Art. 5. 1. L'esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione e dalla concessione, come modificate in attuazione del presente decreto, nonche' dalla normativa vigente in materia di scommesse, e' valutato prioritariamente dalle amministrazioni e dall'ente concedenti ai fini dell'eventuale rinnovo delle concessioni stesse in applicazione di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 13 e dall'art. 5 delle convenzioni di concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli e delle scommesse sportive riservate al CONI. 2. Nel caso di rinnovo della concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la somma di cui alla lettera d) dell'art. 4 puo' essere rateizzata in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, comprensive degli interessi legali decorrenti dal primo ottobre 2005, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite. 3. I concessionari interessati alla rateizzazione di cui al comma 2 richiedono il rinnovo della concessione entro il 31 marzo 2005.