Art. 2.
  La   retribuzione  da  assumersi  per  il  calcolo  del  premio  di
assicurazione  e'  quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  6  del  decreto
legislativo   2 settembre   1997,  n.  314,  salvo  quanto  stabilito
dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2002


                                            Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 347