Art. 6.
Norme finali e transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il decreto 27 maggio 1998.
2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi
del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.
3. L'Istituto procedera' d'ufficio alla riliquidazione delle
prestazioni erogate in conformita' del predetto decreto, sulla base
dei criteri di cui al presente decreto.
4. Per le indennita' di maternita' relative ai parti avvenuti nel
1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il
reddito derivante da attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in
mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.
5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto e'
verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti
rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito
derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente
rientrare.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348