IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente
"Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 1 maggio 1999, n. 144";
  Visto  l'art. 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  che  ha  introdotto  l'obbligo  assicurativo  per  gli  sportivi
professionisti  dipendenti  dai  soggetti di cui all'art. 9 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n. 1124, e che prevede che con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   su   delibera  del  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL,   vengano   stabilite   le   retribuzioni  e  i  relativi
riferimenti   tariffari  ai  fini  della  determinazione  del  premio
assicurativo;
  Visto  il  decreto 12 dicembre 2000, concernente "Nuove tariffe dei
premi  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
malattie   professionali   delle  gestioni:  industria,  artigianato,
terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione";
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del
25 ottobre 2001, n. 560, concernente "Fissazione delle retribuzioni e
dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli
sportivi professionisti dipendenti";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito,  nell'ambito della "tariffa industria" approvata con
decreto   ministeriale  12 dicembre  2000,  il  sottogruppo  "0590  -
Attivita'   degli   sportivi   professionisti   (atleti,  allenatori,
direttori  tecnico-sportivi,  preparatori  atletici)",  con  il tasso
medio nazionale pari al 79 per mille.