IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                e con

IL  CAPO  DEL  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL
                       MINISTERO DELL'INTERNO

  Visto  il  capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del
1992,  come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  in  base al quale il pagamento dell'imposta comunale
sugli  immobili  puo'  essere  effettuato anche tramite versamenti su
conto  corrente  postale  con bollettini conformi al modello indicato
con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del
1992,  in  forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante
versamento  diretto  al  concessionario della riscossione competente,
ovvero  su  apposito  conto  corrente  postale  intestato allo stesso
concessionario;
  Visto  l'art.  59,  comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446, che stabilisce che i comuni con regolamento
possono  razionalizzare  le  modalita'  di esecuzione dei versamenti,
prevedendo,  in  aggiunta  o in sostituzione del pagamento tramite il
concessionario  della  riscossione,  il versamento sul conto corrente
postale  intestato  alla  tesoreria  del comune, nonche' il pagamento
tramite sistema bancario;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in  base  al  quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Considerata  la  necessita'  di  non  aggravare i costi connessi ai
versamenti  dell'imposta comunale sugli immobili presso le aziende di
credito  convenzionate  con il concessionario della riscossione ed di
snellire le relative procedure;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
e  del  Ministero  dell'interno  del 10 dicembre 2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  272 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18
dicembre  2001,  concernente  l'"Approvazione  del  nuovo  modello di
bollettino  per  il  versamento  in  euro dell'imposta comunale sugli
immobili" e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5 (Utilizzazione del bollettino presso le aziende di credito
convenzionate).  -  1.  Il  modello  di  bollettino di conto corrente
postale   puo'   essere   utilizzato  per  effettuare  il  versamento
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   oltre   che  presso  il
concessionario  della riscossione, anche presso le aziende di credito
convenzionate con il concessionario stesso; in tal caso, la prova del
pagamento  e  del giorno in cui esso e' stato eseguito, e' data dalla
quietanza apposta sul bollettino stesso.".