Art. 4.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini con l'Indicazione geografica tipica "Lazio" e' tenuto a
norme  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio