Art. 4.
         Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi
                         di finanza pubblica

  1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province  autonome  per  l'anno  2001,  funzionali  al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003
e  2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi
nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato
dall'accordo  tra  Governo,  regioni e province autonome del 3 agosto
2000,   come   integrato   dall'articolo 85,  comma  6,  della  legge
23 dicembre  2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le
percentuali   stabilite   dall'articolo 85,   comma  8,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388.

Riferimenti normativi:
    -  Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario:
    "Art.  40 (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi). -
1.   Il   mancato   rispetto  degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel  settore,  il  ripristino  per  la regione e le province autonome
inadempienti  del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e  province  autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 85, commi 6 e 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000,  n.  302,
supplemento ordinario:
    "6.  Le  risorse  disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono  aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875
miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di
lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
    7. (Omissis).
    8.  Per  effetto  delle  disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le
previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni
2002,  2003  e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura
del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.".