Art. 8. 1. I concessionari aderiscono alle condizioni stabilite dal presente decreto mediante sottoscrizione, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dell'atto aggiuntivo alla convenzione accessiva alla concessione ad essi rilasciata, conforme allo schema contenuto nell'allegato D, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e nelle forme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 2. L'adesione e' comunque subordinata: a) al pagamento dell'imposta unica dovuta fino alla data della sottoscrizione dell'atto di adesione, secondo quanto prescrive il decreto legislativo n. 504 del 1998; b) al pagamento, entro i termini indicati dall'art. 3, del prelievo maturato e non versato, compresi gli interessi, nonche' dell'integrazione delle quote di prelievo necessaria per raggiungere il minimo garantito; c) all'adeguamento o alla prestazione a favore del CONI e dell'Amministrazione finanziaria delle garanzie previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' dall'art. 8 della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle scommesse sportive e dall'art. 7 della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, ove non prestate. 3. L'atto di adesione, nonche' l'atto di recesso, sono sottoscritti, nei termini previsti, presso gli uffici degli enti concedenti, in Roma: in via della Luce, 34/a-bis, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; presso la propria sede, per il CONI. 4. Il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta il diritto per le amministrazioni e l'ente concedenti di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni di concessione per i casi di mancato pagamento delle quote di prelievo e dei minimi garantiti, senza necessita' di messa in mora.