IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 1 maggio 1999, n. 144"; Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengano stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo; Visto il decreto 12 dicembre 2000, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione"; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 25 ottobre 2001, n. 560, concernente "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti"; Decreta: Art. 1. E' istituito, nell'ambito della "tariffa industria" approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, il sottogruppo "0590 - Attivita' degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)", con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille.