dalla
pesca  in  mare, e' consentito omettere, nella vendita al consumatore
finale, il metodo di produzione.
  Cio'  vale,  in particolare, per quelle specie che sicuramente sono
catturate in mare (es.: sardine, acciughe, sgombri, ecc...).
Zona di produzione.
  In  conformita'  all'art. 5 del regolamento, per i prodotti esposti
alla  vendita  al  consumatore  finale,  oltre al nome commerciale di
produzione  e'  prescritta  l'indicazione  della zona di cattura o di
allevamento, secondo le seguenti modalita':
    1)  per  i  prodotti  pescati in mare, l'indicazione di una delle
zone  riportate  nella  tabella  allegata,  colonna  di  sinistra. Il
riferimento  alla numerazione della zona FAO (colonna di destra della
tabella)  e' considerato sufficiente nelle fasi precedenti la vendita
al consumatore finale;
    2)  per  i  prodotti  pescati in acque dolci, l'indicazione dello
Stato membro o del Paese terzo di origine;
    3)  per  i  prodotti  di  allevamento,  l'indicazione dello Stato
membro  o  del  Paese  terzo  in  cui  si e' svolta la fase finale di
sviluppo  del  prodotto  ovvero  la fase che intercorre tra lo stadio
giovanile e la taglia commerciale.
  Nel  caso  in cui queste sono avvenute in piu' Stati membri o Paesi
terzi,   dovranno   essere  indicati  al  momento  della  vendita  al
consumatore   finale,  i  diversi  Stati  membri  o  Paesi  terzi  di
allevamento.
  E'  altresi'  consentita  l'indicazione di una zona di cattura o di
allevamento  piu'  dettagliata, che si aggiungera' a quella stabilita
dal regolamento.
Miscugli.
  L'art.  6  del  regolamento  stabilisce  prescrizioni diverse per i
diversi casi nei quali puo' presentarsi il miscuglio.
1) Miscugli di specie diverse:
  le  informazioni  di  cui agli articoli 3, 4 e 5 (nome commerciale,
metodo  di  produzione  e  zona di cattura) devono essere fornite per
ciascuna specie presente nel "miscuglio".
  Quando  il  metodo di produzione e la zona di cattura sono comuni a
tutte  le  specie  presenti  nel "miscuglio", l'informazione relativa
puo' tuttavia essere fornita in forma comune.
2)  Miscugli  di  specie  identiche  il  cui metodo di produzione sia
diverso:
  in questo caso occorre indicare il metodo di produzione di ciascuna
frazione  presente nel miscuglio, ferme restando le altre indicazioni
relative   al   nome  commerciale  ed  alla  zona  di  cattura  o  di
allevamento.
3)  Miscugli  di  specie  identiche  la  cui  zona  di  cattura  o di
allevamento siano diverse:
  in questo caso deve essere indicata almeno la zona di cattura della
frazione  quantitativamente  prevalente  nel  miscuglio,  aggiungendo
l'avvertenza  che le altre frazioni presenti nel miscuglio provengano
anche  esse  da zone di cattura diverse o da Paesi diversi, senza che
occorra specificarle.
Piccole quantita'.
  A  norma  dell'art.  4, paragrafo 1 del regolamento n. 104/2000, le
disposizioni del regolamento non si applicano ai piccoli quantitativi
di  prodotti venduti direttamente al consumatore finale dai pescatori
o dalle aziende di acquacoltura.
  In relazione a quanto sopra, considerata la variabilita' dei prezzi
sul mercato per le stesse specie nonche' la diversita' di tali prezzi
in  funzione  del  valore delle specie vendute, non risulta possibile
fissare  - una volta per tutte e per tutte le specie commercializzate
- una quantitativo il cui valore di mercato sia pari a 20 euro.
  In  tale  circostanza, quindi, si reputa piu' utile mantenere ferma
l'indicazione che i quantitativi di cui si tratta non devono comunque
superare in valore i 20 euro per acquisto.
  L'espressione   "per   acquisto"   si   riferisce  ad  una  vendita
individuale  unica  per  acquirente, senza possibilita' di cumulo, ma
applicabile a ciascun acquirente che si presenta.
  La  omissione  della  etichettatura  e' comunque consentita solo se
viene garantita al consumatore una informazione adeguata.
Tracciabilita' e controllo.
  A norma dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e dell'art. 2
del  decreto  ministeriale  del  27 marzo  2002  le  informazioni  al
consumatore   dovranno  essere  disponibili  lungo  ogni  stadio  del
circuito di commercializzazione.
  La  denominazione  commerciale,  il  metodo e la zona di produzione
nonche'  la  denominazione  scientifica  della specie devono figurare
sull'etichettatura   o   sull'imballaggio  del  prodotto  ovvero  sui
documenti commerciali di accompagnanento ivi compresa la fattura.
  Unicamente  per  quanto  concerne  la  "zona  di  produzione" ne e'
consentita  l'indicazione  anche mediante il riferimento ad un codice
numerico.
  In  altri  termini,  le  zone  di pesca elencate nell'allegato alla
presente circolare potranno essere codificate progressivamente da 1 a
12 nel modo seguente:
    n. 1) - Atlantico nord-occidentale;
    n. 2) - Atlantico nord-orientale;
    n. 3) - Mar Baltico;
    n. 4) - .
  Resta inteso che deve essere comunque possibile risalire dal codice
numerico  alla  zona  di produzione mediante la stampigliatura di una
tabella di corrispondenza.
  Tali  prescrizioni hanno come finalita' propria quella di garantire
-  in  occasione dei controlli da parte degli organi competenti - che
sia  riscontrata  la  rispondenza  tra  il prodotto e quanto indicato
sull'etichettatura, imballaggio, documento commerciale o fattura.
  Per   i  prodotti  preconfezionati  che  riportano  le  indicazioni
obbligatorie    di   cui   al   decreto   legislativo   n.   109/1992
sull'etichettatura   dei   prodotti  alimentari,  la  verifica  della
rispondenza  tra  la denominazione commerciale ed il nome scientifico
puo'  avvenire  anche  attraverso  il riferimento al "lotto" indicato
sulla confezione.
  In  sede  di  controllo gli accertamenti potranno essere effettuati
presso lo stabilimento di produzione o di confezionamento.
  Nel  caso  di prodotti preconfezionati importati ed etichettati per
la  vendita  al  consumatore finale, gli accertamenti potranno essere
effettuati   presso   l'importatore   che  resta  responsabile  della
veridicita' delle informazioni.
  Le  autorita'  in  indirizzo  vorranno,  nei  rispettivi  ambiti di
competenza,  effettuare  controlli  sulla corretta applicazione delle
disposizioni   recate  dal  regolamento  n.  2065/01  e  dal  decreto
ministeriale del 27 marzo 2002.
  Tali  controlli potranno essere effettuati sia nei casi di sospetta
violazione delle sopracitate disposizioni che in maniera occasionale.
                                       Il direttore generale reggente
                               per la pesca e l'acquacoltura: Tripodi