Art. 5.
  1.  L'esatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  previsti dalla
convenzione  e  dalla  concessione, come modificate in attuazione del
presente  decreto,  nonche'  dalla  normativa  vigente  in materia di
scommesse,  e'  valutato  prioritariamente  dalle  amministrazioni  e
dall'ente concedenti ai fini dell'eventuale rinnovo delle concessioni
stesse in applicazione di quanto previsto, rispettivamente, dall'art.
13  e  dall'art.  5  delle convenzioni di concessione per la raccolta
delle  scommesse  sulle  corse dei cavalli e delle scommesse sportive
riservate al CONI.
  2.  Nel  caso  di  rinnovo  della  concessione  ai  sensi di quanto
previsto  dal  comma 1,  la  somma di cui alla lettera d) dell'art. 4
puo'  essere  rateizzata  in  quattro  rate  di pari importo scadenti
rispettivamente  il  30 settembre  degli anni 2005, 2006, 2007, 2008,
comprensive degli interessi legali decorrenti dal primo ottobre 2005,
previa  prestazione  di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata
che  preveda  l'espressa  clausola  del  pagamento a prima e semplice
richiesta  ogni  eccezione  esclusa. La garanzia e' svincolata solo a
seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
  3. I concessionari interessati alla rateizzazione di cui al comma 2
richiedono il rinnovo della concessione entro il 31 marzo 2005.