Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'Indicazione geografica tipica "Lazio" e' tenuto a norme di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio