Art. 5.
Assegni per il nucleo familiare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e
tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui
all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, e' estesa la
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L'assegno e' corrisposto dalla competente gestione separata, in
relazione alle modalita' di attribuzione della specifica
contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a
quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno e'
erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche
dell'INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la
somma dei redditi derivanti dalle attivita' indicate all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, e' inferiore al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del
70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da
lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge n.
153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.