Art. 3.
  L'organismo   autorizzato   "C.S.Q.A.   -  Certificazione  qualita'
agroalimentare  S.r.l."  non  puo'  modificare  il proprio statuto, i
propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le
modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati
nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  indicazione  geografica
protetta  "Fagiolo  di  Lamon  della  Vallata  Bellunese", cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo   comunica   ogni  variazione  concernente  gli  agenti
vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.