Art. 2.
Indennita' in caso di adozione o affidamento
1. In caso di adozione o affidamento, l'indennita' di cui all'art.
1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice
del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non
abbia superato i sei anni di eta'.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale,
disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, per
i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento
dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al
compimento della maggiore eta'. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di
ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle
procedure di conferma della validita' dell'adozione o di
riconoscimento dell'affidamento preadottivo.