Art. 2. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione e' quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 347