Art. 8.
  1.   I  concessionari  aderiscono  alle  condizioni  stabilite  dal
presente  decreto  mediante sottoscrizione, entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
dell'atto  aggiuntivo  alla convenzione accessiva alla concessione ad
essi  rilasciata,  conforme  allo  schema  contenuto nell'allegato D,
sottoscritto  ai  sensi  dell'art.  47 e nelle forme dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
  2. L'adesione e' comunque subordinata:
    a) al  pagamento  dell'imposta  unica dovuta fino alla data della
sottoscrizione  dell'atto  di  adesione,  secondo quanto prescrive il
decreto legislativo n. 504 del 1998;
    b) al  pagamento,  entro  i  termini  indicati  dall'art.  3, del
prelievo  maturato  e  non  versato,  compresi gli interessi, nonche'
dell'integrazione  delle quote di prelievo necessaria per raggiungere
il minimo garantito;
    c) all'adeguamento  o  alla  prestazione  a  favore  del  CONI  e
dell'Amministrazione   finanziaria   delle  garanzie  previste  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' dall'art. 8 della convenzione accessiva
alla concessione per la raccolta delle scommesse sportive e dall'art.
7  della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle
scommesse ippiche, ove non prestate.
  3.   L'atto   di   adesione,   nonche'   l'atto  di  recesso,  sono
sottoscritti,  nei  termini  previsti,  presso  gli uffici degli enti
concedenti,   in   Roma:   in   via   della   Luce,   34/a-bis,   per
l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato; presso la propria
sede, per il CONI.
  4. Il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni di cui alle
lettere  a),  b)  e  c)  comporta il diritto per le amministrazioni e
l'ente   concedenti   di  adottare  i  provvedimenti  previsti  dalle
convenzioni  di  concessione  per  i  casi di mancato pagamento delle
quote  di  prelievo e dei minimi garantiti, senza necessita' di messa
in mora.