Art. 4.
Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione
1. L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per
ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80
per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del
periodo indennizzabile.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi
professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per
ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla
denuncia dei redditi da attivita' libero professionale relativa
all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il
reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti
contributivi utenti al lavoratore interessato sulla base della
dichiarazione del committente.
4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia inferiore ai
dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma
1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di
decorrenza della anzianita' stessa.
5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata,
a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati,
corredata da idonea certificazione, con le modalita' e nei termini
stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle
specificita' delle denunce reddituali e contributive previste per
ciascuna categoria di iscritti.
6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli
articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno
dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono
corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo
indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.
7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari
accertamenti amministrativi.