Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento della pubblica sicurezza -
                              Roma
                              A tutte le prefetture - Loro sedi
                              Alle  amministrazioni  regionali - Loro
                              sedi
                              All'amministrazione   della   provincia
                              autonoma di Bolzano - Bolzano
                              All'amministrazione   della   provincia
                              autonoma di Trento - Trento
                              Alle amministrazioni provinciali - Loro
                              sedi
                              Alle  amministrazioni  comunali  - Loro
                              sedi
                              Al  presidente  della  giunta regionale
                              della Valle d'Aosta - Aosta
                              All'ANAS - Direzione generale tecnica -
                              Ispett. 2o Uff. 4o via Monzambano, 10 -
                              Roma
                              Ai compartimenti viabilita' ANAS - Loro
                              sedi
                              Ai  provveditorati regionali alle opere
                              pubbliche - Loro sedi
                              Alla   C.S.A.I.  (Commissione  sportiva
                              automobilistica)  via  Solferino,  32 -
                              Roma
                              Alla F.M.I. (Federazione motociclistica
                              italiana) viale Tiziano, 70 - Roma
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
1. Premesse.
  1.1. L'art.  9  del  Nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree
pubbliche  le  competizioni  sportive  con veicoli o animali e quelle
atletiche  possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate,
a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
  Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112,  e'  stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province
ed  ai  comuni  della competenza al rilascio della autorizzazione per
l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade  ordinarie  rispettivamente  di interesse di piu' province, di
interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse
esclusivamente comunale.
  Ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del
15 marzo  1997  e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la
decorrenza  dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle  funzioni agli stessi conferite e' determinata, contestualmente
all'effettivo  trasferimento  dei  beni  e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000  (pubblicato  su  S.0. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2000) e' stato disposto a decorrere dal 1 gennaio 2001 il
trasferimento  della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo
svolgimento   delle   competizioni   motoristiche  sopra  richiamate.
Pertanto  la  presente  circolare  e' essenzialmente indirizzata alle
regioni,  province  e  comuni  in qualita' di enti che autorizzano lo
svolgimento  delle  gare,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l'attivita'  di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da
parte  delle  prefetture,  in  precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
  1.2. Dalla  disciplina  restano  escluse  le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio  1940,  n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma  3  dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori)  devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla  osta  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Il  comma  5  dell'art.  9 citato disciplina poi il procedimento di
nulla-osta  ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
  Come  detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e'  richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su
strade  ed  aree  pubbliche  come definite al comma 1 dell'art. 2 del
Nuovo codice della strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella presente disciplina neppure le gare
che  si  svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano
percorse  strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione
del  Nuovo  codice  della  strada  e  quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le
gare  di  formula  challenge,  le  gimkane,  le  gare  di  minimoto e
similari.
  Analogamente  puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  manifestazioni  di
regolarita'  amatoriali,  per  i  raduni  e  per le manifestazioni di
abilita'  di  guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza
limitata,  appositamente  attrezzati  per  evidenziare l'abilita' dei
concorrenti,  con  velocita'  di percorrenza ridotta e che non creino
limitazioni   al   servizio  di  trasporto  pubblico  e  al  traffico
ordinario.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma  3,  del  Nuovo  codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  E'  necessario  che  l'ente  competente,  quale  che sia il tipo di
manifestazione   sportiva,   acquisisca   comunque  il  parere  delle
competenti   Federazioni   sportive   nazionali  e  cio',  anche  per
verificare  il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui
ambito   appare   logico  ricondurre  tutte  le  caratteristiche  che
garantiscano,  sotto  il profilo della tipologia della gara, ma anche
della  professionalita'  degli  organizzatori,  i presupposti per uno
svolgimento  delle  iniziative,  ordinato  e  conforme  ai  canoni di
sicurezza.
2. Programma-procedure.
  2.1.  Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2001
e  degli  anni  precedenti si formulano le considerazioni che seguono
per  offrire  un  utile  ed  uniforme  indirizzo alle amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2.  Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le
competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il
carattere  sportivo,  sono  pervenute all'ispettorato generale per la
circolazione  e  la sicurezza stradale, che ha formulato il programma
allegato  alla  presente  circolare  dopo aver verificato il rispetto
delle  condizioni  poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della
strada.
  2.3.  Nel  caso  di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere  il  nulla-osta  all'Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale almeno 60 giorni prima della
gara motivando il mancato inserimento nel programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) relazione  che  elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'ente o gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) regolamento di gara;
    d) parere  favorevole  del  CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n.  66782004  intestato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma,
per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, come previsto dall'art. 405
(tab.  VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992  n.  495  come  aggiornato  con  decreto del Ministro dei lavori
pubblici  in  data 5 gennaio 2001 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del
lo febbraio 2001).
  L'ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale
non   potra'   garantire   l'esame  delle  istanze  presentate  e  il
conseguente  rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi
previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
  Completata    l'istruttoria,    l'ispettorato   generale   per   la
circolazione  e  la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta
trasmettendolo all'ente o agli enti competente/i.
  2.4.  Ai  sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada,
l'ente  competente  puo'  autorizzare,  per  comprovate necessita' lo
spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel
programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione al predetto ispettorato.
  Ai  fini  della  autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la   responsabilita'   civile,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
24 dicembre  1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito, nei
casi   di   particolare   urgenza,  dall'ente  competente  nel  corso
dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
  Si  precisa  che  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice
della strada, la competenza alla sospensione della circolazione nelle
strade  interessate  dalle competizioni motoristiche, ove necessario,
e' attribuita al prefetto.
  Sentite   le  competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  l'ente
competente  puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della
competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive
e  di  sicurezza  vigenti  (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art.
9  del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio  nel  caso  di  gare  di velocita' e nel caso di gare di
regolarita'  per  le  tratte  di  strada  sulle  quali  siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta
interpretazione  del termine "velocita' media" nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,
e'  da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente proprietario
della  strada se la strada interessata non e' di proprieta' dell'ente
competente.
  Ai  sensi  del  citato  comma  4 dell'art. 9 del Nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,   l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada
comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio
periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al  termine  di  ogni  gara l'ente competente comunica al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione   e   la   sicurezza  stradale  -  le  risultanze  della
competizione,  precisando  le  eventuali  inadempienze  rispetto alla
autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di  inconvenienti  o
incidenti.
  Tali  comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte
avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.
(Commissione   sportiva  automobilistica  italiana)  e  della  F.M.I.
(Federazione  motociclistica italiana) per la redazione del programma
delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2002. Le proposte sono state distinte in:
    programma 2002 di gare che si sono gia' svolte nel 2001 e in anni
precedenti,  e  per  le  quali l'ispettorato per la circolazione e la
sicurezza  stradale  ha  verificato  che  non  si  sono  create gravi
limitazioni  al  servizio  di trasporto pubblico, nonche' al traffico
ordinario  per  effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le
quali   lo   stesso   ispettorato  ha  gia'  concesso  il  nulla-osta
(allegato A);
    programma   2002  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti
percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'
effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto ispettorato
dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
      Roma, 28 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 277